Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22779 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22779 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUTELLE’ GIUSEPPE N. IL 02/04/1961
avverso l’ordinanza n. 3234/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Cc,

Data Udienza: 06/02/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza deliberata il 25 gennaio 2013 li Tribunale di sorveglianza di
Torino,

respingeva Il reclamo proposto da Cutellé Giuseppe avverso il

provvedimento dl rigetto dl permesso premio, emesso dal Magistrato di
sorveglianza di Cuneo in data 6 giugno 2011, sul presupposto che
dall’osservazione personologica non era possibile trarre elementi rassicuranti

all’opera di rieducazione e circa l’eventuale elisione della sua elevata pericolosità
sociale, quale desumibile, tra gli altri elementi, dalla condanna per i reati di
omicidio, tentato omicidio e violazione della legge sulle armi.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato,
per il tramite del suo difensore, deducendone la illegittimità per vizio di
motivazione (mancanza e manifesta illogicità) evidenziando, per un verso, che i
giudici di merito avevano valorizzato un dato – gravità del reati per i quali era
intervenuta condanna – di per sé non decisivo ai fini della valutazione ad essi
demandata; dall’altro, che la decisione impugnata si basava su di un dato
fattuale (la pretesa vicinanza del ricorrente ad una cosca di ‘ndrangheta)
desunto da recenti Informative di polizia, ma frutto di travisamento, atteso anche
il proscioglimento del ricorrente dall’imputazione associativa, che aveva
negativamente influito anche sulla collocazione del detenuto nel circuito “Alta
Sicurezza”; e su di un giudizio di totale mancanza di revisione del passato
deviante, del tutto incongruo, tenuto conto della condotta penitenziaria regolare
e partecipatIva e la sussistenza di adeguati riferimenti esterni.

3. L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
Infondati, che si risolvono, sostanzialmente, in una sollecitazione del collegio a
compiere una nuova più favorevole valutazione del meritum causee,

non

consentita al collegio, in presenza di un percorso motivazionale logico ed
aderente alle risultanze processuali, ove si consideri che le informative di polizia
sono liberamente valutabili dal Tribunale e che il proscioglimento
dall’imputazione associativa non esclude di per sé la plausibilità della segnalata
vicinanza del prevenuto al clan Piromalli, e che Il giudizio di elevata pericolosità
sociale del ricorrente, malgrado l’assoluzione dall’imputazione associativa, resta
integro attesa la sua accertata partecipazione, ad eventi omicidiari e che il

circa la partecipazione del detenuto, collocato nel circuito “Alta Sicurezza”,

giudizio circa l’assenza di una revisione del passato deviante e di una adesione
solo formale all’opera di rieducazione risulta ancorato al contenuto della
relazione di sintesi in data 16 febbraio 2011.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, Il 6 febbraio 2013.

P.Q.M.

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