Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22806 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22806 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Shorq Dritan, nato a Valona (Albania) il 1/4/1971
avverso la sentenza n. 1775 pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il
26/11/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udito l’Avvocato Andrea Micozzi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Shoraj Dritan ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la
sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia ha, in parziale
riforma di quella pronunciata il 25/5/2009, ad esito di giudizio abbreviato, dal
G.u.p. del Tribunale di Venezia, dichiarato non doversi procedere in ordine ai
reati di detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di marijuana e hashish

Data Udienza: 26/04/2016

a lui contestati al capo III della rubrica per intervenuta prescrizione, confermato
il giudizio di responsabilità limitatamente all’acquisto di 1 chilogrammo di cocaina
e alla cessione di parte del medesimo stupefacente a Bortoletto Riccardo
contestato al ricorrente, in concorso con altri, al capo 333 e assolto lo stesso
ricorrente dalle altre ipotesi di reato a lui contestate al capo 333, in conseguenza
rideterminando la pena a lui inflitta in anni quattro e giorni venti di reclusione,

2. Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la nullità assoluta della
notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, mancando agli atti
l’originale dell’atto corredato dalla relata di notifica all’imputato.

3. Col secondo motivo di ricorso vengono invece dedotti vizi di motivazione,
avendo la Corte territoriale dedotto la responsabilità penale del ricorrente in
ordine all’acquisto di un chilo cocaina e alla conseguente parziale cessione di tale
sostanza a Bortoletto Riccardo da un unico e non concludente elemento indiziario
a suo carie°, consistente nel riconoscimento fotografico effettuato dai coimputati,
la cui attendibilità oggettiva e soggettiva avrebbe invece dovuto essere
considerata con estrema prudenza, alla luce delle valutazioni espresse da altra
Sezione della Corte di appello di Venezia in relazione ad altra cessione di cocaina
del 2002.
La Corte territoriale avrebbe inoltre omesso ogni motivazione circa la
mancata concessione al ricorrente delle invocate attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va innanzitutto rilevato che, come correttamente indicato dalla Corte
territoriale, la difesa fiduciaria del ricorrente nulla aveva eccepito – né nel corso
del giudizio di primo grado, né con l’atto di appello – in ordine alla regolarità
della notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, essendosi quella
difesa associata alla deduzione del difensore del coimputato Toro Julian – che
invero aveva ad oggetto la notifica la notifica dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen. – solo in occasione delle
richieste conclusive in appello. La diversa questione posta dal coimputato Toro
era stata invero già decisa dal G.u.p. all’udienza del 26.5.2008.
La doglianza del ricorrente è dunque preclusa e manifestamente infondata,
poiché il ricorrente è stato dichiarato contumace nel contraddittorio delle parti
2

con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

all’udienza preliminare del 17/11/2007, presente l’avv. Micozzi, difensore di
fiducia nominato dal ricorrente con atto a sua firma in data 16.11.2007, nel
quale si rinviene espresso riferimento al presente procedimento e ai poteri
conferiti al difensore per la richiesta del rito abbreviato, sicché risulta agli atti
piena prova della perfetta conoscenza del ricorrente circa la celebrazione
dell’udienza preliminare.

non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove questa
offre puntuale giustificazione del percorso argomentativo seguito per giungere
all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui
all’art. 73 D.P.R. 309/90 per il quale è intervenuta condanna nei gradi di merito.
La Corte territoriale infatti, contrariamente agli assunti del ricorrente, fonda il
giudizio di responsabilità dellò- Shoral Dritan non già unicamente sulle
dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di Toro Robert, bensì sul complesso delle
coerenti dichiarazioni rese al riguardo da altre fonti dichiarative (Finotto Erik,
Vendramello Federico, Bortoletto Riccardo, Tuis Cristian) e dai plurimi e concordi
riconoscimenti fotografici dello stesso ricorrente effettuati dai dichiaranti (p. 22 e
ss.). La motivazione della sentenza impugnata si palesa al riguardo del tutto
adeguata e immune da qualsivoglia vizio logico, anche per quanto riguarda la
valutazione dell’attendibilità dei dichiaranti e del loro narrato (v., pure con
specifico riferimento alle dichiarazioni rese da Toro Robert in ordine a episodio di
cessione di hashish del 2002 separatamente giudicato, p. 27 e ss.).
Il Collegio osserva inoltre che la Corte territoriale ha fornito espressa ed
esauriente motivazione del diniego al ricorrente delle attenuanti generiche (p.
32, in relazione alla gravità dei fatti, dedotta dal quantitativo spacciato,
dall’apporto concorsuale fornito e al dimostrato inserimento del ricorrente in
ambienti operanti il narcotraffico in larga scala).
Il Collegio osserva infine che il reato per il quale nei confronti del ricorrente
è intervenuta condanna in entrambi i gradi di merito (capo

333) riguarda lo

spaccio di cocaina, sicché nessuna conseguenza opera nel caso di specie dal
punto di vista del trattamento sanzionatorio la sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014.

All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod.
proc. pen.

3

2. Inammissibile, perché generico, anche il secondo motivo di ricorso, che

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e a quello della somma di euro 1.500 in favore della cassa

Così deciso il 26/4/2016.

delle ammende.

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