Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22749 del 02/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22749 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Dell’Elce Giuseppe, nato a Lanciano il 06/02/1950,
avverso l’ordinanza del 21/10/2014 del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Enrico Delehaye, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 ottobre 2014 il Tribunale dell’Aquila ha respinto il
reclamo proposto dal detenuto Dell’Elce Giuseppe, ai sensi dell’art. 69-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.), avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara, in data 26 maggio
2014, con il quale, per il semestre di pena espiata dal 10 maggio 2013 al 9
maggio 2013, era stata respinta la domanda di applicazione della liberazione
anticipata speciale, ai sensi del decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla
legge n. 10 del 2014, e concessa solo la liberazione anticipata ordinaria, ex art.
54 Ord. Pen., nella misura di giorni quarantacinque. E ciò perché Dell’Elce è in

Data Udienza: 02/02/2016

espiazione della pena di dieci anni di reclusione per delitto, previsto e punito
dagli artt. 74 e 73 aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del
1990, espressamente esclusbdall’applicazione del beneficio speciale in forza della
legge di conversione n. 10 del 2014, cit., che, sul punto, ha modificato il decreto
legge n. 146 del 2013.

2. Dell’Elce ha personalmente impugnato la suddetta ordinanza con ricorso

606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 4 di. 23 dicembre
2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Il ricorrente sostiene di beneficiare dei permessi premio e di essere stato
destinatario di ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, in data 3
giugno 2014, con la quale è stata dichiarata l’inesigibilità della sua collaborazione
con la giustizia, in relazione ai fatti oggetto della sentenza di condanna in
espiazione.
Ritiene, dunque, che è venuta meno la condizione di ostatività alla misura
della liberazione anticipata speciale, dovendo l’art. 4 del decreto legge n. 146 del
2013, pur nel testo modificato dalla legge di conversione n. 10 del 2014 che ha
escluso dal beneficio speciale i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art.
4-bis Ord. Pen., essere interpretato e applicato in coerenza con le sentenze della

Corte costituzionale n. 357 del 27 luglio 1994 e n. 68 del 10 marzo 1995, in
tema di impossibilità di un’utile di collaborazione con la giustizia,
rispettivamente, per limitata partecipazione al fatto criminoso ovvero per
accertamento integrale dei fatti e delle responsabilità con sentenza irrevocabile,
ferma l’accertata insussistenza di attuali suoi collegamenti con la criminalità
organizzata.
Una diversa interpretazione della norma in esame, collidendo con i principi
affermati nelle suddette sentenze dal Giudice delle leggi, non si sottrarrebbe a
fondato dubbio di incostituzionalità e imporrebbe, pertanto, la rimessione degli
atti alla Corte costituzionale.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 5 giugno 2015,
prendendo in considerazione esclusivamente la questione del diritto
intertemporale (domanda del beneficio speciale presentata nel vigore del solo
decreto legge n. 146 del 2013 che consentiva, a specifiche condizioni, l’accesso
al beneficio anche ai condannati per delitti previsti dall’art.

4-bis Ord. Pen., e

decisione intervenuta dopo la legge di conversione n. 10 del 2014 che, invece,
ha escluso il medesimo beneficio per i condannati suddetti), ha chiesto il rigetto
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per cassazione, depositato il 12 novembre 2014, deducendo, ai sensi dell’art.

del ricorso, dovendo applicarsi la disposizione come modificata dalla legge di
conversione in senso restrittivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non pone un problema di diritto intertemporale, bensì una
questione di coordinamento tra la disposizione in tema di liberazione anticipata

si invoca l’applicazione in senso favorevole al condannato, benché in espiazione
di pena per delitti previsti dall’art. 4-bis Ord. Pen., e l’accertata impossibilità di
un’utile collaborazione con la giustizia, da parte del condannato, in relazione ai
reati per cui ha subito la pena in esecuzione.
La tesi del ricorrente è nel senso che il riconoscimento di una situazione
equivalente a quella della collaborazione con la giustizia di cui all’art. 58-ter Ord.
Pen., così come elimina il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai
condannati per delitti previsti dall’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, allo
stesso modo dovrebbe rendere inoperante l’esclusione dal beneficio della
liberazione anticipata speciale di cui all’art. 4, comma 1, d.l. n. 146 del 2013, nel
testo convertito dalla legge n. 10 del 2014, cit.
Ritiene la Corte che tale interpretazione sia errata, tenuto conto del duplice
criterio esegetico, letterale e intenzionale, imposto dall’art. 12 delle disposizioni
sulla legge in generale nell’interpretazione delle disposizioni normative.
Sul piano letterale, in tema di liberazione anticipata speciale, l’art. 4, comma
1, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, nel testo convertito dalla legge n. 21
febbraio 2014, n. 10, espressamente esclude dal beneficio tutti i condannati per
delitti previsti dall’art. 4-bis Ord. Pen. e non pone alcuna eccezione a favore delle
persone che collaborano con la giustizia (o versino in una situazione equivalente
come nel caso di specie) a norma dell’art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, e di coloro che, collaborando con la giustizia, beneficiano della protezione e
del trattamento sanzionatorio di cui al d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e, come tali, siano ammessi ai
benefici penitenziari, ex art. 58-ter, primo comma, Ord. Pen., in deroga ai limiti
di pena previsti dagli artt. 21 (comma 1), 30-ter (comma 4) e 50 (comma 2), e,
a norma dell’art. 16-nonies, quarto comma, d.l. n. 8 del 1991, convertito dalla
legge n. 82 del 1991 e successive modifiche, in deroga alle vigenti disposizioni di
cui all’art. 176 cod. pen. e agli artt. 30-ter e 47-ter Ord. Pen.
Un’eventuale eccezione, per i collaboratori di giustizia, al divieto di
ammissione alla liberazione anticipata speciale, nonostante la condanna per
3

