Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22750 del 21/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22750 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verbania nel procedimento contro:
1) ZavZtieri Antonio, nato il 30/03/1943;

Avverso l’ordinanza n. 104/2014 emessa il 10/04/2015 dal G.I.P. del
Tribunale di Verbania;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 21/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 10/05/2015 il G.I.P. del Tribunale di Verbania,
quale giudice dell’esecuzione, dichiarava condonata la pena pecuniaria irrogata
ad Antonio Zavytieri con la sentenza irrevocabile emessa dallo stesso organo
giurisdizionale il 27/11/2013 – con la quale gli era stata applicata ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni tre e mesi due di reclusione e 670,00
euro di multa per i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica – e rideterminava

Nella sentenza presupposta la pena patteggiata era stata quantificata
tenendo conto del reato commesso nelle date del 24/07/2009 e dell’11/10/2011,
così come contestato al capo C) della rubrica.
Questo provvedimento veniva emesso dal giudice dell’esecuzione sulla base
dell’indulto previsto alla legge 31 luglio 2006, n. 241, in riferimento al quale si
riteneva che lo Zav ttieri, presupposta l’applicabilità della disciplina invocata,
poteva beneficiare del relativo condono nella misura complessiva di anni tre di
reclusione e 670,00 euro di multa.

2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Verbania ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 1 della legge
n. 241 del 206, conseguenti al fatto che l’indulto era stato applicato dal giudice
dell’esecuzione in favore del condannato unitariamente, senza tenere conto delle
quote di pena riferibili al reato commesso nelle date del 24/07/2009 e
dell’11/10/2011, contestato al capo C) della rubrica.
Ne discendeva che, nel caso di specie, l’indulto era stato applicato allo
Zav4ittieri oltre i limiti temporali di applicazione dell’indulto, determinando il
superamento della quota di pena condonabile, avendo fruito il condannato del
beneficio in relazione ad altre condanne – così come attestato dal certificato del
casellario giudiziale – nei limiti complessivi di anni due, mesi undici e giorni
sedici.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso proposto dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, avverso l’ordinanza emessa il

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conseguentemente la pena in mesi due di reclusione.

10/05/2015 dal G.I.P. del Tribunale di Verbania, deve essere qualificato come
opposizione.
Si consideri, in proposito, che le disposizioni degli artt. 672, comma 1 e 667,
comma 4, cod. proc. pen. prevedono che, per l’applicazione dell’amnistia e
dell’indulto, il giudice dell’esecuzione proceda senza formalità e cioè senza
fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. Avverso tali provvedimenti gli
interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice che dovrà
procedere con le forme dell’incidente di esecuzione disciplinato dall’art. 666 cod.

Questa disciplina, secondo l’indirizzo di questa Corte che si ritiene di
condividere, trova applicazione anche nel caso in cui il giudice dell’esecuzione
abbia erroneamente provveduto all’esito dell’udienza camerale che ha celebrato
con le modalità che si sono richiamate.
In questo caso, però, è consentita la riqualificazione dell’atto di
impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti
giuridici e del favor impugnationis (cfr. Sez. 4, n. 23901, 20/05/2009, Ichim, Rv.
244221).
Tali conclusioni hanno trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte
che, in tema di indulto, ha affermato il principio di diritto secondo cui: «Avverso
il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione in tema di applicazione
dell’indulto, sia che questi abbia provveduto “de plano” ai sensi dell’art. 667,
comma quarto, cod. proc. pen., sia che abbia irritualmente proceduto nelle
forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., è
prevista solo la facoltà di proporre opposizione e non già ricorso per cassazione,
che deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione
degli atti allo stesso giudice dell’esecuzione» (cfr. Sez. 1, n. 23606, 05/06/2008,
Nicastro, Rv. 239730).
Pertanto, il ricorso, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve
essere qualificato opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al G.I.P.
del Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il giudizio di
opposizione in base al combinato disposto degli artt. 666 e 667, comma 4 cod.
proc. pen.
Ne discende che il G.I.P. del Tribunale di Verbania dovrà valutare, con le
forme dell’opposizione, la fondatezza delle censure giurisdizionali proposte dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania con il suo atto di
impugnazione.

2. Per le ragioni che si sono esposte, il ricorso proposto avverso l’ordinanza
emessa il 10/05/2015 dal G.I.P. del Tribunale di Verbania deve essere qualificato
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proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice
dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al G.I.P.
del Tribunale di Verbania.

Così deciso il 21/03/2016.

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