Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22756 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22756 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPONE SALVATORE N. IL 21/07/1979
avverso l’ordinanza n. 4764/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 16/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 06/02/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il 16 novembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di
Torino rigettava il reclamo proposto da Salvatore Capone avverso l’ordinanza
rigettato l’istanza di liberazione anticipata.
Avverso tale ordinanza Capone dichiarava di voler proporre ricorso per
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in curo cinquecento, ai sensi del!’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di curo cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 febbraio 2013.

cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.

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