speciale, ex art. 4 d.l. n. 146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, di cui

delitti inclusi nell’art. 4-bis Ord. Pen., avrebbe dovuto essere espressa, così come
espressa è la disciplina derogatoria prevista dai predetti articoli 58-ter Ord. Pen.
e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, in materia di ammissione ai benefici penitenziari
comuni delle persone che abbiano prestato condotte di collaborazione con la
giustizia.
Sul piano dell’intenzione del legislatore, va poi rilevato che la disposizione

nei tre anni antecedenti alla sua entrata in vigore, con decorrenza dal

10 gennaio

2010, e fino a due anni successivi all’inizio della sua vigenza ossia fino al 24
dicembre 2015, il conseguimento di uno sconto di pena per liberazione anticipata
incrementato di trenta giorni rispetto a quello ordinariamente previsto di
quarantacinque giorni per semestre; essa introduce, dunque, un beneficio
eccezionale e temporaneo il cui dichiarato fine, enunciato nello stesso titolo del
decreto legge: “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, è quello dello
sfoltimento della popolazione carceraria per rimuovere uno dei principali ostacoli
a trattamenti penitenziari conformi al senso di umanità, in linea con la norma
costituzionale (art. 27, secondo comma, prima parte) e convenzionale (art. 3
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), e in risposta
adeguatrice della disciplina interna alla pronuncia pilota della Corte Europea per i
Diritti dell’Uomo (Corte Edu) nel caso Torreggiani c/ Italia dell’8 gennaio 2013 e
alla sentenza n. 279 del 9 ottobre 2013 della Corte Costituzionale.
Anche il profilo sistematico conferma la specialità del nuovo regime
premiale, inserito dal legislatore, non nel già esistente art. 54 Ord. Pen. che si
occupa della liberazione anticipata ordinaria, ma in una norma espressamente
dedicata, ad evidenziarne la natura di rimedio eccezionale e temporalmente
delimitato nella sua applicazione, come tale non assimilabile ai benefici
penitenziari ordinari.
Tali essendo i caratteri e le finalità della misura in esame, la prevista
limitazione soggettiva del suo ambito di applicazione, con esclusione dei
condannati per i più gravi delitti elencati nell’art.

4-bis Ord. Pen., anche se

collaboratori di giustizia ovvero nell’impossibilità oggettiva di un’utile
collaborazione con la giustizia, esprime una legittima scelta discrezionale del
legislatore che, contrariamente alla denuncia del ricorrente, non viola i principi di
uguaglianza e la finalità rieducativa della pena, sanciti dagli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
Come già osservato da questa stessa sezione della Corte (n. 1650 del
22/12/2014, Mollace, Rv. 261880, e n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv.
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del d.l. n. 146 del 2013, art. 4, convertito dalla legge n. 40 del 2014, consente

260849), l’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014,
estende, con alcune eccezioni, i vantaggi conseguenti ad un beneficio
penitenziario ordinario, già previsto e reso accessibile a tutti i condannati e
quindi non precluso, né ai condannati responsabili di determinate categorie di
reati di maggiore gravità, né a quelli che abbiano già ottenuto l’applicazione di
misure alternative alla detenzione; con la conseguenza che la distinzione da

condannati senza esclusione alcuna (art. 54 Ord. Pen.) e quella speciale
discrezionalmente preclusa ai condannati per reati di maggiore gravità (art. 4,
comma 1, di. cit.), rende palese l’insussistenza di alcuna violazione del principio
di uguaglianza, con riguardo all’art. 3 della Cost., che suppone una diversa
disciplina a parità di condizioni date.
La liberazione anticipata speciale, dunque, essendo un beneficio premiale
temporaneo di carattere eccezionale, che persegue, come detto, innanzitutto lo
scopo dello sfoltimento della popolazione carceraria, al fine di rimuovere uno dei
principali ostacoli a trattamenti penitenziari conformi al senso di umanità, non si
iscrive nel novero delle misure alternative alla detenzione funzionali
esclusivamente al reinserimento sociale del condannato sulla base di un percorso
rieducativo positivamente apprezzato; con l’ulteriore conseguenza di manifesta
insussistenza anche della pretesa violazione della norma costituzionale – art. 27 che assegna alla pena una finalità rieducativa.

2. Per tutte le ragioni che precedono si impone, in conclusione, il rigetto del
ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 02/02/2016.

rimarcare tra le due forme di liberazione anticipata, quella comune a tutti i

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