Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22753 del 19/02/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22753 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
Data Udienza: 19/02/2016
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
R.R.,
avverso la sentenza 6101/14 della Corte d’appello di Milano, del
16.09.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, E.P. , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Udito per le parti civili Sappa Marco e Sappa Silvano, l’avv.Sandro Del
Mastro DelleVedove che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Udito per l’imputato l’avv.Licia Carla Sardo che ha insistito per
raccoglimento dei motivi
MOTIVI della DECISIONE
1.
Con sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Milano
riformava la sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio escludendo
l’aggravante di cui all’art.640 comma2 n.2 bis cod.pen. e confermando
indicati:
HH, N.M., G.H., T.G.,
T.G., R.R. , R.R. (N.P., R.T. giudicati separatamente)
i) delitto p. e p. dall’art. 416, 1°, 2°, 3° e 5° co., c.p. perché si associavano fra
loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di falso e
truffa, commettendo poi i reati contestati ai capi che seguono.
In particolare, i prevenuti costituivano la suddetta associazione per
delinquere, con i ruoli ed i compiti di seguito rispettivamente indicati:
• HH e N.P., in qualità di capi ed organizzatori
dell’associazione, aventi il compito di dirigere le operazioni, scegliere gli
obiettivi e coordinare i membri del sodalizio, anche quelli della filiale di
Avellino, fungendo da tramite fra i vari soggetti coinvolti, in parte non
identificati, ovvero: un notaio che si occupa dell’iscrizione di società fittizie in
camera di Commercio (di cui poi risultano intestatari soggetti individuati tra gli
altri da T.G., T.G., P. e P.); un commercialista che
redige le fatture fasulle per giustificare gli spostamenti di denaro da un
conto ad un altro; un ingegnere che predispone le false pezze
giustificative per le fatture di cui si è detto; un capo area ed altri dipendenti di
banca (fra cui la Z. per la filiale di Busto Arsizio e Borgosesia della Banca
di Puglia e Basilicata) che materialmente pongono in essere le operazioni
bancarie necessarie allo scopo; un soggetto della stamperia degli assegni che
provvede a recapitare nelle mani di HH e N.P. gli assegni donati;
• R.B., in qualità di capo ed organizzatore dell’associazione
(giudicato separatamente), in quanto soggetto che materialmente procurava
gli assegni donati, essenziali per la perpetrazione delle diverse truffe
programmate;
• R.R., in qualità di capo e promotore
dell’organizzazione, in quanto soggetto che ideava e programmava le varie
truffe, predisponeva i contatti con i diversi bancari, stabilendo gli obiettivi e
procurando, al pari ed in alternativa rispetto al R.B., gli assegni donati
utilizzati per la perpetrazione di varie truffe;
• R.R., in qualità di organizzatore dell’associazione,
con il ruolo di coadiuvare il figlio Christian nella ideazione delle truffe, di
tenere i contatti con i vari sodali, fra cui in particolar modo il N.P., fungendo
altresì da guardia spalle del proprio figlio;
• N.M., in qualità di organizzatore dell’associazione, con il compito,
fra l’altro, di agganciare ed indottrinare la Z.per convincerla a
partecipare alle attività dell’associazione, oltre che coadiuvare il N.P. ed il
HH nella gestione dei rapporti fra i singoli soggetti coinvolti, in
particolare il notaio, il capo area e l’ingegnere;
• H.P., in qualità di partecipe dell’associazione (giudicato
2
nel resto la sentenza di condanna del R.R. per i reati di seguito
***
HH, N.M., SIGNAROLD1 Marco, R.R.
Christian, R.R. (N.P. Sebastiano, R.T. giudicati
separatamente)
2) delitti p. e p. dagli artt. 61, n. 7), 81, 112, n. 1), 485, 491, 640, 1° e 2° co., n.
