Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22740 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22740 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GLISIC RICARD, nato il 05/07/1984,
avverso l ‘ordinanza n. 494/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di ANCONA
del 05/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, che ha
chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l ‘avv. Mauro Chiariotti, che ha chiesto
l ‘accoglimento dei motivi del ricorso.

Data Udienza: 29/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2014, il Tribunale di Ancona, costituito ai
sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta

dal G.i.p. del Tribunale di Pesaro nei confronti di Glisic Ricard, sottoposto a
indagini per il delitto di tentato omicidio in danno di Morbidelli Stefano, in
concorso con Cristalli Giovanni, Calvari Mirco e Petrolati Alessandro.

2. Il Tribunale, che premetteva il richiamo alla decisione del G.i.p. e alle
deduzioni poste a fondamento della istanza di riesame, riteneva la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine alla sua partecipazione
al reato contestato con contributo attivo e piena consapevolezza anche
preventiva dell’utilizzo che dell’autovettura, intestata alla madre e da lui fornita,
sarebbe stato fatto, tratti da plurimi elementi che enunciava:
– l’indagato il giorno del fatto (12 luglio 2014) aveva avuto contatti sin dal
mattino con i coindagati, scambiandosi reciprocamente informazioni sulle
rispettive posizioni;
– il telefono dell’indagato era rimasto inattivo e irraggiungibile dal primo
pomeriggio dello stesso giorno;
– i contatti telefonici con i coindagati erano ripresi la sera ed erano stati
numerosi quelli, proseguiti il giorno successivo, con il coindagato Calvari,
ritenuto esecutore materiale, finalizzati alla restituzione dell’autovettura,
venendo in considerazione in particolare quelli, testualmente richiamati nelle
parti pertinenti, delle ore 10,36 e delle ore 15,37 del 13 luglio 2014 con il detto
Calvari, oltre al contatto telefonico delle ore 18,18 del 12 luglio 2014 del
coindagato Petrolati, ritenuto mandante, con il medesimo Calvari, raggiunto sulla
utenza di un terzo, e richiesto di andare a “posare l’auto … che è meglio! Te lo
dico … perché me lo hanno detto”; a quello delle ore 12,00 del 12 luglio 2014,
tenuto dall’indagato con la moglie del Cristalli, altro esecutore materiale
riconosciuto con certezza dai testi oculari, alla quale aveva chiesto perché non
l’avesse accompagnato lei; a quello delle ore 10,46 del 13 luglio 2014, tenuto
dall’indagato con la compagna, apertosi, nella parte trascritta, con l’affermazione
“non è gioco per bambini … questa volta rischio la vita davvero …” e conclusosi,
nella ulteriore parte trascritta, con l’affermazione “non ho dormito ieri … in giro a
nascondermi … non sapevo da chi dovevo proteggermi … o dai carabinieri o da
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avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 4 novembre 2014

questi …”,

e, infine, a quelli dei giorni successivi volti alla vendita

dell’autovettura.
2.1. Tali elementi evidenziavano, secondo l’analisi del Tribunale, che
l’indagato aveva avuto frequenti contatti con i coindagati, ai quali aveva prestato
l’autovettura poi utilizzata per andare via dal luogo dell’aggressione; era in
attesa della restituzione della stessa autovettura; aveva trascorso la notte
successiva all’aggressione in giro a nascondersi, sapendo che l’autovettura
utilizzata, intestata alla madre e da lui prestata, e la cui targa era stata rilevata

conversazione con Calvari delle ore 10,36 del 13 luglio 2014, che i carabinieri
(tali intesi i

