Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22800 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22800 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIELLO VINCENZO N. IL 25/03/1969
avverso l’ordinanza n. 636/2012 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 23 gennaio 2013 il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva per
carenza dei presupposti di legge l’istanza proposta da Vincenzo Maiello, diretta ad
ottenere l’applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen..
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

illogicità della motivazione: l’ordinanza gravata aveva respinto l’istanza omettendo
di valutare gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, costituiti da
prossimità temporale, omogeneità, identità del luogo di consumazione ed identità di
causale dei reati e che nella sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli era
contenuto il riferimento all’episodio estorsivo del 24/3/2006 e l’indicazione della
riconducibilità di tutte le violazioni al contesto associativo camorristico del clan
Belforte.
3. Con nota depositata il 28 novembre 2013 la difesa del ricorrente ha chiesto
una nuova considerazione circa la fondatezza dell’impugnazione proposta e ha
ribadito gli argomenti già illustrati nel ricorso.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.11 provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato,
resiste alle censure genericamente formulate in ricorso, ove si consideri, che il
giudice dell’esecuzione, nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha
valorizzato, con plausibili argomentazioni, le ragioni fattuali desunte dalle sentenze
di condanna. In particolare, ha posto l’accento sulla diversità del contesto di
commissione dei reati estorsivi, in quanto quelli giudicati dal Tribunale di Napoli
costituivano iniziative deliberate in danno di più imprenditori dal clan camorristico
dei Belforte, nel cui interesse il Maiello aveva operato quale emissario ed esattore
della tangente, mentre nel caso giudicato dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere si era trattato di una tentata estorsione posta in essere in danno di un
privato esecutore di lavori edilizi presso immobile di sua proprietà, senza che fosse
emersa la riferibilità dell’azione allo stesso gruppo camorristico quale mandante e
beneficiario del preteso prezzo del reato. Ha quindi concluso che in quest’ultimo
caso si era trattato di un’iniziativa autonoma, assunta dal Maiello e dal suo
complice, senza che il primo avesse mai riferito di aver agito su mandato dei
Belforte o di altri camorristi della zona, per cui le violazioni per le quali era
1

l’interessato a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento per manifesta

intervenuta condanna si erano diversificate, al di là del contesto temporale, per
genesi e per finalità, senza essere riconducibili al medesimo unitario disegno
criminoso. Del resto è sufficiente considerare che, a riprova della fondatezza di tale
assunto, nel procedimento celebrato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere non era stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 7 I. n.
203/1991 dell’utilizzo del metodo mafioso e dell’aver agito per avvantaggiare
organizzazione di stampo mafioso. Né vale richiamare il passaggio della
motivazione della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli, nel quale si è dato

all’avvenuto arresto, conseguente alla formulazione di richiesta estorsiva in danno
dell’ispettore Merola, oggetto appunto del procedimento separato definito dal G.U.P.
di Santa Maria Capua Vetere: tali argomentazioni non consentono in sé di ritenere
che in sede di cognizione sia già avvenuto il riconoscimento dell’unicità del disegno
criminoso richiesto per applicare la continuazione, che, infatti, non è stata disposta
da nessuna delle due Autorità giudiziarie che hanno giudicato il Maiello.
2.La decisione in verifica ha dunque offerto corretta applicazione ai principi di
diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la
quale anche l’identità del bene giuridico violato ed il ridotto lasso temporale
intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare
dimostrazione dell’esistenza di quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo
determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l’indefettibile
presupposto per il riconoscimento della continuazione.
2.1 n provvedimento impugnato è dunque supportato da motivazione, che,
oltre ad essere in sé logica e coerente, risulta in linea col dettato normativo e con i
principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre il
ricorso richiama la prossimità temporale di commissione e l’omogeneità delle
condotte quanto a modalità esecutive e tipologia di beni lesi, ossia elementi già
presi in debita considerazione dal giudice di merito, che li ha ritenuti costituire
esclusivamente indici dell’unicità del movente venale, finalità che è ben diversa dal
preventivo programma di realizzare le singole violazioni con modalità deliberate
almeno nelle linee generali sin dalla prima di esse. In ogni caso il ricorso, a fronte
della chiara e coerente esposizione delle ragioni della decisione, illustra profili
fattuali con riferimento alle singole vicende giudicate e comunque già sottoposti a
valutazione per invocarne una diversa e più favorevole considerazione, operazione
preclusa nel giudizio di legittimità, destinato esclusivamente alla verifica circa la
corretta applicazione delle norme di legge sostanziali e processuali e la tenuta
logica dell’apparato giustificativo dei provvedimenti giudiziari.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile perché prospetta censure non
consentite e per la loro manifesta infondatezza con la conseguente condanna del

2

/(Y

atto dell’attività estorsiva condotta a tappeto dal Maiello sul territorio sino

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA