Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2275 del 25/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2275 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
Data Udienza: 25/09/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SATTAR SALEEM N. IL 06/10/1961
avverso la sentenza n. 3398/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del25/09/2014la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso er

Udi t i difei)S””‘or-A.A-….v.,..v.—

udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Franco Mugnai, che ha concluso per il
rigetto del ricorso come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;
udito il difensore del

ricorrente avv.

Roberto Mariani che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 3.12.2012 la Corte d’Appello di Firenze, in

parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 18.2.2010,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Sattar Saleem per il reato di cui
all’art. 485 c.p. per essere estinto per prescrizione, confermando le statuizioni
civili in favore della p.o. Borali Stefano. In particolare, al Sattar era stata ascritta
la condotta dell’aver formato due false scritture private (ossia la richiesta
trasferimento del dominio “Arcanet.it” a “Arcanet Consulting di Saleem Sattar” e
la richiesta cambio provider dei domini PTLSRL.IT e CLASER.IT da Arcanet-NetMnt ad Active-Mnt), inoltrate entrambe al CNR di Pisa – Istituto di
telematica-

apponendovi

la

falsa

firma

di

Stefano

info~matica

Borali

e

mediante

scannerizzazione della stessa.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sattar affidato ad
un unico motivo, con il quale lamenta la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606,
primo comma, lett. c) c.p.p. per inosservanza degli artt. 178, comma primo,
lett. c)

e 179, comma primo c.p.p., per inosservanza delle norme stabilite ·a

pena di nullità e specificamente per nullità del decreto di
dal P.M. nel corso delle indagini

preliminari

irreperibilità emesso

e dei conseguenti

avvisi

di

conclusione delle indagini preliminari e di fissazione di udienza preliminare; in
particolare pur essendo stato il reato

dichiarato prescritto dalla sentenza

impugnata, permane l’interesse dell’imputato ad ottenere una soluzione più
favorevole e segnatamente a dedurre che nella fase delle indagini preliminari si

è verificata una nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d’ufficio, consistita
nell’emissione del decreto di irreperibilità da parte del Pubblico Ministero senza
che le ricerche dell’imputato siano state svolte secondo la previsione legislativa;
tale nullità, già eccepita tempestivamente sia in primo grado che nei motivi di
appello,

ha determinato

l’illegittima compressione del diritto di difesa

dell’imputato, nei cui confronti il procedimento è proseguito con l’avviso di cui
all’art. 415 bis c.p.p. e l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificati
secondo il rito degli irreperibili; ed invero l’imputato è

cittadino della

Confederazione Elvetica (con doppia cittadinanza, anche del Bangladesh)

e

poteva essere agevolmente reperito presso la propria residenza in Lugano,

l

indicata e nota agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero; in Svizzera egli non
fu mai cercato, ma ciò nonostante fu dichiarato irreperibile, quantunque egli
andasse cercato in Bangladesh e anche in Svizzera e se all’esito di tali ricerche
egli non fosse stato reperito, occorreva cercarlo anche presso il suo domicilio in
Italia,

individuabile

in

Mirandola

(MO);

pertanto

la

prima

omissione,

massimamente significativa e decisiva ai fini dell’invocata nullità, è che nessuna
ricerca fu mai effettuata in Svizzera, sebbene dagli atti, e in particolare proprio
da uno dei corpi di reato in sequestro, l’imputato risultava abitare a Lugano
(Svizzera) via San Gottardo 24 a, luogo in cui effettivamente tutt’ora risiede, in
un appartamento di sua proprietà, violando detta omissione il disposto degli
artt. 157 e 169 c.p.p.; la sentenza vorrebbe, invece, dare pregio alla
considerazione che l’indirizzo in Bangladesh fu fornito ai Carabinieri di Mirandola
dall’avvocato dell’indagato, ma l’avvocato che fornì l’indirizzo dell’ing. Sattar in
Bangladesh non era all’epoca il suo difensore, bensì semplicemente il difensore
del coindagato, per il quale intervenne poi archiviazione; la possibìlìtà di reperire
l’indagato in Bangladesh andava accantonata dal Pubblico Ministero quando
l’Interpol gli comunicò che in quella nazione mancava un sistema di certificazione
dell’avvenuto recapito di una missiva postale al destinatario sicchè il ricorrente
andava

cercato

presso

la

(vicina)

