Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22758 del 01/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22758 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

CRESPI MARIA LUIGIA nata a Varese il 21/6/1953;
avverso la sentenza n. 2294/2014 della Corte d’Appello di Genova del 19/6/2014;
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Fulvio Baldi che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

Premesso in fatto

Con sentenza del 19/6/2014 la Corte d’Appello di Genova dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Crespi Maria Luigia per il reato emissione di fatture per operazioni inesistenti ( art.
8 D.L.vo 74/2000) , per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione provvedendo ad
espungere dal calcolo della pena complessiva, il relativo aumento a titolo di continuazione e
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Data Udienza: 01/03/2016

confermava nel resto la sentenza di condanna per i reati di usura ed estorsione di cui ai capi A)
e B).
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del suo difensore il
quale deduce l’illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di merito avrebbe trasfuso,
a fini di condanna per il reato di usura, gli esiti investigativi relativi a fatti mai contestati e non
oggetto di prova e le dichiarazioni della teste Brescia, da ritenersi non credibile .

Il ricorso è inammissibile.
Esso contiene censure sulle valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24
del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U.
n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre le doglianze riproducono
pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d’appello, attraverso
una lettura critica delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale per come interpretate dal
giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in
diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente.
Quanto alle dichiarazioni della p.o. : Brescia Ersilia , il giudice di appello si è conformato alla
costante giurisprudenza di questa Cortetui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui il
vaglio di attendibilità cui deve essere sottoposta la p.o., pur non essendo sottoposto alle regole
dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere più penetrante e rigoroso
rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredato da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del
suo racconto ( S.U. 41461/2012, rv. 253214; Sez 2, 43278/2015 , rv. 265104), per cui ha
ritenuto attendibile la detta p.o. in riferimento al delitto di usura contestato alla Crespi, tenuto
conto della coerenza interna del suo racconto, della insussistenza di ragioni meramente
economiche che l’avrebbero potuta indurre all’accusa, posto che nemmeno si era costituita
parte civile, e dei plurimi riscontri estrinseci raccolti in atti ( intercettazioni, documenti), che il
ricorrente, tra l’altro, non contesta lamentando esclusivamente “la riduzione” dell’originaria
imputazione che aveva visto eliminati alcuni capi di accusa ” per ragioni diverse” dalla pretesa
inattendibilità della Brescia e difatti la Corte l a pag. 7 della sentenza impugnata, specifica come
la circostanza della intervenuta assoluzione di Anzalone Salvatore, in ipotesi d’accusa ritenuto
finanziatore della Crespi, era intervenuta per cause diverse dalla pretesa inattendibilità della
Brescia.
Quanto al reato di false fatturazioni, la Corte di merito ha valorizzato gli esiti degli
accertamenti contabili della Guardia di Finanza e le dichiarazioni testimoniali del teste De Ponte
escusso ex art. 210 c.p.p., il quale ha ammesso che alcune fatture erano relative a lavori mai
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Considerato in diritto

eseguiti e per importo elevato non rispondente all’entità dei lavori saltuariamente svolti dalla
Crespi, ricavandone la prova oggettiva dei reati fiscali di cui agli artt. 8 e 10 D.I.vo 74/2000 la
cui sussistenza è stata congruamente ricavata dalle prove sopra indicate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende .

p.q.m.

e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 1.3.2016

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

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