Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2276 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2276 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Rakipaj Shkelzen, nato In Albania il 29.11.86
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 5.3.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 1 mesi 4 di reclusione e 2000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U.
309/90;
Rilevato che la presente impugnazione censura – testualmente – il fatto che vi sia
“violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.”;
Premesso che la sua assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza
sarebbero ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di
inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In proc. Scafidi, Rv.
Data Udienza: 16/11/2012
e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (sez. III 18,6.99, Bonacchl,
Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)
“essendo sufficiente anche una
implicita motivazione” a riguardo (sez. v 15.4.99, Barba, Rv. 213633);
232844)
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pr sidente
Constatato che, nella specie, il Tribunale ha, per l’appunto, osservato che «non
sussistono le condizioni che consentono il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ostandovi le
inequivoche risultanze istruttorie:verbale di arresto della Questura di Verona che dà conto dei
fatti come compendiati in epigrafe e del fatto che egli si disfaceva, alla vista degli operanti, di
due involucri contenenti la droga indicata al capo di imputazione; all’udienza ammetteva il
fatto»;