“parenti”)

non fossero andati a cercarlo; aveva tentato

successivamente di disfarsi dell’autovettura.
2.2. Il Tribunale, che ricordava che il veicolo era risultato effettivamente
positivo al lumino!, rappresentava la non rilevanza della circostanza, dedotta
dalla difesa, che la stessa autovettura, secondo le risultanze delle conversazioni
telefoniche intercettate, potesse non essere stata restituita definitivamente
all’indagato quando lo stesso aveva parlato con la compagna, riferendole delle
tracce ematiche presenti sulla stessa, poiché era possibile che l’indagato avesse
visto il veicolo o avesse appreso le modalità del fatto e non era ragionevolmente
spiegabile in modo differente il riferimento alle tracce ematiche nell’indicato
contesto.
Né, secondo il Tribunale, era sostenibile che, nei molteplici riferiti contatti
telefonici, lo scopo della consegna dell’autovettura fosse stato quello, assunto
dalla difesa, di mostrarla a potenziali acquirenti, tenuto conto del contenuto della
conversazione dell’indagato con la moglie del Cristalli, della sua irraggiungibilità
telefonica sin da alcune ore prima rispetto al fatto, della non credibilità della
necessità o della previsione da parte dei coindagati di mostrare l’autovettura a
terzi per il suo probabile acquisto mentre stavano andando a compiere una
spedizione punitiva, della insussistenza di ragioni per le quali i coindagati
avrebbero dovuto far credere al solo indagato che la detenzione dell’autovettura
fosse finalizzata a mostrarla per la sua vendita, e della frequenza e del contenuto
delle conversazioni, che, unitamente alla condotta tenuta dall’indagato (tentare
di evitare il controllo dei carabinieri, non mostrare stupore, mantenersi in
contatto con i coindagati), ne dimostravano la piena partecipazione al fatto e
l’intento di eludere gli attesi controlli.
2.3. Era anche rilevante, perché confermava la certa individuazione dei
coindagati Calvari e Cristalli, l’emergenza della relazione preliminare del
consulente del Pubblico Ministero dott.ssa Buscemi, pervenuta entro cinque
giorni dalla richiesta dell’Ufficio di trasmissione degli atti, relativa

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al momento dell’aggressione, era sporca di sangue; si era meravigliato, nella

all’appartenenza agli stessi del materiale biologico recuperato dai bicchieri da
vino in vetro sequestrati il 12 luglio 2014 presso il bar

“Oasi”,

da essi

frequentato dopo l’aggressione.
2.4. Quanto alle esigenze cautelari, andavano condivise le considerazioni del
G.i.p., e l’adeguatezza della misura custodiale applicata trovava fondamento
nella massima esigenza di evitare l’inquinamento probatorio e la reiterazione del
reato alla luce dello spessore delinquenziale dell’indagato.

cassazione, per mezzo dei suoi difensori di fiducia avv.ti Mauro Chiariotti e
Giuseppe Merolla, Glisic Ricard, che ne chiede l’annullamento sulla base di tre
motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 606 cod.
proc. pen. con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Tribunale è incorso in contraddizioni e lacune
argomentative in relazione all’analisi delle intercettazioni telefoniche, che
depongono in senso contrario alla ritenuta esistenza di un grave quadro indiziario
a suo carico.
Il giorno in cui è stato commesso il reato contestato (12 luglio 2014 intorno
alle ore 17.20), dopo due scambi di comunicazioni alle ore 10,30 con il
coindagato Calvari e alle ore 10,42 con il condagato Cristalli e alcune
comunicazioni ininfluenti, egli ha informato la moglie del Cristalli di non sapere
dove dovesse andare il marito e le ha chiesto se avesse potuto accompagnarlo
lei, senza la registrazione di altre telefonate sulla sua utenza fino alle
comunicazioni delle ore 22,35, dalle quali ultime è emerso chiaramente che egli
attendeva che l’autovettura, da lui consegnata al fine di vendita, gli fosse
restituita.
La diversa interpretazione di dette comunicazioni, data in ordinanza, si
traduce in una mancata considerazione delle ragioni espresse con la richiesta di
riesame.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per l’incorso vizio motivazionale.
Secondo il ricorrente, l’interpretazione delle conversazioni intercettate,
intercorse tra i coindagati nelle ore che hanno preceduto la commissione del
fatto, è contraddittoria e volta solo a giustificare, a suo carico, il mantenimento
della misura custodiale o a provocare sue maggiori informazioni sulle dinamiche
dell’accaduto, a lui invece ignote.
Il riferimento ai “parenti”, intesi dagli inquirenti come i “carabinieri”, ha
riguardato effettivamente suoi parenti che dovevano arrivare dal Belgio in Italia

