Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22809 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22809 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Chiodo Khalil Daniele, nato a Finale Ligure (SV) il 23.2.1983;
avverso la sentenza n. 2511 pronunciata dalla Corte di appello di Milano il
10/4/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Chiodo Khalil Daniele ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia
avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha
confermato quella pronunciata ad esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del
Tribunale di Sondrio, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per
il delitto di cui all’art. 73, quinto comma D.P.R. 309/90, per aver ceduto gr. 0,20

Data Udienza: 26/04/2016

di eroina a Bugakov Yevgen quale compenso per averlo accompagnato a Milano
a rifornirsi di sostanza stupefacente.
2. Il ricorrente deduce con due distinti motivi di ricorso violazione dell’art.
73 D.P.R. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione. Nel caso di specie si
sarebbe infatti in presenza di un’ipotesi di acquisto di gruppo, in quanto tra il
ricorrente e il cessionario vi era un previo, preciso accordo in base al quale il

Bugakov, avendo quest’ultimo contribuito alla previa costituzione della provvista
economica mediante l’assicurazione del passaggio in auto per recarsi a Milano
con relative spese di benzina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Infatti, al di là dell’intestazione dei motivi di ricorso,
questi si risolvono nella riproposizione di censure di merito alle quali la sentenza
impugnata ha offerto risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e
giuridici, escludendo che nel caso di specie nessun mandato venne conferito al
ricorrente per un acquisto comune da parte del cessionario della sostanza, il
quale invece fa riferimento al regalo di una dose da parte di Chiodo in
adempimento della sua precedente promessa ed a fronte del passaggio ricevuto,
dopo un incontro del tutto casuale (p. 3), sicché devono essere esclusi gli
elementi individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU, n. 25401 del
31.1.2013, p.c. in proc. Galluccio, Rv. 255258) per la configurazione
dell’acquisto di gruppo.
2. Peraltro, il reato per il quale è intervenuta condanna nei gradi di merito
(fatto di lieve entità di cui all’art. 73, quinto comma D.P.R. 309/1990),
commesso il 21 ottobre 2007, risulta prescritto alla data del 21 aprile 2015 per
decorso dei termini massimi previsti dagli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., sicché
si impone conforme statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione.
Così deciso il 26/4/2016.

primo avrebbe acquistato sostanza stupefacente anche nell’interesse del

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