Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22768 del 19/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22768 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cesare Angelo, nato 07.10.1963
avverso l’ordinanza n.547 /15 del Tribunale di Milano, del 06.11.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 19/02/2016

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano
rigettava l’appello proposto nell’interesse di Cesare Angelo volto ad
ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in
carcere con gli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento propone ricorso personalmente l’imputato,
che, nelle more è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione
per i reati di rapina, sequestro di persona e detenzione e porto d’arma

innocente e che l’autore dei reati ascrittigli è altra persona, sicchè non
è possibile richiamare la pericolosità sociale ,non sussistendo le
esigenze cautelari né il pericolo di fuga.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
Il ricorrente articola motivi privi di specificità e volti ad avvalorare una
diversa ricostruzione dei fatti ascrittigli ma tali motivi, peraltro solo
assertivamente formulati, e di non facile comprensione non sono
idonei a provocare un giudizio di legittimità perché inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso ir Roma, camera di consiglio del 19 febbraio 2016
Il Consigliere thore

Il Presidente

in concorso,per i quali trovasi in custodia, deducendo di essere

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