Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22770 del 17/03/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22770 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 243/2015 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 10/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 17/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 10 ottobre 2015, il Tribunale di Reggio Calabria – in
funzione di giudice dell’appello cautelare – ha sostituito la misura della custodia
cautelare in carcere, originariamente applicata a A.A. con la misura
dell’obbligo di presentazione alla PG. In particolare, il Tribunale indica e ritiene
tuttora rilevanti gli indizi di colpevolezza in precedenza indicati dal GIP e, con
riferimento le esigenze cautelari evidenzia come il pregresso stato di
incensuratezza dell’imputato e l’effetto deterrente del rilevante periodo trascorso

cautelari tanto da rendere adeguata ed idonea la meno afflittiva misura
dell’obbligo di dimora.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il A.A.
lamentando:

violazione dell’articolo 274 lettera C) in riferimento alla carenza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione addotta dal Tribunale
di Reggio Calabria e carenza di gravi indizi.

Mancanza di autonoma valutazione degli elementi gravità indiziaria.

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 282 e dell’articolo 274
comma 1 lettera c) del codice di rito in difetto di indicazione specifica
dei motivi per cui il pericolo di reiterazione dovrebbe essere ritenuto
attuale e concreto.

In data 10 marzo 2016, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in
seguito a revoca della misura in atto disposta dal Tribunale di Palmi in data
29/2/2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Deve infatti rilevarsi che risulta inammissibile, per carenza d’interesse,
l’impugnazione dell’indagato avverso il provvedimento applicativo dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria quando, nelle more del procedimento
incidentale “de libertate”, la misura sia stata revocata. (Sez. 6, Sentenza n.
43784 del 30/10/2008 Rv. 241923)
Deve disporsi comunque la condanna alle spese del procedimento e di
ulteriore somma alla Cassa delle ammende trattandosi di ricorso ab origine
inammissibile.
Va infatti rilevato che dalla lettura dell’ordinanza impugnata non permette di
individuare alcun profilo coerente alle doglianze del ricorrente posto che vi è una
ricostruzione dei fatti che appare assolutamente lineare e coerente.
Con riferimento alla contestazione di mancata autonoma valutazione degli
indizi, deve rilevarsi che l’ordinanza oggetto dell’impugnazione contiene

in stato di custodia carceraria determinerebbero un affievolimento delle esigenze


valutazione ampia e dettagliata sui profili di fatto e sulla rilevanza delle esigenze
cautelari e – per converso – la difesa non specifica in quali punti si dovrebbe
ritenere mancante tale autonoma valutazione.
Con riferimento ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari,
deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato risulta delineare
in maniera assolutamente logica e coerente i profili di attualità e concretezza
delle esigenze cautelari, posto che esplicitamente ricostruisce i termini di
un’associazione a delinquere particolarmente strutturata, in cui l’imputato

del tempo per adeguare le esigenze cautelari, ritenuta sussistenti secondo un
ragionamento assolutamente logico, coerente e condivisibile, alla situazione
concreta, al passaggio del tempo e alla possibilità che l’imputato incontri nuove
occasioni per delinquere.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue quindi, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso e tenuto conto della
intervenuta rinuncia, si determina equitativamente in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in

a, il 17 marzo 2016

Il Consiglier estensore

Il Presidente

svolgeva un ruolo non marginale e prende in considerazione proprio passaggio

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