Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22771 del 17/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22771 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI GIUSEPPE N. IL 09/11/1993
avverso l’ordinanza n. 359/2015 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
23/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.q

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Data Udienza: 17/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 23 novembre 2015, il Tribunale dell’Aquila in funzione di
giudice dell’appello cautelare, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero,
ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Lanciano del 21 settembre 2015 che
aveva revocato la misura degli arresti donniciliari nei confronti di MORELLI
Giuseppe.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato
articolando i seguenti motivi di ricorso
violazione e falsa applicazione degli articoli 309,310,127 e 178 del
codice di rito. Il ricorrente lamenta che, successivamente alla
dichiarata nullità della fissazione udienza per mancato rispetto di 10
giorni liberi tra la data di notifica del decreto e l’udienza stessa, il
Tribunale ha illegittimamente disposto il rinvio dell’udienza senza
rinnovare l’atto.

violazione e falsa applicazione degli articoli 420 e 178 del codice di
procedura penale. In particolare, rileva il ricorrente che l’istanza di
rinvio per legittimo impedimento presentata il giorno dopo detto
rinvio e a distanza di due giorni dall’udienza è stata illegittimamente
rigettata per tardività nonostante fosse stata contestualmente
certificato che in quella data il medesimo difensore era impegnato in
udienza con detenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, questo risulta manifestamente
infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel procedimento di
appello avverso i provvedimenti ‘cle libertate’ non trova applicazione l’art. 420ter cod. proc. pen., che opera nell’ambito dell’udienza preliminare. Ne consegue
che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell’udienza
camerale, poiché l’art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, ne’
prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del Pubblico Ministero
(Sez. 1, Sentenza n. 35687 del 10/02/2003). Nemmeno può ritenersi applicabile
al caso di specie
3.2 n primo motivo di ricorso è invece fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, in tutti i
casi in cui il legislatore preveda un termine di giorni liberi da rispettare prima
della trattazione dell’udienza, la nullità dell’atto per mancato rispetto di tale
termine è una nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente
dichiarato. Quando vi sia tempestiva eccezione, non è possibile la concessione di
un termine ad integrazione ma deve essere rinnovato l’atto viziato (Sez. 2, n.
53674 del 10/12/2014 Rv. 261855; Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014 Rv.

7

263223; Sez. 2, Sentenza n. 30019 del 27/03/2014 Rv. 259978; Sez. 4, n.
40897 del 28/09/2012 Rv. 255005; Sez. 1, n. 41581 del 01/10/2009 Rv.
245055; Sez. 2, n. 844 del 10/12/2003 Rv. 227801; Sez. 2, n. 31440 del
03/07/2003 Rv. 226447; Sez. 6, n. 20710 del 28/03/2003 Rv. 225915; Sez. U,
n. 8881 del 30/01/2002 Rv. 220841). Nel caso di specie, non risulta essere stato
rinnovato l’atto viziato e deve quindi disporsi l’annullamento del giudizio
conseguente.
4. Alle considerazioni sopra esposto consegue l’annullamento del

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale dell’Aquila
sezione per il riesame delle misure coercitive per nuovo esame con integrale
trasmissione degli atti.
Così deciso Roma, il 17 marzo 2016
Il Consigli re est

ore

Il Presidente

provvedimento impugnato.

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