Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2275 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2275 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Turco Gennaro, nato a Napoli il 18.3.64
Equabile Rosaria, nata a Napoli il 16.1.54
Conte Salvatore, nato a Napoli il 26.12.67
imputati artt. 110 c.p. e 73 T.U. stup.
avverso sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 15.11.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

la Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha parzialmente riformato la sentenza di
condanna inflitta ai ricorrenti accusati di concorso in detenzione e cessione di sostanza
stupefacente di vario genere (213 bustine di marijuana, 98 barrette di hashish e 10 cilindretb di cocaina).
In particolare, per Conte, è stata esclusa la recidiva e revocata la pena accessoria
dell’interdizione mentre nei confronti degli altri due ricorrenti, la sentenza di primo grado è
stata confermata.
Il gravame di Conte lamenta l’assenza di motivazione in punto di responsabilità, ed
anche quello di Turco ed Equabile sostengono che la sentenza impugnata “difetta di
motivazione” in ordine alla richiesta principale di proscioglimento avanzata dalla difesa.

Data Udienza: 16/11/2012

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Presid nte

I ricorsi sono, però, inammissibili perché del tutto generici, assertivi, ed in contrasto
con la realtà. Ed, infatti, la Corte non si è espressa in punto di responsabilità per la semplice
ragione che, con i motivi di appello erano state poste questioni di altro tipo.
In particolare, come si legge in sentenza «tutti gli appelli proposti propongono, come primo
motivo di gravame il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale ex art. 73/5 0 comma
D.P.R. 309/90… quanto ai residui motivi di gravame, attinenti ad una rideterminazione in
melius del trattamento sanzionatorio…. ».
Evidente, perciò, che, per il principio devolutivo del gravame, la Corte non aveva
ragione di occuparsi di un tema (quello della responsabilità) dato implicitamente per scontato
nel momento in cui tutti gli appellanti avevano fatto solo questioni di circostanze e di
graduazione della pena.

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