Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22765 del 25/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22765 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Esposito Raffaele, nato a Napoli il 10 gennaio 1949
avverso la sentenza n. 7777 emessa in data 27 novembre 2014 dalla Corte
d’appello di Napoli.
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo
D’Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo
Galli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2009, ha condannato
Raffaele Esposito per la ricettazione di un assegno di provenienza illecita, in
quanto sottratto in corso di spedizione, nonché per i reati di cui agli artt. 485 e
491 cod. pen. per avere falsificato il nominativo del beneficiario dell’assegno medesimo, portato così all’incasso. Con sentenza del 27 novembre 2014 la Corte
d’appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando l’estinzione del secondo reato per intervenuta prescrizione e così rideterminando la pena finale in mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.
Ricorre l’imputato deducendo:
– l’omesso accertamento della sussistenza dell’elemento psicologico del
reato, ovvero della consapevolezza della illecita provenienza del titolo di credito
ricettato;
– la carenza della motivazione, con specifico riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
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Data Udienza: 25/05/2016

- il travisamento della prova, con riferimento le modalità di ricezione
dell’assegno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, dal
momento che dalle modalità di ricezione dell’assegno si dovrebbe desumere, secondo il ricorrente, l’assenza dell’elemento psicologico. Le doglianze sono tuttavia manifestamente infondate dal momento che, come ha correttamente eviden-

che l’assegno, originariamente intestato ad altro beneficiario, è stato portato
all’incasso con il suo nome e cognome.
La ricorrenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è implicitamente esclusa dalla Corte d’appello. Infatti, la corte territoriale dichiara di condividere la motivazione della sentenza di primo grado sul punto della qualificazione
della fattispecie, ad essa espressamente rinviando; il giudice di primo grado, a
sua volta, ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante speciale di cui all’art.
648, comma 2, cod. pen., non applicando invece quella generica prevista dall’art.
62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso deve, in conclusione, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio 2016.

ziato il giudice di merito, l’imputato non ha fornito alcuna giustificazione del fatto

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