Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22790 del 15/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22790 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Narvaez Zavaleta Cristian, nato a Cuba il 3/09/1980

avverso la sentenza del 21/02/2014 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 febbraio 2014, la Corte di appello di Milano
riformava parzialmente la sentenza con la quale Cristian Narvaez Zavaleta era
stato dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, responsabile di detenzione a fine
di spaccio di cocaina ed hashish, e segnatamente qualificava i fatti ascritti
all’imputato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e
rideterminava la pena, sulla base delle modifiche apportate dal decreto legge 23

Data Udienza: 15/04/2016

dicembre 2013 n. 146, conv. nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 (p.b. anni tre e
mesi nove di reclusione ed euro 11.000 di multa, che, per effetto della
continuazione, della concessione delle attenuanti generiche e della riduzione
prevista per la scelta del rito, veniva determinata nella pena finale di anni due di
reclusione ed euro 6.000 di multa).

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il difensore
dell’imputato, denunciando:

cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a seguito della sentenza n. 32 del 2014
della Corte costituzionale;
— la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata
applicazione dei minimi edittali previsti dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, anche se per ragioni diverse da quelle indicate nel
ricorso.

2. In ordine al primo motivo, il ricorrente fa erroneamente riferimento agli
effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato
l’incostituzionalità delle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006 ai limiti
edittali previsti per il reato in esame dall’art. 73 d.P.R. 309/1990.
Peraltro, le ragioni dell’annullamento sono da ricercarsi nell’entrata in
vigore, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, della legge 16 maggio
2014, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
marzo 2014, n. 36 che, nel confermare la natura di titolo autonomo di reato del
fatto di lieve entità (già sancita dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146,
conv. nella legge 21 febbraio 2014, n. 10), ne ha modificato, in senso favorevole
all’imputato, il relativo profilo sanzionatorio.
In tale evenienza, è stato affermato che la Corte di cassazione può, anche
d’ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio
per l’imputato, disponendo, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen., l’annullamento
sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative
in melius (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente al trattamento sanzionatorio, affinché la Corte territoriale,
nell’esercizio dei poteri discrezionali alla stessa attribuiti, provveda a

2

— la omessa applicazione della nuova cornice edittale prevista per i reati di

rideterminarne l’entità, nella ridefinita cornice edittale, ferma restando
l’irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine alle restanti statuizioni.

3. Il secondo motivo, vertendo sulla dosimetria della pena concretamente
inflitta, deve ritenersi assorbito dal disposto annullamento.

P.Q.M.

rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di
Milano.
Così deciso il 15/04/2016

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e

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