2bis) c.p. perché,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in
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separatamente), _con il compito mettere a disposizione un ufficio in Besnate
per HH, N.P. e gli altri facenti parte del sodalizio criminoso, nonché
metteva a disposizione la propria autovettura Audi TT perché fosse mostrata
alla ZAR1ATE allo scopo di convincerla ad entrare a far parte
dell’associazione; accompagnava in banca G.H. compilando per lui il
bonifico per inviare all’estero i soldi provento della truffa; intratteneva
direttamente contatti con coloro che procuravano gli assegni donati;
• Z.EI Hame, in qualità di partecipe dell’associazione (giudicato
separatamente), con il compito di fornire al N.M.. HH e N.P. i
dati bancari dei singoli clienti facoltosi della Banca di Puglia e
Basilicata, presso diverse filiali della stessa banca, ovvero anche
presso altre Banche, al fine di permettere la donazione degli assegni,
oltre che, quale cassiera presso le varie filiali, con il compito di agevolare
l’incasso degli assegni donati e il loro transito verso conti
correnti in Svizzera;
•
T.G. e T.G., in qualità di organizzatori
dell’associazione,
con il compito di individuare soggetti compiacenti cui
intestare società fittizie (in un caso, G.H. per la RGS), fungere da
tramite fra questi, il HH ed il N.P., nonché con il compito, quanto alla
vicenda che vede coinvolto il G.H., di trasportarlo materialmente
od organizzarne il trasferimento nei vari luoghi propedeutici allo scopo, ovvero
presso il notaio per l’intestazione della RGS e la banca di Puglia e Basilicata,
filiale di Busto Arsizio, per il deposito degli assegni donati, oltre che per chiedere
spiegazioni in merito al loro mancato incasso; inoltre, T.G. procurava il
contatto con MALVETTA Carmelo, soggetto di nazionalità svizzera che metteva
a disposizione il conto corrente estero, intestato alla società ARPIL, in realtà
inesistente e mera scatola vuota, funzionale a far transitare all’estero i soldi
provento del reato di truffa;
G.H.. in qualità di partecipe dell’associazione, con il compito
di seguire le istruzioni impartite dal HH, N.P., T.G. e T.G., ovvero di
intestarsi una società, la RGS, facendosi accompagnare dal T.G. e dallo T.G.
dal notaio in Busto Arsizio, aprire un conto corrente presso la Banca di Puglia e
Basilicata, filiale di Busto Arsizio, recarsi a Gallarate, presso la sede della RGS in
data 26.02.2012 per ricevere dalle mani di HH e PAFUI gli assegni donati,
dirigersi quindi con T.G. e SCIANI in banca ed incassare gli assegni,
oltre che predisporre un bonifico in Svizzera; infine, tornare in data
30.03.2012 in banca, sempre accompagnato per chiedere spiegazioni al
Direttore in merito al mancato incasso degli assegni;
R.T., in qualità di parteciPe all’associazione,con il compito di
•
ricevere sul conto corrente intestato alla RGS, società di cui erano titolari fino al
23.02.2012, i soldi provento delle truffe, fra cui quelli provento della truffa
perpetrata ai danni dei fratelli SAPPA Marco e SAPPA Silvano, per poi distribuirla
fra i vari consociati; nonché con il compito di trasferire la titolarità di detta società
in capo al G.H. per la commissione dell’ulteriore reato di truffa di cui ai
capi successivi;
Con l’aggravante della partecipazione di oltre dieci associati.
Con l’aggravante della recidiva semplice ex art. 99, 1° co., c.p. per N.P. e R.T..
Con l’aggravante della recidiva specifica ex art. 99, 2° co., n. 1), c.p. per HH.
Con l’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, 2° co.,
nn. 1) e 2), nonché 3° co., c.p. per G.H..
Accertato in Busto Arsizio (VA) in data antecedente e prossima al 01.12.2011
***
HH, N.M., R.R. Christian, R.R.
(N.P. Sebastiano giudicato separatamente)
3) delitti p. e p. dagli artt. 81, 112, n. 1), 485, 491, 56, 640, 1° e 2° ori., n. 2bis)
c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in
concorso fra loro e con soggetti allo stato non identificati, ponevano in essere atti
idonei diretti in modo non equivoco a trarre in errore i funzionari della Banca di
Novara, filiale di Avellino, con artifici e raggiri, consistiti nel versare presso la
cassa continua della predetta banca l’assegno bancario n. 2003965693 tratto
sul conto corrente n. 10390, intestato ai fratelli SAPPA Marco e SAPPA Silvano,
assegno in realtà donato, per l’importo di euro 235.600,12. Non riuscendo
nell’intento perché il titolo veniva restituito dalla banca in quanto “irregolare”.
