Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22794 del 15/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22794 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ambrogiani Mattia, nato ad Urbino il 30/04/1983

avverso la sentenza del 17/10/2013 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 ottobre
2013, confermando la sentenza del Tribunale di Urbino, ha

Data Udienza: 15/04/2016

condannato Mattia Ambrogiani alla pena di quattro anni e tre mesi di
reclusione e di euro 20 mila di multa con interdizione dai pubblici
uffici per la durata di cinque anni, per i reati di cessione e detenzione
di sostanza stupefacente di tipo hashish, giusta una pluralità dì
episodi che, avvinti dal vincolo della continuazione, sono stati
contestati come avvenuti dal novembre del 2006 all’aprile del 2007.

la sentenza indicata affidando il proposto mezzo a cinque motivi che
illustrano nei termini e finalità di cui all’art. 173, comma 1, Norme di
att. cod. proc. pen.
2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente fa valere inosservanza

di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 606,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), denunciando la violazione delle
norme di governo della prova (art. 195 cod. proc. peri.).
La Corte di appello non avrebbe fatto applicazione dell’indicata
previsione processuale estesa dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione anche alla chiamata in correità de relato (così per i testi
Ambrogi, Motta e Perlini) la cui fonte sia un imputato in procedimento
connesso o un teste assistito (così per gli imputati in reato connesso,
Capuano e Warnods).
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere l’erronea
applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen.) relativamente agli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990 sul
consumo di gruppo di droghe, ipotesi integrativa, nella
interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, di un uso
personale dei partecipanti e quindi di un mero illecito amministrativo.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere l’erronea
applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen.) in relazione all’art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del
1990, per avere la Corte territoriale escluso l’attenuante in questione
in ragione del solo dato ponderale e delle modalità e circostanze
dell’azione.
2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente fa ancora valere la

manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)

2

2. La difesa del prevenuto propone ricorso per cassazione avverso

cod. proc. pen.) nella parte in cui i giudici di appello hanno
apprezzato la sostanza come stupefacente.
2.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente reclama l’adeguamento

della pena, entro i limiti che consentono l’applicazione dei benefici di
legge e della sospensione condizionale della pena, previo
annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ragione della
decisione della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014 di

convertito in legge n. 49 del 2006 e della conseguente reviviscenza
della previgente normativa (cd. legge Iervolino – Vassalli) e del
trattamento sanzionatorio ivi previsto, notevolmente inferiore rispetto
a quello riservato dalle norme caducate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati diretti a dare
conto della relazione, in punto di logica rilevanza, in cui i motivi
proposti si pongono.
Nell’indicata premessa è fondato il quinto motivo di ricorso.
La sentenza della Corte di appello, deliberata in data 11 marzo
2013, per più episodi di cessione di sostanza stupefacente tipo
hashish, nella successione di leggi nel tempo ed in applicazione della
lex mitior (art. 2, comma 4, cod. pen.), non ha tenuto conto della
ridefinizione del trattamento sanzionatorio, ricaduta della declaratoria
di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte delle leggi n. 32
del 2014, degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005 conv.
in legge 21 febbraio 2006, n. 49, modificativi della disciplina di cui
all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui l’indicata
sentenza ha segnato la reintroduzione del previgente trattamento
(legge Iervolino-Vassalli), nella distinzione tra droghe ‘leggere’ e
droghe ‘pesanti’.
All’applicazione del previgente e più mite trattamento,
applicazione espressiva del più generale principio per i quale in tema
di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche
d’ufficio, ritenere applicabile la nuova e più favorevole previsione

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illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. n. 272 del 2005

sulla pena, anche in presenza di un ricorso inammissibile, con
conseguente annullamento (ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen.), sul
punto, della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche
normative in melius (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia,
Rv. 265111), deriva la declaratoria di prescrizione dei contestati reati
di detenzione, a fine di cessione (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del
1990) di sostanza stupefacente del tipo hashish.

all’aprile del 2007 con individuazione della relativa prescrizione, per il
termine ultimo, all’ottobre 2014 (artt. 157 e 161 cod. pen.), epoca
successiva all’impugnata sentenza.
All’immediatezza della percezione della indicata prescrizione
consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per
intervenuta estinzione dei contestati reati (art. 129 cod. proc. pen.).

2. I residui motivi infatti si qualificano come inammissibili (primo
e quarto, perché proposti per la prima volta dinanzi alla Corte di
legittimità) e infondati (secondo e terzo, perché contrastanti con la
giurisprudenza di legittimità in tema, rispettivamente: a) di consumo
di gruppo, nella necessità della certezza sin dall’inizio dell’identità dei
mandanti e della loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per
mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente
all’acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv.
255258; Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Cheggour, Rv. 259285);
b) di esclusione dell’ipotesi lieve dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309
del 1990: nella negativa ed assorbente valutazione, operata dalla
Corte di merito, di uno degli indici previsti dalla legge: Sez. 3, n.
23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651; Sez. 3, n. 32695 del
27/03/2015, Genco, Rv. 264491).

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I vari episodi ascritti si articolano infatti dal novembre del 2006

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono
estinti per prescrizione.

Il Consigliere estensore

Il Pré idente

Così deciso in Roma, il 15/04/2016

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