Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22787 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22787 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
DE VINCENZO Filomena, nata a Molfetta il 19/09/1957
avverso la sentenza del 04/06/2013 emessa dalla Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’avvocato generale Agnello Rossi,
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata;
udito, per le parti civili, l’avvocato Giuseppe Maralfa, che ha chiesto la
conferma della sentenza e delle statuizioni civili;
udito, per l’imputata, l’avvocato Andrea 4;Calò, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 10/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari, in
riforma della sentenza assolutoria emessa il 14 ottobre 2008 dal Tribunale di
Trani, Sezione distaccata di Molfetta, impugnata dal pubblico ministero e dalle
parti civili, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Filomena De

estinti per prescrizione, condannando l’imputata al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili costituite nonché al pagamento delle spese processuali
da queste ultime sostenute.

2.

L’avvocato Andrea Calò, nell’interesse dell’imputata, ha proposto

ricorso per cassazione deducendo un unico motivo con cui censura la
sentenza per avere riformato la decisione assolutoria di primo grado senza
procedere ad alcuna approfondita revisione critica di essa, ma limitandosi ad
offrire una differente lettura dei fatti.

3. Il ricorso dell’imputata, proposto per i soli interessi civili, è fondato.
Con giurisprudenza risalente e costant, questa Corte ha sempre
sostenuto che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio
di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di
motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione
assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e
giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche
avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di
appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi
pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate
e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o
diversamente valutati (cfr., Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri; Sez. 5, n.
35762 del 05/05/2008, Aleksi; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu).
Nella specie, la Corte d’appello ha accolto le impugnazioni del pubblico
ministero e delle parti civili ed è pervenuta ad un ribaltamento della decisione
assolutoria di primo grado senza procedere ad una verifica critica e
approfondita delle argomentazioni contenute nella prima sentenza, sulla base

2

Vincenzo in ordine ai reati di cui agli artt. 368, 594 e 612 cod. pen. perché

di una motivazione che non dà conto minimamente delle ragioni del
superamento della pronuncia assolutoria.

4. Pertanto, il rilevato vizio di motivazione determina l’annullamento della
sentenza, con rinvio per nuovo giudizio, ex art. 622 cod. proc. pen., al

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice
civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 10 marzio 2016

(111).1

Il Consig re stensore

giudice civile competente per valore in grado di appello.

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