Condotta consistita: R.R. Christian progettava la truffa, HH e
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concorso fra loro e con altri soggetti, con artifici e raggiri, consistiti nel
presentare per l’incasso l’assegno n. 2003965381 della Banca di Puglia e
Basilicata, tratto sul conto corrente n. 10390, intestato ai fratelli SAPPA Marco e
SAPPA Silvano, assegno in realtà donato, traevano in errore i funzionari della
Banca di Novara, filiale di Avellino, ed ottenevano un ingiusto profitto, pari ad euro
463.720,12, con pari danno per le persone offese. Condotta consistita:
R.R. Christian progettava la truffa, HH e N.P. concordavano con lui
il piano dell’operazione, poi il medesimo HH ed il N.M., in attuazione di
quanto progettato dal capo, si facevano consegnare dalla Z.(giudicata
separatamente), in data 03.01.2012, l’IBAN, lo specimen e la matrice degli assegni
del conto intestato ai fratelli SAPPA, poi materialmente forniti da R.R.
Christian ed Angelo; PECORALE Dario (giudicato separatamente) materialmente
provvedeva ad incassare l’assegno in data 09.01.2012. versandolo sul conto
corrente dello zio, ESPOSITO Giacinto (giudicato separatamente), che gli
aveva rilasciato apposita procura ed aveva messo a disposizione il conto
n.470/9702 acceso presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Avellino; Io
stesso giorno i! PECORALE effettuava tre bonifici:
un bonifico di euro 403.000,00 a favore della “Ditta PORCILE Danilo” su conto
corrente Bancoposta n. 8119528/ufficio posta 06 di Avellino;
un bonifico di euro 40.000,00 sul conto corrente n. 470/7994 intestato
allo stesso PECORALE Dario acceso presso il medesimo istituto;
un bonifico per l’importo di euro 18.000,00 a favore di ESPOSITO Giacinto sul
conto corrente n. 156483 acceso presso la “Banca Popolare di Bari”/filiale di
Avellino”. Successivamente, PORCILE Danilo (giudicato separatamente), con
operazioni bancarie effettuate dal 16 al 20.01.2012, prelevava e spostava il
denaro (403.000 curo) dal conto corrente Bancoposta n. 8119528, destinandolo
ad altri partecipi alla truffa, fra cui in particolare, un bonifico bancario per euro
/50.000 veniva operato a favore della RGS di R.T., il quale, a sua
volta, provvedeva ad ulteriori prelievi e bonifici, indirizzati agli altri partecipi; fra
questi, due assegni, a firma G.H., per un totale di 41.000 euro,
venivano incassati direttamente da HH, nonché l’assegno
n.752044868 datato 20.01.2012 e compilato per curo 10.000, tratto sul conto
della “R.G.S.” e firmato da R.T. veniva posto all’incasso da H.P.
Lorenzo (giudicato separatamente); ed il relativo importo veniva versato sul c/c
nr.1000/ 1647, in essere a suo nome presso l’agenzia della banca “Intesa Sanpaolo”
di Besnate.
Con le aggravanti per tutti di aver causato alle persone offese un danno
patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso il fatto in più di cinque
persone e con circostanze di tempo tali da minorare la pubblica e privata
difesa.
Con l’aggravante della recidiva semplice ex art. 99, 1° co., c.p. per N.P. e R.T..
Con l’aggravante della recidiva specifica ex art. 99, 2° co., n. 1), c.p. per HH.
Con l’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, 2° co.,
nn. 1) e 2), nonché 3° co., c.p. per G.H..In Borgosesia, Avellino e
Golasecca, dal 03.01.2012 al 31.01.2012
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N.P. concordavano con lui il piano dell’operazione, poi il medesimo
HH ed il N.M., in attuazione di quanto progettato dal capo, si
facevano consegnare dalla Z.(contatto procurato dallo stesso N.M. e
giudicata separatamente), in data 03.01.2012, l’Iban, lo specimen di firma e la
dotazione assegni del conto intestato ai fratelli SAPPA, poi forniti poi
materialmente forniti da R.R. Christian ed Angelo; PECORALE Dario
(giudicato separatamente) personalmente provvedeva ad incassare
l’assegno in data 20.01.2012, versandolo sul conto corrente dello zio,
ESPOSITO Giacinto (giudicato separatamente), che gli aveva rilasciato
apposita procura ed aveva messo a disposizione il conto n. 470/9702 acceso
presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Avellino.
Con l’aggravante per tutti di aver commesso i! fatto in più di cinque persone e
con circostanze di tempo tali da minorare la pubblica e privata difesa.
Con l’aggravante della recidiva semplice ex art. 99, 1° co., c.p. per N.P..
