Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22772 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22772 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUSSIEN MOHAMED N. IL 06/01/1953
avverso l’ordinanza n. 4485/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

(R

tao

Data Udienza: 06/02/2013

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Torino
rigettava l’istanza dell’odierno ricorrente volta ad ottenere il differimento facoltativo
della pena, per motivi di salute (artt. 146 e 147 cod. pen.), ovvero la misura
alternativa della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen.) per gli
stessi motivi.
Rilevava invero il Tribunale come dai più recenti accertamenti medici fosse

IMA, artrosi e ipertensione) eia in stabili condizioni di salute, fruiva di adeguate cure
regolarmente somministrate in Istituto.
Non vi era dunque incompatibilità con l’ambiente carcerario, né l’esecuzione della
pena risultava contrastante con il fondamentale senso di umanità.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato
sostanzialmente ribadendo la fondatezza dell’istanza da lui proposta, argomentando,
In sintesi, nei seguenti termini :
– erronea valutazione, relativamente sia alla entità della pena ancora da espiare
sia alla indicazione del luogo in cui svolgere la misura (Savona), sia alla non regolarità
della condotta intramuraria, a ragione di plurimi rapporti disciplinari;
– ingiusta sottovalutazione delle reali condizioni di salute, assai gravi, del
condannato, affetto da plurime malattie, che rendono la prosecuzione della
detenzione, gravemente lesiva del diritto alla salute;
– mancata considerazione della sostanziale contrarietà al fondamentale senso di
umanità, del protrarsi della detenzione.

3. Con decreto del Primo Presidente, ai sensi dell’art. 610, comma 1, prima parte,
Cod. Proc. Pen., Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Settima di questa Corte,
essendo stata rilevata causa di inammissibilità.

Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere
dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.
2. La valutazione della gravità delle patologie del detenuto, odierno ricorrente nucleo centrale della decisione impugnata, rispetto alla quale l’entità della pena da
espiare, la regolarità della condotta e l’idoneità del luogo di svolgimento della misura,
assumono rilevanza assolutamente marginale – è stata effettuata dal competente
giudice del merito penitenziario sulla base dei più recenti accertamenti acquisiti in
atti, con adeguato approfondimento dei vari aspetti rilevanti, nonché alla stregua dei
principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia.

risultato che il detenuto, pur gravato da plurime patologie (diabete, asma, gastrite,

In particolare i dati essenziali di tale valutazione attengono alla stabilità
complessiva delle condizioni di salute, alla somministrazione di conferente terapia, al
monitoraggio continuo e quindi, in definitiva, alla riscontrata compatibilità
dell’ambiente carcerario.
3. E’ poi corretta la considerazione che, all’occorrenza, possono soccorrere gli
strumenti del trasferimento del condannato in centro esterno, ex art. 11 Ord. Pen.
Tanto in concreto implica che le condizioni del soggetto non riceverebbero

Tutte le pregresse considerazioni, logiche e coerenti, nonché espresse su
riscontrata base fattuale, risultano insindacabili in questa sede di legittimità.
Del tutto infondata è dunque la deduzione di sottovalutazione delle reali condizioni
di salute del ricorrente, di contro attentamente e congruamente considerate.
4. Inammissibile, in quanto del tutto generica, deve ritenersi poi la deduzione di
trattamento non consono al basilare senso di umanità, peraltro nulla potendosi
ravvisare in tal senso in atti.
5. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen..
6. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza
del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di
Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di
colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013.

significativo miglioramento in stato di libertà ovvero in ambiente extramurario.

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