Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22791 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22791 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANA CELESTINO N. IL 06/04/1981
avverso la sentenza n. 3963/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

il

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza emessa il giorno 10.1.2013, la eorte d’appello di Milano
confermava l’affermazione di colpevolezza di PAGANA Celestino, in ordine al reato di
cui all’art. 9 L. 1423/1956, -contenuta nella sentenza del gip del Tribunale di Monza del
1°.10.20087 escludeva la continuazione e rideterminava la pena da mesi dieck, a mesi
otto di reclusione. Veniva ribadito il giudizio di bilanciamento espresso in termini di sola

allontanamento dall’abitazione protratto per ore), significative del totale spregio da
parte dell’imputato degli obblighi impostigli.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, pel
tramite del difensore, per lamentare mancanza, contraddittorietà ed illogicità della
motivazione, quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, non potendo la
ricorrenza dei precedenti penali giustificare di per sé la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza.

Il ricorso è basato su motivi non specifici, atteso che la torte territoriale a pag.1
della sentenza ha dato conto delle ragioni per le quali non poteva essere esclusa la
recidiva, per aver fatto registrare l’imputato plurimi e gravi precedenti penali
significativi di indole violenta e di una tendenza a delinquere con finalità di lucro, ed ha
ampiamente motivato sul giudizio di bilanciamento che non poteva essere espresso in
termini di miglior favore. La valutazione è insindacabile perché rientra nell’ambito della
plausibile opinabilità di apprezzamento insindacabile in questa sede.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrentt al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, Clzw:Lirtso al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iQricorrenttal pagamento delle spese
processuali e tiasituno al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
della ammende.
Così deciso in Roma, 16 ennaio 2014.

equivalenza, considerata la pesante recidiva e considerate le modalità della condotta (

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