Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22791 del 15/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22791 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
El Karrat Badreddine, nato in Marocco il 22/08/1991

avverso la sentenza del 22/11/2013 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio per
la pena al reato di hashish e con riferimento all’art. 73, comma 5, T.U. stup. per
la cocaina.
udito il difensore, avv. Gloria Testa, che ha concluso insistendo per
l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 novembre 2013, la Corte di appello di Bologna
riformava parzialmente la sentenza con la quale El Karrat Badreddine era stato
dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, responsabile di detenzione a fine di

Data Udienza: 15/04/2016

spaccio di cocaina ed hashish (reati commessi nel giugno 2012) e che lo aveva
condannato alla pena ritenuta di giustizia (p.b. anni sei anni di reclusione ed
euro 27.000 di multa, che, per effetto della concessione delle attenuanti
generiche e della riduzione prevista per la scelta del rito, veniva determinata
nella pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa),
e segnatamente riduceva la pena pecuniaria, in euro 11.500.
L’imputato era stato colto dai carabinieri a bordo di una autovettura, in
compagnia di un altro connazionale, nella quale erano rinvenuti due pacchi

In sede di appello, l’imputato aveva sostenuto la sua estraneità ai fatti e
aveva chiesto in subordine l’applicazione della speciale attenuante prevista dal
testo all’ora vigente dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte adita, confermando il suo coinvolgimento nella detenzione dello
stupefacente sequestrato, escludeva che il fatto potesse qualificarsi di «lieve
entità», in considerazione del consistente dato ponderale.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato,
denunciando la violazione di legge, in relazione alla nuova cornice edittale
prevista per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a seguito della
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, ed il vizio di motivazione, in
ordine alla detenzione della dose di cocaina, che doveva essere ritenuta per uso
personale o comunque qualificata come fattispecie rientrante nell’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.

2. La censura, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine all’uso
personale della cocaina in sequestro, è inammissibile, in quanto deduce una
questione non devoluta alla cognizione del giudice di appello (tra le tante, Sez.
5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
3. Il primo motivo di ricorso è invece fondato.
Successivamente alla sentenza è intervenuta la sentenza n. 32 del 2014
della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità delle modifiche
apportate dalla legge n. 49 del 2006 ai limiti edittali previsti per il reato in esame
dall’art. 73 d.P.R. 309/1990, con l’effetto di realizzare la reviviscenza della
precedente disciplina introdotta con la legge n. 162 del 1990, poi trasfusa nel

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contenenti complessivi 1,5 chili di hashish e una dose di cocaina.

d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede un diverso trattamento sanzionatorio per le
diverse tipologie di droga, punendo con l’art. 73, comma 4, le condotte illecite
relative alle droghe leggere.
Peraltro, la reviviscenza della precedente disciplina dell’art. 73 d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 comporta la necessità nel caso in esame di configurare due
reati distinti, avendo la condotta ascritta all’imputato ad oggetto la
contemporanea detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse.
Come è noto, fino alla modifica del 2006, questa situazione comportava

presupposti, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettività giuridica
con diverso trattamento sanzionatorio non alternative tra di loro e non
inquadrabili in un rapporto di assorbimento (tra le tante, Sez. 6, n. 35637 del
16/04/2003, Poppi, Rv. 226649; Sez. 4, n. 3208 del 21/02/1997, Buttazzo, Rv.
207879).
La Corte di cassazione, con decisione che qui si intende ribadire, ha già
affrontato la questione della possibilità del giudice di appello, che sia tenuto a
rivedere il trattamento sanzionatorio per effetto della sentenza n. 32 del 2014
della Corte costituzionale, di ritenere esistente la continuazione non applicata
(perché allora non consentita) dal giudice di primo grado, in mancanza di
impugnazione delle parti sul punto: in tal caso si è ritenuto possibile applicare la
continuazione tra i predetti reati, laddove ne consegua un più favorevole
trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 43432 del 07/10/2015, Rodriguez
Rodriguez, Rv. 264778).
Si è osservato invero che, in presenza della successione di leggi nel tempo,
la verifica relativa all’individuazione del trattamento normativo applicabile più
favorevole va fatta in concreto e non in astratto, comparando il precedente e il
successivo trattamento nel loro distinto complesso e non combinando i singoli
elementi delle due discipline fino a comporre una terza disciplina che
costituirebbe un novum normativo.
Nel rivisitare il trattamento sanzionatorio precedentemente determinato, il
Giudice del rinvio dovrà nel caso in esame anche procedere all’esame della
censura relativa alla qualificazione della detenzione di cocaina nella fattispecie
prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo novellato
dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con
modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio
2014, n. 79 – che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo,
attenuandone anche il trattamento sanzionatorio.
Per effetto della necessità di configurare come reato distinto la detenzione
della cocaina, ne consegue che va anche riconsiderata la motivazione in ordine

l’applicazione dell’istituto della continuazione, qualora ne esistessero i

alla esclusione, relativamente ad essa, della ipotesi del fatto di lieve entità,
considerato che su tale punto la sentenza impugnata (in ragione dell’unicità del
reato) non ha offerto alcuna argomentazione.

5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata affinché
la Corte territoriale proceda ad una nuova valutazione in ordine alla
configurabilità della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
con riferimento alla detenzione di cocaina, provvedendo all’esito alla

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell’ipotesi
di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione
all’imputazione di detenzione di cocaina, nonché al complessivo trattamento
sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
Bologna.
Così deciso il 15/04/2016

rideterminazione complessiva della pena, attenendosi ai principi sopra enunciati.

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