Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22797 del 15/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22797 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Corallo Elisa, nata a Spezia, il 17/07/1990

avverso la sentenza del 15/01/2014 della Corte di appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore, avv. Giuseppe Campanelli del foro di Roma in
sostituzione dell’avv. Monica Di Nardo, che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso.

Data Udienza: 15/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia, confermando la sentenza resa
dal Tribunale di Bergamo all’esito di giudizio abbreviato, ha
condannato Elisa Corallo alla pena di sei mesi di reclusione e di
1.400,00 euro di multa, ritenendola colpevole dei reati alla stessa

2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il
difensore di fiducia della prevenuta, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa denuncia nullità di ordine
generale (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) della
impugnata sentenza per violazione del diritto di difesa.
La Corte di appello nonostante la dichiarazione del difensore della
prevenuta di adesione all’astensione per l’udienza in camera di
consiglio tenutasi il 15 gennaio 2014, alla quale il difensore
compariva per reiterare detta dichiarazione, ignorava in modo
illegittimo l’adesione ed invitava i difensori a discutere sostenendo la
non necessaria partecipazione degli stessi, nella natura camerale del
giudizio.
2.2.Con il secondo motivo, la difesa fa valere violazione di legge
e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen.) per cattivo governo degli esiti probatori, così,
segnatamente, per i contenuti delle telefonate intercettate, di non
univoco significato, in relazione alle quali non poteva imputarsi alla
Corallo il concorso nell’attività di spaccio esclusivamente gestita dal
compagno. La Corte di appello avrebbe inoltre confuso l’intestatario
dell’utenza telefonica intercettata, tale Matteo Moretti, con il
coimputato, Maurizio Moretti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2

ascritti di detenzione, a fine di cessione, di sostanza stupefacente.

2. In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa
dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente
proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la
mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione
dell’udienza camerate in presenza di una dichiarazione effettuata o
comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3,
primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione,

sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha
natura assoluta ove si tratti di udienza camerate a partecipazione
necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi
(Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014 (dep. 2015), P.O., Rv. 263021)
Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015 (dep.2016 ), Colli, Rv. 265928).
Il diritto di astenersi dalle udienze, da parte del difensore che
aderisca ad una protesta di categoria, è configurabile anche in
relazione alle udienze camerati a partecipazione non necessaria, con
la conseguenza che, qualora il relativo procedimento venga trattato
in assenza del difensore, nonostante questi avesse ritualmente
manifestato e comunicato la propria adesione all’astensione di
categoria, si determina una nullità a regime intermedio per la
mancata assistenza dell’imputato (Sez. 3, n. 19856 del 19/03/2014,
Pierri, Rv. 259440; Sez. 1, n. 14775 del 12/03/2014, Lapresa, Rv.
259438; Sez. 6, n. 1826 del 24/10/2013 (dep. 2014), S., Rv.
258336).

3. Dal verbale di udienza del 15 gennaio 2014 in atti, cui questa
Corte ha pieno accesso nella natura processuale del dedotto vizio al
fine di verificare la integrazione della violazione denunziata (Sez. 1,
n. 8521 del 09/01/2013, Chadid, Rv. 255304), si ha che il difensore
del prevenuto ebbe a confermare la dichiarazione di astensione non
prendendo poi, lo stesso, parte alla discussione, per essersi
allontanato.

3

determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai

4.In accoglimento del relativo motivo, la sentenza va quindi
annullata perché si celebri nuovo giudizio, nella natura della dedotta
violazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad

Così deciso in Roma, il 15/04/2016

altra sezione della Corte di appello di Brescia.

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