Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22797 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22797 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RACIOPPA PIETRO N. IL 29/06/1985
avverso l’ordinanza n. 338/2009 TRIBUNALE di FOGGIA, del
18/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 06/02/2013

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2012 il Tribunale di Foggia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di Pietro Racioppa il beneficio della
sospensione condizionale della pena in precedenza concesso con tre sentenze
indicate ai punti 2), 3), 4) della richiesta del P.P. e dichiarava interamente
medesimo con sentenza del Tribunale di Foggia del 5 novembre 2005 (irrevocabile
il 23 dicembre 2005).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Racioppa, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le censure articolate con il ricorso per cassazione non hanno alcuna attinenza
con le richieste poste a fondamento dell’incidente di esecuzione né con il contenuto
del provvedimento adottato dal Tribunale di Foggia, avente ad oggetto la revoca
della sospensione condizionale della pena e dell’indulto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 febbraio 2013.

condonata la pena di otto mesi di reclusione e duecento euro di multa inflitta al

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