Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22753 del 19/02/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22753 Anno 2016

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 19/02/2016

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

R.R.,

avverso la sentenza 6101/14 della Corte d’appello di Milano, del

16.09.2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

generale, E.P. , che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso

Udito per le parti civili Sappa Marco e Sappa Silvano, l’avv.Sandro Del

Mastro DelleVedove che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

Udito per l’imputato l’avv.Licia Carla Sardo che ha insistito per

raccoglimento dei motivi

MOTIVI della DECISIONE

1.

Con sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Milano

riformava la sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio escludendo

l’aggravante di cui all’art.640 comma2 n.2 bis cod.pen. e confermando

indicati:

HH, N.M., G.H., T.G.,

T.G., R.R. , R.R. (N.P., R.T. giudicati separatamente)

i) delitto p. e p. dall’art. 416, 1°, 2°, 3° e 5° co., c.p. perché si associavano fra

loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di falso e

truffa, commettendo poi i reati contestati ai capi che seguono.

In particolare, i prevenuti costituivano la suddetta associazione per

delinquere, con i ruoli ed i compiti di seguito rispettivamente indicati:

• HH e N.P., in qualità di capi ed organizzatori

dell’associazione, aventi il compito di dirigere le operazioni, scegliere gli

obiettivi e coordinare i membri del sodalizio, anche quelli della filiale di

Avellino, fungendo da tramite fra i vari soggetti coinvolti, in parte non

identificati, ovvero: un notaio che si occupa dell’iscrizione di società fittizie in

camera di Commercio (di cui poi risultano intestatari soggetti individuati tra gli

altri da T.G., T.G., P. e P.); un commercialista che

redige le fatture fasulle per giustificare gli spostamenti di denaro da un

conto ad un altro; un ingegnere che predispone le false pezze

giustificative per le fatture di cui si è detto; un capo area ed altri dipendenti di

banca (fra cui la Z. per la filiale di Busto Arsizio e Borgosesia della Banca

di Puglia e Basilicata) che materialmente pongono in essere le operazioni

bancarie necessarie allo scopo; un soggetto della stamperia degli assegni che

provvede a recapitare nelle mani di HH e N.P. gli assegni donati;

• R.B., in qualità di capo ed organizzatore dell’associazione

(giudicato separatamente), in quanto soggetto che materialmente procurava

gli assegni donati, essenziali per la perpetrazione delle diverse truffe

programmate;

• R.R., in qualità di capo e promotore

dell’organizzazione, in quanto soggetto che ideava e programmava le varie

truffe, predisponeva i contatti con i diversi bancari, stabilendo gli obiettivi e

procurando, al pari ed in alternativa rispetto al R.B., gli assegni donati

utilizzati per la perpetrazione di varie truffe;

• R.R., in qualità di organizzatore dell’associazione,

con il ruolo di coadiuvare il figlio Christian nella ideazione delle truffe, di

tenere i contatti con i vari sodali, fra cui in particolar modo il N.P., fungendo

altresì da guardia spalle del proprio figlio;

• N.M., in qualità di organizzatore dell’associazione, con il compito,

fra l’altro, di agganciare ed indottrinare la Z.per convincerla a

partecipare alle attività dell’associazione, oltre che coadiuvare il N.P. ed il

HH nella gestione dei rapporti fra i singoli soggetti coinvolti, in

particolare il notaio, il capo area e l’ingegnere;

• H.P., in qualità di partecipe dell’associazione (giudicato

2

nel resto la sentenza di condanna del R.R. per i reati di seguito

***

HH, N.M., SIGNAROLD1 Marco, R.R.

Christian, R.R. (N.P. Sebastiano, R.T. giudicati

separatamente)

2) delitti p. e p. dagli artt. 61, n. 7), 81, 112, n. 1), 485, 491, 640, 1° e 2° co., n.

2bis) c.p. perché,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in

3

separatamente), _con il compito mettere a disposizione un ufficio in Besnate

per HH, N.P. e gli altri facenti parte del sodalizio criminoso, nonché

metteva a disposizione la propria autovettura Audi TT perché fosse mostrata

alla ZAR1ATE allo scopo di convincerla ad entrare a far parte

dell’associazione; accompagnava in banca G.H. compilando per lui il

bonifico per inviare all’estero i soldi provento della truffa; intratteneva

direttamente contatti con coloro che procuravano gli assegni donati;

