Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22808 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22808 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MURATORE BRUNO N. IL 07/07/1952
avverso l’ordinanza n. 6938/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza del 15.3.2013, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava
l’istanza avanzata da MURATORE Bruno, diretta ad ottenere l’affidamento in prova al
servizio sociale, la detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 ter OP, il differimento della
pena facoltativo, ai sensi dell’art. 147 cod.pen., sul presupposto che prima di giungere
all’ammissione ad una misura di ampia libertà, quale l’affidamento in prova, era
necessaria una congrua sperimentazione esterna al territorio di Oppido Mamertina; che

ricorreva un quadro patologico di particolare gravità e comunque tale da non poter
essere fronteggiate in ambito carcerario o facendo ricorso a strutture esterne attraverso
le potenzialità offerte dall’art. 11 012i

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente, per dedurre difetto di motivazione; è stato ribadito che le sue condizioni
di salute sono molto gravi e che il comportamento tenuto in carcere è sempre stato
corretto; è stato chiesto che venisse disposta perizia.

Il ricorso è basato su motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto non
correlati con la ratio decidenti e tendenti a stimolare una nuova valutazione sulla base
di altri parametri ritenuti preferibili a quelli seguiti dalerribunale; non ricorre alcun deficit
motivazionale avendo dato conto i giudici a quibus della insufficienza del percorso
seguito di rieducazione per ammettere l’istante ad una misura di ampia libertà, quale
l’affidamento in prova; è stato poi aggiunto che la documentazione sanitaria disponibile
-che dava conto di un quadro stabilizzato che richiedeva solo di seguire rigorosamente
la dieta e di sottoporsi a controlli- poteva ritenersi esaustiva, senza la necessità di
ricorrere ad accertamenti tecnici per concludere sulla insussistenza di profili AZ
incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità x al versamentg a
favore della cassa delle ammende i di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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nemmeno potevano essere accolte le istanze di altre misure, considerato che non

spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 16 gennaio 2014.

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