Con l’aggravante della recidiva specifica ex art. 99, 2′ co., c.p. per HH. In
Borgosesia ed Avellino il 20.01.2012
HH, N.M., G.H., T.G.,
T.G., R.R. Christian, R.R. (N.P., R.T. giudicati separatamente)
4) delitti p. e p. dagli artt. 81, 112, n. 1), 485, 491, 56, 640, 1° e 2° ee., n. This),
c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in
concorso fra loro e con soggetti allo stato non identificati, ponevano in essere atti
idonei diretti in modo non equivoco a trarre in errore i funzionari della Banca di
Pugha e Basilicata, filiale di Busto Arsizio, con artifici e raggiri, consistiti nel
presentare per l’incasso gli assegni:.
– n. 2003932628-09, per l’importo di euro 230.000,00, tratto sul conto
corrente n. 1157, acceso presso la Banca di Puglia e Basilicata, filiale di Busto
Arsizio, intestato a PANETTY Carla; – n. 2003933533-04, per l’importo di euro
45.000, tratto sul conto corrente n. 1607, acceso presso la Banca di Puglia e
Basilicata, filiale di Busto Arsizio, intestato a GOTI Annamaria;
– n. 2003930807-08, per l’importo di curo 60.000, tratto sul conto corrente n.
1040, acceso presso la Banca di Puglia e Basilicata, filiale di Busto Arsizio,
intestato a MARA Olga,
– n. 2003932308-01, per l’importo di curo 28.000, tratto sul conto corrente n.
1033, acceso presso la Banca di Puglia e Basilicata, filiale di Busto Arsizio,
intestato a GARIBOLDI Roberta;
– n. 2003933064-03, per l’importo di euro 40.000, tratto sul conto corrente n.
1605, acceso presso la Banca di Puglia e Basilicata, filiale di Busto Arsizio,
intestato a DE BERNARDI Angelo;
assegni in realtà donati, per l’importo di curo 40.000,00; Non riuscendo
nell’intento perché Z.El ‘fame avvisava il vice Direttore della filiale che
impediva l’operazione di incasso’ ed il bonifico all’estero, su conto corrente svizzero,
dell’intera somma. Condotta consistita: R.R. Christian progettava la
truffa, HH e PATII concordavano con lui il piano dell’operazione, poi il
medesimo HH ed il N.M., in attuazione di quanto progettato dal capo,si
facevano consegnare dalla Z.(contatto procurato dallo stesso N.M. e
giudicata separatamente), in data 21.02.2012, l’Iban, lo specimen di firma e la
dotazione assegni dei conti intestati ai soggetti sopra indicati, poi forniti poi
materialmente forniti da R.R. Christian ed Angelo; T.G. e T.G.
contattavano il G.H., lo mettevano in contatto con HH e N.P.,
lo accompagnavano in Busto Arsizio ove costui con atto notarile in data
23.01.2012 subentrava al R.T. nella titolarità della RGS srl, ed in data
13.02.2012 apriva un conto corrente bancario presso la filiale locale della
Banca di Puglia e Basilicata; gli stessi Io accompagnavano poi il 23.02.2012
in Gallarate presso la sede della RGS ove riceveva dal HH e dal N.P. gli
assegni donati e, sempre unitamente al T.G. ed allo T.G., si presentava in
banca, ove, cercava di incassare gli assegni e di inviarli su conto corrente in
Svizzera, aiutato dal H.P. (giudicato separatamente), che Io accompagnava
all’interno dell’istituto e materialmente compilava il bonifico per l’estero,
intestato alla società “Aprii s.a.”, in realtà scatola vuota appositamente
costituita da MALVETTA Carmelo, contatto procurato da T.G. per la vicenda di
cui al presente capo. Poiché l’operazione non andava a buon fine, tornato
dalla banca, il G.H., sempre accompagnato dal T.G. e dallo T.G.,
riconsegnava gli assegni al HH ed al N.P..
1.1 La Corte d’appello, richiamando anche la motivazione del primo giudice
,fonda la responsabilità del R.R. come capo promotore di tutta
l’organizzazione , sostanzialmente sulle dichiarazioni rese da HH, LuiM e
dallo stesso R.R. Christian, pur senza entrare nello specifico della
fonte di prova. Ritiene la Corte che l’imputato fosse visto dai suoi
coimputati,come colui che,in virtù del suo lavoro di poliziotto, poteva
risolvere ogni problema essendo perfettamente al corrente di quanto si
decideva di fare e aspettandosi di beneficiare dei profitti dell’illecita attività.
