Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22763 del 25/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22763 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Cipolletta Francesco, nato a Napoli il 10 gennaio 1975
avverso la sentenza n. 7850 emessa in data 28 novembre 2014 dalla Corte
d’appello di Napoli.
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo
D’Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo
Galli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 15 maggio 2014,
a seguito di rito abbreviato, ha condannato Francesco Cipolletta per i delitti di
rapina e ricettazione, applicando, in relazione al primo e più grave dei reati, la
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La sentenza veniva appellata tanto dall’imputato quanto dal procuratore
generale e, con la decisione del 28 novembre 2014, la Corte d’appello di Napoli,
in parziale riforma, escludeva la circostanza attenuante riconosciuti in primo grado, quindi rideterminando la pena finale in anni cinque di reclusione ed euro
2.000 di multa.
Ricorre l’imputato dolendosi:
a) dell’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.,
che, avuto riguardo alla natura dei reati contestati ed al tipo di devianza di cui
sono segno, doveva essere in concreto esclusa, non potendo considerarsi la reiterazione dell’illecito sintomo di effettiva pericolosità sociale;
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Data Udienza: 25/05/2016

b) della mancanza in manifesta illogicità della motivazione in relazione al
mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
c) del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena in concreto
inflitta all’imputato, della violazione dei criteri di commisurazione della pena di
cui all’art. 133 cod. pen. e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti alla contestata aggravante, previa esclusione della
recidiva.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata è ampiamente motivata in relazione ad ognuno
profili dedotti. Infatti la corte territoriale osserva:
– quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., che
certamente non può considerarsi di modesto valore un’automobile regolarmente
funzionante (compendio della rapina di cui al capo A, unitamente alla somma di
euro 30);
– quanto all’applicazione della recidiva, che la deduzione difensiva secondo cui la reiterazione dell’illecito non sarebbe sintomo di effettiva riprovevolezza
e pericolosità sociale, contrasta con numerosi precedenti penali specifici da cui è
gravato l’imputato, che hanno certamente costitutivi costituito, per la loro natura
vicinanza del tempo, uno stimolo alla commissione dei nuovi reati dei quali il Cipolletta è oggi imputato;
– quanto alla concessione delle attenuanti generiche, che la confessione
resa nel corso dell’interrogatorio di garanzia non denota alcuna resipiscenza del
Cipolletta, il quale si trovava comunque di fronte a un quadro probatorio certo,
essendo stato arrestato in flagranza; è la condizione di tossicodipendenza non è
un elemento positivo che possa attenuare il giudizio sulla pericolosità dell’imputato;
– quanto alla misura della pena, che la rapina è stata commessa con l’uso
di una pistola ed un coltello e ciò denota una negativa personalità dell’imputato.
Il ricorso deve, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio 2016.

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