Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22754 del 19/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22754 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cilio Sebastiano, nato il 23.05.1955
avverso la sentenza n.4505/2013 della Corte d’appello di Milano, del
17.03.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Enrico Delehaye , che ha concluso per il rigetto del ricorso

Data Udienza: 19/02/2016

MOTIVI della DECISIONE

1.

Con sentenza in data 17.03.2015, la Corte di appello di Milano ,

confermava la sentenza del Tribunale monocratico della stessa città
che il 23.04.2013 aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia
CILIO SEBASTIANO in relazione al reato di cui all’ art. 646 CP
1.1 Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione
combinato disposto degli artt.468,493,507 cod.proc.pen. per violazione
di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione di legalità e
legittimità del provvedimento emesso

dal primo giudice, come

ammissivo della prova testimoniale integrata all’esito del dibattimento.
Lamenta in particolare il ricorrente che il Tribunale ha ammesso la
testimonianza di Riccardo Tacconi, nuovo liquidatore, ai sensi
dell’art.507 pur non essendo tale teste presente nella lista testi del P.M.,
con chiara forzatura dell’art.468 cod.proc.pen.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte ,che si sono occupate della questione
qui dedotta con due decisioni , la n. 41281 del 2006 (rv 234907) e la
n.11227 del 1992 rv 191606,hanno affermato che Il giudice può
esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di
prova, previsto dall’ art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a
quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno
richiesto. (La Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova
formulazione dell’ art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni
necessarie per l’esercizio di tale potere sono l’assoluta necessità
dell’iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di
decisività, e il suo essere circoscritto nell’ambito delle prospettazioni
delle parti, la cui facoltà di richiedere l’ammissione di nuovi mezzi di
prova resta, peraltro, integra ai sensi dell’ art. 495 comma secondo c. p.
P.),
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,

2

dell’art. 606 comma 1 lett.b) c ed e cod.proc. pen. in relazione al

nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende
di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così de so in Roma, il 19 febbraio 2016
Il Cons .

nsore

Il Pres’dente

P.Q.M.

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