• Z.EI Hame, in qualità di partecipe dell’associazione (giudicato

separatamente), con il compito di fornire al N.M.. HH e N.P. i

dati bancari dei singoli clienti facoltosi della Banca di Puglia e

Basilicata, presso diverse filiali della stessa banca, ovvero anche

presso altre Banche, al fine di permettere la donazione degli assegni,

oltre che, quale cassiera presso le varie filiali, con il compito di agevolare

l’incasso degli assegni donati e il loro transito verso conti

correnti in Svizzera;

T.G. e T.G., in qualità di organizzatori

dell’associazione,

con il compito di individuare soggetti compiacenti cui

intestare società fittizie (in un caso, G.H. per la RGS), fungere da

tramite fra questi, il HH ed il N.P., nonché con il compito, quanto alla

vicenda che vede coinvolto il G.H., di trasportarlo materialmente

od organizzarne il trasferimento nei vari luoghi propedeutici allo scopo, ovvero

presso il notaio per l’intestazione della RGS e la banca di Puglia e Basilicata,

filiale di Busto Arsizio, per il deposito degli assegni donati, oltre che per chiedere

spiegazioni in merito al loro mancato incasso; inoltre, T.G. procurava il

contatto con MALVETTA Carmelo, soggetto di nazionalità svizzera che metteva

a disposizione il conto corrente estero, intestato alla società ARPIL, in realtà

inesistente e mera scatola vuota, funzionale a far transitare all’estero i soldi

provento del reato di truffa;

G.H.. in qualità di partecipe dell’associazione, con il compito

di seguire le istruzioni impartite dal HH, N.P., T.G. e T.G., ovvero di

intestarsi una società, la RGS, facendosi accompagnare dal T.G. e dallo T.G.

dal notaio in Busto Arsizio, aprire un conto corrente presso la Banca di Puglia e

Basilicata, filiale di Busto Arsizio, recarsi a Gallarate, presso la sede della RGS in

data 26.02.2012 per ricevere dalle mani di HH e PAFUI gli assegni donati,

dirigersi quindi con T.G. e SCIANI in banca ed incassare gli assegni,

oltre che predisporre un bonifico in Svizzera; infine, tornare in data

30.03.2012 in banca, sempre accompagnato per chiedere spiegazioni al

Direttore in merito al mancato incasso degli assegni;

R.T., in qualità di parteciPe all’associazione,con il compito di

ricevere sul conto corrente intestato alla RGS, società di cui erano titolari fino al

23.02.2012, i soldi provento delle truffe, fra cui quelli provento della truffa

perpetrata ai danni dei fratelli SAPPA Marco e SAPPA Silvano, per poi distribuirla

fra i vari consociati; nonché con il compito di trasferire la titolarità di detta società

in capo al G.H. per la commissione dell’ulteriore reato di truffa di cui ai

capi successivi;

Con l’aggravante della partecipazione di oltre dieci associati.

Con l’aggravante della recidiva semplice ex art. 99, 1° co., c.p. per N.P. e R.T..

Con l’aggravante della recidiva specifica ex art. 99, 2° co., n. 1), c.p. per HH.

Con l’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, 2° co.,

nn. 1) e 2), nonché 3° co., c.p. per G.H..

Accertato in Busto Arsizio (VA) in data antecedente e prossima al 01.12.2011

***

HH, N.M., R.R. Christian, R.R.

(N.P. Sebastiano giudicato separatamente)

3) delitti p. e p. dagli artt. 81, 112, n. 1), 485, 491, 56, 640, 1° e 2° ori., n. 2bis)

c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in

concorso fra loro e con soggetti allo stato non identificati, ponevano in essere atti

idonei diretti in modo non equivoco a trarre in errore i funzionari della Banca di

Novara, filiale di Avellino, con artifici e raggiri, consistiti nel versare presso la

cassa continua della predetta banca l’assegno bancario n. 2003965693 tratto

sul conto corrente n. 10390, intestato ai fratelli SAPPA Marco e SAPPA Silvano,

assegno in realtà donato, per l’importo di euro 235.600,12. Non riuscendo

nell’intento perché il titolo veniva restituito dalla banca in quanto “irregolare”.

Condotta consistita: R.R. Christian progettava la truffa, HH e

4

concorso fra loro e con altri soggetti, con artifici e raggiri, consistiti nel

presentare per l’incasso l’assegno n. 2003965381 della Banca di Puglia e

Basilicata, tratto sul conto corrente n. 10390, intestato ai fratelli SAPPA Marco e

SAPPA Silvano, assegno in realtà donato, traevano in errore i funzionari della

Banca di Novara, filiale di Avellino, ed ottenevano un ingiusto profitto, pari ad euro

463.720,12, con pari danno per le persone offese. Condotta consistita:

R.R. Christian progettava la truffa, HH e N.P. concordavano con lui

il piano dell’operazione, poi il medesimo HH ed il N.M., in attuazione di

quanto progettato dal capo, si facevano consegnare dalla Z.(giudicata

separatamente), in data 03.01.2012, l’IBAN, lo specimen e la matrice degli assegni

del conto intestato ai fratelli SAPPA, poi materialmente forniti da R.R.

