Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22801 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22801 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAVAGLIO ROBERTO N. IL 26/03/1989
avverso l’ordinanza n. 1033/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa

marzo 2013 il Tribunale di Brescia, deliberando in

funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza proposta da
Roberto Zavaglio, riconosceva la continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art.
671 cod. proc. pen. fra i reati indicati ai punti sub 1.b) e 2) della richiesta e
rideterminava la pena complessiva in anni due e mesi sette di reclusione ed euro
300,00 di multa, rigettando nel resto la domanda.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per l’eccessiva entità della
pena stabilita a titolo di continuazione, nonostante egli avesse agito per bisogno
economico e per le difficoltà in cui versava il suo nucleo familiare.
3. Con nota pervenuta il 30 luglio 2013 il ricorrente ha dichiarato di voler
rinunciare all’impugnazione.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile.
1.11 ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso con dichiarazione
personale, resa all’amministrazione penitenziaria, ha manifestato la volontà di
rinunciarvi. Pertanto, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., il gravame va dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di
impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

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