Confederazione

Elvetica,

all’indirizzo

oggettivamente e innegabilmente risultante nel fascicolo del Pubblico Ministero;
anche le ricerche effettuate a Mirandola furono carenti e inidonee a supportare
l’emissione del decreto di irreperibilità essendosi limitate ad accertare che
l’imputato “non risulta residente a Mirandola” ma si trattò di meri accertamenti
anagrafici, del tutto inutili nel caso di specie e successivamente,

le ricerche

disposte dal PM per emettere il decreto di irreperibilità ignorarono addirittura
Mirandola quale luogo di domicilio in Italia dell’ing. Sattar, e lì non venne più
disposta nessuna ricerca; in realtà, proprio a Mirandola, in via Pico 19/a
continuava -anche all’epoca delle prime e delle seconde lacunose ricerche- ad
aver sede la società di cui il ricorrente

era stato legale rappresentante e poi

liquidatore, attraverso la quale l’accusa assumeva che egli avesse commesso i
fatti in imputazione;

la sede della società rimase in via Pico sino alla

cancellazione della società stessa, risalente al 22.3.2006 (visura camerale storica
GMG Suisse s.r.l., in atti) e l’immobile in cui la società aveva sede, in via Pico
19/a, rimase di proprietà dell’imputato ben oltre la cancellazione della società,
ossia sino alla fine dell’anno 2007 (visura catastale in atti), sicchè vi erano in atti
Innumerevoli elementi che potevano permettere di rintracciare l’imputato presso
il suo domicilio in Italia, se solo le ricerche fossero state effettuate correttamente

(tant’è che il GIP trovò subito l’imputato, cercandolo -in quel caso nel modo
giusto- presso il suo domicilio in Italia); in definitiva la nullità del decreto di

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irreperibilità determina la nullità assoluta e insanabile dell’avviso di cui all’art.
415 bis c.p.p., nonché dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e di tutti
gli atti consecutivi che da questi dipendono.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in relazione a plurimi profili.
1. In primo luogo, il ricorrente nei cui confronti sia intervenuta sentenza di non

doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni
civili, è carente di interesse- ai limitati fini di tali statuizioni – ad impugnare con
ricorso per cassazione la sentenza d’appello, deducendo vizi processuali che
inficerebbero la pronuncia di merito, senza specificamente indicare la situazione
pratica più vantaggiosa, in relazione agli interessi civili, all’esito dell’eventuale
fondatezza della dedotta nullità del giudizio di appello ed ancor prima di quello di
primo grado. Invero, l’interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della
concretezza e dell’attualità, e cioè con il proposto gravame l’impugnante deve
mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via
primaria e diretta, con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale
risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto, ma anche
praticamente favorevole (Sez. Un. 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta, riv.
208165). In definitiva, non esistendo un interesse in senso assoluto delle parti
alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano, né alla esatta
osservanza delle norme processuali, il ricorrente ha l’onere di evidenziare nei
motivi di ricorso per cassazione l’interesse che giustifica il suo gravame,
indicando sia il pregiudizio arrecato dal provvedimento impugnato alla sua sfera
giuridica, sia la situazione pratica più vantaggiosa che egli intende ottenere
dall’esercizio del diritto di impugnazione e all’esito dell’eventuale nuovo giudizio
di merito, con la cancellazione o la riduzione del pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, il ricorrente, che ha svolto con l’atto di appello tutte le difese
possibili, non indica, il pregiudizio a lui
violazione ed il risultato

direttamente derivato dalla lamentata

più favorevole da lui

ottenibile in dipendenza

dell’eliminazione di essa (arg. ex Sez. un. 25/01/2005 n. 4419).
2. In ogni caso, la fondatezza delle deduzioni del ricorrente risulta inibita a
questa Corte, fondandosi su elementi di fatto (quali la doppia cittadinanza del
Sattar, le mancate ricerche in Svizzera, le

insufficienti ricerche a Mirandola,

anche presso la sede della società in Via Pico 19/a), l’apprezzamento dei quali
non è rimesso al giudice di legittimità, bensì al giudice del merito e, comunque,
dei quali non risulta allegata la documentazione a sostegno, tra cui le
annotazioni di P.G., le visure camerali, il documento 10 allegato alla memoria
difensiva prodotta in primo grado, in violazione delle regola dell’autosufficienza
del ricorso. Ed invero, quando si lamenti l’omessa valutazione di specifici atti del

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processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto
mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi
(ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi
ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il
“fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del
ricorso (Cass., Sez. 1″, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. 1″, 22/01/2009, n.

6112; Cass., Sez. 1 ” 1 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale 1 Sent.
13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. 1″ (Ord.) 1 18/05/2006, n. 20344). Anche per
tale aspetto, pertanto, il ricorso è inammissibile.
3. Infine, deve rilevarsi come

la sentenza impugnata ha dato ampiamente

conto dell’infondatezza degli assunti del ricorrente già proposti in appello e con
motivazione del tutto corretta 1 senza incorrere in violazioni di legge,

ha dato

atto delle ragioni per le quali le ricerche non sono state effettuate in Svizzera,
ma in Bangladesh tra cui anche la stessa dichiarazione del Sattar di risiedere in
Bangladesh e non in Svizzera.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186
del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di
una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p ..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 10001 00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 25.9.2014
Il Consigl.iere estensore

Il Presidente

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