Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22807 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22807 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SILVIO FERDINANDO N. IL 23/02/1977
avverso l’ordinanza n. 8165/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 7 marzo 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma,
rigettava il reclamo, avanzato dal condannato Ferdinando De Silvio, avverso
l’ordinanza del 3 dicembre 2012, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Roma
aveva respinto la sua istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi
della legge n. 199 del 2010, rilevando che l’istante era pluripregiudicato per gravi
reati, trasgressivo agli ordini dell’autorità ed aveva dato prova di persistente

2.Avverso detto provvedimento ha

proposto ricorso l’interessato

personalmente, il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge n.
199/2010 e mancanza e/o manifesta contraddittorietà della motivazione: il
Tribunale aveva replicato quanto argomentato nel provvedimento del Magistrato di
Sorveglianza e non aveva tenuto conto del buon comportamento carcerario, aveva
enfatizzato l’episodio occorso presso la casa circondariale di Cassino, che però non
si era tradotto nell’adozione di provvedimenti disciplinari, né in altri interventi
punitivi.
Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.11 provvedimento impugnato è oggetto di censure che non tengono conto del
suo percorso argomentativo, col quale, pur nella formulazione sintetica, sono state
esposte le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’assunta decisione. In
particolare, il Tribunale ha già esaminato e respinto le doglianze riproposte col
ricorso, avendo rilevato che l’istante è persona connotata da elevata pericolosità
sociale per aver commesso numerosi gravi reati anche dopo quelli per i quali stava
scontando pena detentiva cumulata ed aveva assunto atteggiamenti trasgressivi e
violenti anche in tempi recenti, ossia nel 2012, in danno di altro detenuto nel corso
del periodo di permanenza presso istituto penitenziario di Cassino, dal quale era
stato trasferito per ragioni di sicurezza. Ha quindi concluso che la prognosi
sfavorevole di recidivanza non consentiva di ritenere idonea a sortire effetto
risocializzante la misura alternativa richiesta, che, per sua natura postula
l’affidabilità del sottoposto al rispetto delle prescrizioni ed all’astensione dalla
commissione di ulteriori reati, che nel caso di specie doveva escludersi.
1.1 L’impugnazione, invece, ripropone quali elementi favorevoli l’assenza di
provvedimenti disciplinari adottati a suo carico e la buona condotta carceraria e
censura la considerazione del solo passato deviante, per di più remoto, ma non
tiene conto che i reati accertati a suo carico si erano protratti sino al 2009, quindi
anche in epoca successiva alla commissione di quelli per i quali stava espiando
1

pericolosità sociale.

pena detentiva; prospetta argomenti per ritenere escluso o comunque illatorio il
giudizio di pericolosità espresso dall’ordinanza impugnata, che si risolvono nella
richiesta di una diversa e più favorevole valutazione della propria situazione, non
consentita nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile perché prospetta censure non
consentite e per la loro manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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