Christian ed Angelo; PECORALE Dario (giudicato separatamente) materialmente

provvedeva ad incassare l’assegno in data 09.01.2012. versandolo sul conto

corrente dello zio, ESPOSITO Giacinto (giudicato separatamente), che gli

aveva rilasciato apposita procura ed aveva messo a disposizione il conto

n.470/9702 acceso presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Avellino; Io

stesso giorno i! PECORALE effettuava tre bonifici:

un bonifico di euro 403.000,00 a favore della “Ditta PORCILE Danilo” su conto

corrente Bancoposta n. 8119528/ufficio posta 06 di Avellino;

un bonifico di euro 40.000,00 sul conto corrente n. 470/7994 intestato

allo stesso PECORALE Dario acceso presso il medesimo istituto;

un bonifico per l’importo di euro 18.000,00 a favore di ESPOSITO Giacinto sul

conto corrente n. 156483 acceso presso la “Banca Popolare di Bari”/filiale di

Avellino”. Successivamente, PORCILE Danilo (giudicato separatamente), con

operazioni bancarie effettuate dal 16 al 20.01.2012, prelevava e spostava il

denaro (403.000 curo) dal conto corrente Bancoposta n. 8119528, destinandolo

ad altri partecipi alla truffa, fra cui in particolare, un bonifico bancario per euro

/50.000 veniva operato a favore della RGS di R.T., il quale, a sua

volta, provvedeva ad ulteriori prelievi e bonifici, indirizzati agli altri partecipi; fra

questi, due assegni, a firma G.H., per un totale di 41.000 euro,

venivano incassati direttamente da HH, nonché l’assegno

n.752044868 datato 20.01.2012 e compilato per curo 10.000, tratto sul conto

della “R.G.S.” e firmato da R.T. veniva posto all’incasso da H.P.

Lorenzo (giudicato separatamente); ed il relativo importo veniva versato sul c/c

nr.1000/ 1647, in essere a suo nome presso l’agenzia della banca “Intesa Sanpaolo”

di Besnate.

Con le aggravanti per tutti di aver causato alle persone offese un danno

patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso il fatto in più di cinque

persone e con circostanze di tempo tali da minorare la pubblica e privata

difesa.

Con l’aggravante della recidiva semplice ex art. 99, 1° co., c.p. per N.P. e R.T..

Con l’aggravante della recidiva specifica ex art. 99, 2° co., n. 1), c.p. per HH.

Con l’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, 2° co.,

nn. 1) e 2), nonché 3° co., c.p. per G.H..In Borgosesia, Avellino e

Golasecca, dal 03.01.2012 al 31.01.2012

5

N.P. concordavano con lui il piano dell’operazione, poi il medesimo

HH ed il N.M., in attuazione di quanto progettato dal capo, si

facevano consegnare dalla Z.(contatto procurato dallo stesso N.M. e

giudicata separatamente), in data 03.01.2012, l’Iban, lo specimen di firma e la

dotazione assegni del conto intestato ai fratelli SAPPA, poi forniti poi

materialmente forniti da R.R. Christian ed Angelo; PECORALE Dario

(giudicato separatamente) personalmente provvedeva ad incassare

l’assegno in data 20.01.2012, versandolo sul conto corrente dello zio,

ESPOSITO Giacinto (giudicato separatamente), che gli aveva rilasciato

apposita procura ed aveva messo a disposizione il conto n. 470/9702 acceso

presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Avellino.

Con l’aggravante per tutti di aver commesso i! fatto in più di cinque persone e

con circostanze di tempo tali da minorare la pubblica e privata difesa.

Con l’aggravante della recidiva semplice ex art. 99, 1° co., c.p. per N.P..

Con l’aggravante della recidiva specifica ex art. 99, 2′ co., c.p. per HH. In

Borgosesia ed Avellino il 20.01.2012

HH, N.M., G.H., T.G.,

T.G., R.R. Christian, R.R. (N.P., R.T. giudicati separatamente)

4) delitti p. e p. dagli artt. 81, 112, n. 1), 485, 491, 56, 640, 1° e 2° ee., n. This),

c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in

concorso fra loro e con soggetti allo stato non identificati, ponevano in essere atti

idonei diretti in modo non equivoco a trarre in errore i funzionari della Banca di

Pugha e Basilicata, filiale di Busto Arsizio, con artifici e raggiri, consistiti nel

presentare per l’incasso gli assegni:.