1.2 Anche il figlio Christian ha finito,sostanzialmente, per avallare, sia
pure indirettamente, la tesi sostenuta dall’accusa non riuscendo a fornire
una giustificazione alternativa dell’interessamento del padre, che si era
personalmente occupato del reperimento e della commercializzazione dei
titoli falsi nonché di supportare ,nel periodo di detenzione,N.P.. Ad avviso
della Corte, in altri termini,” bene è stato contestato all’appellante il ruolo di
organizzatore, posto che la sua attività, nell’ambito del sodalizio, di
supporto diretto di quella del promotore, presenta i caratteri
dell’essenzialità e dell’infungibilità, stante il ruolo esclusivo ricoperto
grazie al suo passato di poliziotto. “.
1.3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo che ,
a) la sentenza è priva di apprezzabile e valida motivazione in
punto di responsabilità del prevenuto,contraddicendosi quando afferma
che l’imputato, per il suo ruolo di appartenente alla Polizia, doveva
necessariamente essere al corrente dell’attività del figlio , male
interpretando il contenuto di un’intercettazione ambientale intercorsa nei
colloqui familiari in carcere tra il coimputato N.P. Sebastiano, la moglie
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Con l’aggravante per tutti di aver commesso il fatto in più di cinque persone e con
circostanze di tempo tali da minorare la pubblica e privata difesa.
Con l’aggravante della recidiva semplice ex art. 99, I ° co., c.p. per N.P. e R.T..
Con l’aggravante della recidiva specifica ex art. 99, 2° co.. n. I), c.p. per HH.
Con l’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, 2° co..
nn. 1) e ?), nonché 3° co.. c.p. per G.H..Commesso in Busto Arsizio, il
23.02.2012
Santantonio Anna ed il fratello N.P. Francesco, e valorizzando il fatto
che altri coimputati lo hanno indicato come il “guardaspalle” del figlio
Christian. Non è condivisibile la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice
e neanche la valutazione che il primo giudice ha fatto della particolarità che
il padre accompagnava il figlio sotto mentite spoglie, attribuendo a tale
fatto la deduzione che i due erano sodali nell’associazione.
b) Con il secondo motivo lamenta che la motivazione della sentenza è
rivestito nell’ambito dell’associazione ed in ordine alla sussistenza
dell’aggravante del numero delle persone.
c) Lamenta infine che non è stato correttamente valutata la possibilità di
riconoscere le attenuanti generiche ed un livello di pena più contenuto.
2.E’ fondato solo il secondo motivo di ricorso.
2.1 La motivazione della sentenza,invero, non fornisce alcuna descrizione
del ruolo avuto dall’imputato in seno all’associazione per delinquere né
può valere il mero richiamo alla motivazione del primo giudice perché si
tratta di un richiamo non motivato, che in nessun modo chiarisce in quale
misura e perché il giudice di appello ritiene di aderire a quella motivazione.
2.2
E’,peraltro, noto che secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi
assolto “per relationem”, mediante il mero rinvio ad altri atti del
procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente
descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche
quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti
valutativi, ( rv 265338) ed inoltre la motivazione “per relationem” di un
provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia
riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del
procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale
delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute
coerenti con la sua decisione; 3)- l’atto di riferimento, quando non venga
allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto
dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si
renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed,
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carente sulla individuazione dello specifico ruolo che l’imputato aveva
eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo
della valutazione o dell’impugnazione.(n.17 del 2000 rv 21664). Se , nel
caso in esame, il primo e terzo elemento di valutazione sono
sicuramente presenti , manca del tutto, nella motivazione
della Corte, la dimostrazione ch’ella ha preso cognizione del
contenuto sostanziale del provvedimento con specifico
riferimento agli elementi che giustificano l’accusa di essere a
tenore della sentenza impugnata ,rimane in un limbo di
valutazioni del tutto disancorate dall’indicazione di una
condotta illecita concreta, che dia conto della sussistenza
dell’aggravante di cui all’art.416 comma 1 e 3 cod.pen. e
pertanto sul punto la sentenza deve essere annullata , con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano , che
dovrà anche provvedere ad una nuova valutazione del
trattamento sanzionatorio, strettamente influenzato dalla
decisione sull’aggravante.
Gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili, il primo
perché strutturato su una alternativa ricostruzione dei fatti e
come tale inammissibile nel giudizio di legittimità, e quello
sul trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento
delle generiche perché formulato in termini generici .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 416, comma 1 e 3 cp e al trattamento
sanzionatorio conseguente, con rinvio ad altra sezione della corte di appello
di milano per nuovo giudizio sul punto.
Così deci o in Roma il 19 febbraio 2016
Il Presidente
Il Consig ere
Mc1dèz
D.
capo del sodalizio criminoso. La condotta del R.R. a