Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22760 del 24/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22760 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• Hizi Alì n. Tunisia il 07/05/1976
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 16/07/2015
letti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Manila Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 16/07/2015 la Corte di Appello di Bari confermava la decisone
del Tribunale di quella stessa città emessa 1’11/12/2014 con la quale era stata
affermata la responsabilità di Hizi Alì in ordine alla duplice incriminazione di
rapina e resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente condanna – previo
riconoscimento di attenuanti generiche – alla pena di due anni, sei mesi di
reclusione ed € 400,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato di persona,
senza articolazione di motivi.

Data Udienza: 24/05/2016

Con successiva dichiarazione pervenuta il 14/04/2016 Hizi Alì ha rinunciato al
ricorso, chiedendo che la sentenza diventi definitiva.
La sopravvenuta rinuncia all’impugnazione, ritualmente formulata dal ricorrente
dì persona, determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, primo
comma lett. d) cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della

616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità
previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate
dall’art. 591 cod. proc. pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 24 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

cassa delle ammende – nella misura ritenuta equa di C 500,00 – in quanto l’art.

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