Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22795 del 15/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22795 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Stabile Leonardo, nato a Erice il 13/09/1986

avverso la sentenza del 25/02/2014 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 febbraio
2014, confermata la sentenza del Tribunale di Marsala adottata

Data Udienza: 15/04/2016

all’esito di rito abbreviato, ha condannato Leonardo Stabile alla pena
di giustizia ritenendolo colpevole del reato di evasione per essersi
allontanato, senza autorizzazione, dalla Comunità Faro, sita in
Marsala, presso la quale era sottoposto alla misura degli arresti
domiciliari in esecuzione dell’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Marsala.

difesa del prevenuto.
Il ricorrente, reiterando le censure fatte valere dinanzi al giudice
di appello, nella premessa della nullità della sentenza della Corte di
appello perché le argomentazioni ivi addotte sarebbero state prive di
completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate
dall’interessato con i motivi di appello, deduce:
a) la nullità per inosservanza dei termini temporali di cui all’art.
449 cod. proc. pen. poiché non era stato rispettato il termine di
trenta giorni per la presentazione dell’imputato a dibattimento per il
rito immediato;
b) la non condivisibilità della parte motiva nella parte in cui si
afferma dalla Corte territoriale l’irrilevanza dello scopo dell’agente ai
fini della configurabilità del dolo del reato di evasione, atteso che il
prevenuto si era allontano dal luogo degli arresti per sfuggire allo
stato di disagio psichico sofferto nella Comunità, percependo
l’assunta condotta come unica soluzione, per poi immediatamente e
spontaneamente recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Paceco
con l’esclusivo intento di consegnarsi all’autorità giudiziaria per fare
rientro ingresso in carcere;
c) la riconoscibilità, comunque, dell’attenuante di cui al comma
quarto dell’art. 385 cod. pen. per essersi realizzato un tempestivo
ripristino dello stato di detenzione senza dispendio di energia da
parte delle forze dell’ordine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

2

2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione la

La violazione da parte del Pubblico Ministero del termine per la
presentazione dell’imputato al giudice per il procedimento con il rito
direttissimo non comporta una nullità di ordine generale, ma relativa,
che, in quanto tale, deve essere dedotta nei termini di cui all’art.
491, comma primo, cod. proc. pen., rientrando fra quelle previste
dall’art. 181 stesso codice e che pertanto risulta sanata allorché
l’imputato richieda l’applicazione del rito abbreviato (Sez. 6, n. 34558

Come quindi argomentato dalla Corte territoriale, avendo
l’imputato fatto richiesta di rito abbreviato in prima udienza, ogni
nullità si ha per sanata.
Inoltre, come compiutamente argomentato nell’impugnata
sentenza, risultando l’arresto convalidato con imputato in stato di
libertà, deve trovare applicazione la diversa disciplina di cui
all’art.449, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente decorso del
termine di presentazione del prevenuto da parte del Pubblico
Ministero a far data dalla iscrizione del primo nel registro delle notizie
di reato.

2.11 secondo motivo di ricorso è infondato, connotandosi lo stesso
per profili che sconfinano finanche nella inammissibilità.
La Corte di merito ha apprezzato, con motivazione non affetta da
manifesta illogicità, e come tale non scrutinabile in sede di
legittimità, nella condotta di allontanamento posta in essere
dall’imputato dal luogo in cui egli era stato autorizzato a scontare la
misura degli arresti domiciliari, il difetto in capo all’agente dell’intento
di consegnarsi alla polizia giudiziaria per farsi ricondurre in carcere.
I giudici dell’appello hanno congruamente evidenziato sul punto
la soluzione di continuità intercorrente tra l’allontanamento dal luogo
degli arresti domiciliari e la effettiva consegna dello Stabile alla p.g.
del Comune di Paceco, momenti intervallati dalle attività di ricerca
poste in essere dalla p.g. per il recupero del prevenuto.
Quest’ultimo infatti, dopo un primo contatto con la locale
stazione dei Carabinieri, si allontanava e faceva perdere le sue tracce
provocando in tal modo l’attivarsi degli operanti che messisi alla sua

del 07/05/2014. Ingrassia, Rv. 261190).

ricerca lo rinvenivano in altra zona del medesimo centro abitato,
estremo, quest’ultimo, che esclude la configurabilità della dedotta
ipotesi attenuata.
L’attenuante in questione richiede infatti che l’evaso si adoperi
non solo spontaneamente, ma anche efficacemente, costituendosi in
carcere o consegnandosi alle forze di polizia, in tal modo elidendo le
circostanze negative della sua condotta, costituite dal dispendio di

ricerche e pervenire all’arresto (Sez. 6, n. 32383 del 18/03/2008,
Castro, Rv. 240644).

3. Per l’indicata infondatezza dei proposti motivi, cade ogni
ulteriore e più generale critica condotta in ricorso all’impugnata
sentenza per la tecnica di redazione ivi adottata che, non
confrontandosi con l’atto di appello in modo esaustivo e convincente,
si sarebbe tradotta in una nullità da ‘mancanza concettuale’ della
motivazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue per legge (art. 616 cod. proc.
pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 15/04/2016

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

tempo ed energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare

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