– n. 2003932628-09, per l’importo di euro 230.000,00, tratto sul conto

corrente n. 1157, acceso presso la Banca di Puglia e Basilicata, filiale di Busto

Arsizio, intestato a PANETTY Carla; – n. 2003933533-04, per l’importo di euro

45.000, tratto sul conto corrente n. 1607, acceso presso la Banca di Puglia e

Basilicata, filiale di Busto Arsizio, intestato a GOTI Annamaria;

– n. 2003930807-08, per l’importo di curo 60.000, tratto sul conto corrente n.

1040, acceso presso la Banca di Puglia e Basilicata, filiale di Busto Arsizio,

intestato a MARA Olga,

– n. 2003932308-01, per l’importo di curo 28.000, tratto sul conto corrente n.

1033, acceso presso la Banca di Puglia e Basilicata, filiale di Busto Arsizio,

intestato a GARIBOLDI Roberta;

– n. 2003933064-03, per l’importo di euro 40.000, tratto sul conto corrente n.

1605, acceso presso la Banca di Puglia e Basilicata, filiale di Busto Arsizio,

intestato a DE BERNARDI Angelo;

assegni in realtà donati, per l’importo di curo 40.000,00; Non riuscendo

nell’intento perché Z.El ‘fame avvisava il vice Direttore della filiale che

impediva l’operazione di incasso’ ed il bonifico all’estero, su conto corrente svizzero,

dell’intera somma. Condotta consistita: R.R. Christian progettava la

truffa, HH e PATII concordavano con lui il piano dell’operazione, poi il

medesimo HH ed il N.M., in attuazione di quanto progettato dal capo,si

facevano consegnare dalla Z.(contatto procurato dallo stesso N.M. e

giudicata separatamente), in data 21.02.2012, l’Iban, lo specimen di firma e la

dotazione assegni dei conti intestati ai soggetti sopra indicati, poi forniti poi

materialmente forniti da R.R. Christian ed Angelo; T.G. e T.G.

contattavano il G.H., lo mettevano in contatto con HH e N.P.,

lo accompagnavano in Busto Arsizio ove costui con atto notarile in data

23.01.2012 subentrava al R.T. nella titolarità della RGS srl, ed in data

13.02.2012 apriva un conto corrente bancario presso la filiale locale della

Banca di Puglia e Basilicata; gli stessi Io accompagnavano poi il 23.02.2012

in Gallarate presso la sede della RGS ove riceveva dal HH e dal N.P. gli

assegni donati e, sempre unitamente al T.G. ed allo T.G., si presentava in

banca, ove, cercava di incassare gli assegni e di inviarli su conto corrente in

Svizzera, aiutato dal H.P. (giudicato separatamente), che Io accompagnava

all’interno dell’istituto e materialmente compilava il bonifico per l’estero,

intestato alla società “Aprii s.a.”, in realtà scatola vuota appositamente

costituita da MALVETTA Carmelo, contatto procurato da T.G. per la vicenda di

cui al presente capo. Poiché l’operazione non andava a buon fine, tornato

dalla banca, il G.H., sempre accompagnato dal T.G. e dallo T.G.,

riconsegnava gli assegni al HH ed al N.P..

1.1 La Corte d’appello, richiamando anche la motivazione del primo giudice

,fonda la responsabilità del R.R. come capo promotore di tutta

l’organizzazione , sostanzialmente sulle dichiarazioni rese da HH, LuiM e

dallo stesso R.R. Christian, pur senza entrare nello specifico della

fonte di prova. Ritiene la Corte che l’imputato fosse visto dai suoi

coimputati,come colui che,in virtù del suo lavoro di poliziotto, poteva

risolvere ogni problema essendo perfettamente al corrente di quanto si

decideva di fare e aspettandosi di beneficiare dei profitti dell’illecita attività.

1.2 Anche il figlio Christian ha finito,sostanzialmente, per avallare, sia

pure indirettamente, la tesi sostenuta dall’accusa non riuscendo a fornire

una giustificazione alternativa dell’interessamento del padre, che si era

personalmente occupato del reperimento e della commercializzazione dei

titoli falsi nonché di supportare ,nel periodo di detenzione,N.P.. Ad avviso

della Corte, in altri termini,” bene è stato contestato all’appellante il ruolo di

organizzatore, posto che la sua attività, nell’ambito del sodalizio, di

supporto diretto di quella del promotore, presenta i caratteri

dell’essenzialità e dell’infungibilità, stante il ruolo esclusivo ricoperto

grazie al suo passato di poliziotto. “.

