Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22804 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22804 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Trivigno Domenico, nato a Tricarico il 25/02/1967

Avverso la sentenza del 16/01/2014 della Corte di appello di Bologna

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso,
Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesca Loy, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al
trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/1/2014 la Corte di appello di Bologna, in parziale
riforma di quella emessa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna
in data 16/10/2013, ha concesso a Trivigno Domenico le attenuanti generiche e
ha ridotto la pena irrogata al predetto ad anni uno mesi dieci e giorni venti di
reclusione ed euro 8.000,00, in relazione a tre imputazioni per le quali in primo
grado era stata già concessa l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309
del 1990, concernenti la coltivazione di cannabis, la detenzione illegale di

Data Udienza: 26/04/2016

sostanza stupefacente del tipo hashish o rametti di hashish, e la cessione di
hashish, fatti risalenti al 5/10/2013.

2. Ha proposto ricorso il Trivigno, tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale in
relazione all’art. 2 di. 146 del 2013, agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b),

La Corte, confermando la base di calcolo determinata dal primo giudice, non
aveva tenuto conto della modifica introdotta dal d.l. 146 del 2013, alla cui
stregua il limite massimo della pena nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309 del 1990 era stato ridotto ad anni cinque, il che avrebbe imposto una
riduzione della pena irrogata.
2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza della legge penale, in
relazione all’art. 163, cod. pen., agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen.
La riduzione della pena sotto il limite di anni due avrebbe consentito, in
presenza dei requisiti di legge, la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, in ordine al quale tuttavia la Corte territoriale, pur
investita dalla questione, non si era pronunciata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo deve essere valutato anche alla luce della sentenza n. 32
del 2014 della Corte costituzionale, che, rilevando l’illegittimità costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 272 del 2005, convertito con modificazioni
dalla legge 49 del 2006, ha ripristinato il regime sanzionatorio vigente prima
delle modifiche introdotte da quelle norme, con la conseguenza che nel caso di
droghe c.d. leggere si applica la sanzione già prevista dall’art. 73, comma 4,
d.P.R. 309 del 1990 e nel caso di riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309 cit. quella prevista dalla seconda parte di tale comma,
riferita specificamente alle droghe leggere.
D’altro canto deve tenersi conto anche della modifica dell’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309 del 1990, introdotta dalla legge 79 del 2014, in forza della quale
l’ipotesi non solo costituisce reato autonomo ma è punita con la pena da sei mesi
a quattro anni di reclusione e da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 di multa.
Tali sopravvenienze rendono illegale una pena calcolata in base ai
precedenti parametri edittali e impongono la rideterminazione del trattamento
sanzionatorio, in modo che siano valutati i nuovi limiti, nel rispetto dei quali
2

cod. proc. pen.

dovrà essere fissata la pena irrogabile all’imputato ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
(si rinvia a Cass. Sez. U. n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, rv. 264205).

2. Il secondo motivo non merita invece accoglimento, giacché la questione
della sospensione condizionale della pena non aveva formato oggetto di appello
e, per quanto consta dalla lettura del verbale del giudizio di appello, neppure di

specifico obbligo di motivare in merito al mancata concessione del beneficio,
questione a quel punto non deducibile nel giudizio di cassazione (Cass. Sez. 6, n.
30201 del 27/6/2011, Ferrante, rv. 256560).

3. Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena,
con rigetto del ricorso nel resto.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel
resto il ricorso.
Così deciso il 26/4/2016

specifica richiesta in quella sede, cosicché la Corte territoriale non aveva uno

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