1.3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, deducendo che ,

a) la sentenza è priva di apprezzabile e valida motivazione in

punto di responsabilità del prevenuto,contraddicendosi quando afferma

che l’imputato, per il suo ruolo di appartenente alla Polizia, doveva

necessariamente essere al corrente dell’attività del figlio , male

interpretando il contenuto di un’intercettazione ambientale intercorsa nei

colloqui familiari in carcere tra il coimputato N.P. Sebastiano, la moglie

6

Con l’aggravante per tutti di aver commesso il fatto in più di cinque persone e con

circostanze di tempo tali da minorare la pubblica e privata difesa.

Con l’aggravante della recidiva semplice ex art. 99, I ° co., c.p. per N.P. e R.T..

Con l’aggravante della recidiva specifica ex art. 99, 2° co.. n. I), c.p. per HH.

Con l’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, 2° co..

nn. 1) e ?), nonché 3° co.. c.p. per G.H..Commesso in Busto Arsizio, il

23.02.2012

Santantonio Anna ed il fratello N.P. Francesco, e valorizzando il fatto

che altri coimputati lo hanno indicato come il “guardaspalle” del figlio

Christian. Non è condivisibile la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice

e neanche la valutazione che il primo giudice ha fatto della particolarità che

il padre accompagnava il figlio sotto mentite spoglie, attribuendo a tale

fatto la deduzione che i due erano sodali nell’associazione.

b) Con il secondo motivo lamenta che la motivazione della sentenza è

rivestito nell’ambito dell’associazione ed in ordine alla sussistenza

dell’aggravante del numero delle persone.

c) Lamenta infine che non è stato correttamente valutata la possibilità di

riconoscere le attenuanti generiche ed un livello di pena più contenuto.

2.E’ fondato solo il secondo motivo di ricorso.

2.1 La motivazione della sentenza,invero, non fornisce alcuna descrizione

del ruolo avuto dall’imputato in seno all’associazione per delinquere né

può valere il mero richiamo alla motivazione del primo giudice perché si

tratta di un richiamo non motivato, che in nessun modo chiarisce in quale

misura e perché il giudice di appello ritiene di aderire a quella motivazione.

2.2

E’,peraltro, noto che secondo il consolidato orientamento di questa

Corte, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi

assolto “per relationem”, mediante il mero rinvio ad altri atti del

procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente

descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche

quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti

valutativi, ( rv 265338) ed inoltre la motivazione “per relationem” di un

provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia

riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del

procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di

giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la

dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale

delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute

coerenti con la sua decisione; 3)- l’atto di riferimento, quando non venga

allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto

dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si

renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed,

7

carente sulla individuazione dello specifico ruolo che l’imputato aveva

eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo

della valutazione o dell’impugnazione.(n.17 del 2000 rv 21664). Se , nel

caso in esame, il primo e terzo elemento di valutazione sono

sicuramente presenti , manca del tutto, nella motivazione

della Corte, la dimostrazione ch’ella ha preso cognizione del

contenuto sostanziale del provvedimento con specifico

riferimento agli elementi che giustificano l’accusa di essere a

tenore della sentenza impugnata ,rimane in un limbo di

valutazioni del tutto disancorate dall’indicazione di una

condotta illecita concreta, che dia conto della sussistenza

dell’aggravante di cui all’art.416 comma 1 e 3 cod.pen. e

pertanto sul punto la sentenza deve essere annullata , con

rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano , che

dovrà anche provvedere ad una nuova valutazione del

trattamento sanzionatorio, strettamente influenzato dalla

decisione sull’aggravante.

Gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili, il primo

perché strutturato su una alternativa ricostruzione dei fatti e

come tale inammissibile nel giudizio di legittimità, e quello

sul trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento

delle generiche perché formulato in termini generici .

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza

dell’aggravante di cui all’art. 416, comma 1 e 3 cp e al trattamento

sanzionatorio conseguente, con rinvio ad altra sezione della corte di appello

di milano per nuovo giudizio sul punto.

Così deci o in Roma il 19 febbraio 2016

Il Presidente

Il Consig ere

Mc1dèz

D.

capo del sodalizio criminoso. La condotta del R.R. a

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