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3. Avverso detta ordinanza, reiettiva della richiesta di riesame, ricorre per

e che, guaii venditori di auto, avrebbero potuto occuparsi della vendita
dell’autovettura indicata, ove non eseguita dal Cristalli.
Né emerge alcun indizio dalle altre frasi, interpretate in senso non letterale e
per lui sfavorevole senza alcuna motivazione, né dal fatto che egli non fosse
telefonicamente raggiungibile, potendo tale circostanza ricondursi alle sue
frequentazioni femminili.
Anche l’affermazione che egli non poteva non sapere della commissione del
fatto e che i presunti complici non avrebbero commesso il fatto con

con gli stessi solo per la vendita della sua autovettura.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., rappresentando che il provvedimento impugnato è
stato comunicato solo a lui e non ai suoi difensori, in contrasto con la previsione
di cui agli artt. 309, comma 10, e 311 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi del ricorso, che attengono alla contestata sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza sotto i concorrenti profili della violazione dell’art.
192 cod. proc. pen. e della contraddittorietà e incongruenza della motivazione,
sviluppano censure inammissibili, perché manifestamente infondate o generiche
ovvero non consentite.
1.1. Si premette in diritto che le valutazioni da compiersi dal giudice ai fini
dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo
le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo
giudizio prognostico di “elevata probabilità di colpevolezza”, tanto lontano da una
sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure
presuntivo, poiché condotto, allo stato degli atti, sui soli elementi già acquisiti
dal Pubblico Ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte Cost., sent. n. 121 del
2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent. n. 71 del 1996, sent. n.
432 del 1995).
1.1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di
misure cautelari personali, non è richiesto il requisito della precisione e della
concordanza, ma quello della gravità degli indizi di colpevolezza, per tali
intendendosi tutti quegli elementi a carico ancorati a fatti certi, di natura logica o
rappresentativa, che non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la
responsabilità dell’indagato e tuttavia, sottoposti a valutazione incidentale
nell’ambito del sub-procedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice
chiamato a pronunciarsi nei modi di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc.

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un’autovettura da vendere è illogica, perché trascura che egli ha avuto contatti

pen., sono tali da lasciar desumere con elevata valenza probabilistica
l’attribuzione del reato al medesimo (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995,
dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le successive, Sez. 6, n.
863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del
07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del
15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511; Sez. 1, n. 19867 del
04/05/2005, dep. 25/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601; Sez. 2, n. 28865 del
14/06/2013, dep. 08/07/2013, Cardella, Rv. 256657), e la loro valutazione, a

legge n. 63 del 2001, attuativa della legge costituzionale sul giusto processodeve procedere applicando, tra le altre, le disposizioni contenute nell’art. 192,
commi 3 e 4, cod. proc. pen., che delineano, pertanto, i confini del libero
convincimento del giudice cautelare (tra le altre, Sez. U, n. 36267 del
30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598; Sez. 1, n.
22853 del 09/05/2006, dep. 03/07/2006, Liang, Rv. 234890; Sez. 5, n. 50996
del 14/10/2014, dep. 04/12/2014, Scalia, Rv. 264213).
1.1.2. Si rileva ulteriormente, quanto ai limiti del sindacato di legittimità al
riguardo delle proposte censure, che, secondo costante giurisprudenza, questa
Corte, in materia di misure cautelari personali, non ha alcun potere di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d’indagine, ivi compreso
il peso probatorio degli indizi, né di verificare la rispondenza delle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni
processuali, né di rivalutare le caratteristiche soggettive dell’indagato in
relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, trattandosi di
apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del Giudice che ha
applicato la misura o che ne ha valutato il mantenimento o la modifica e del
Tribunale del riesame chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni

de

libertate (tra le altre, Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, dep. 16/06/1995, Tontoli,
Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv.
251760).
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, limitato, in relazione
alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all’esame del
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia
dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la
valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che ne governano l’apprezzamento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,
dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828, e, tra le successive, Sez. 4, n. 22500 del
03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, n. 40873 del

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norma dell’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. -introdotto dall’art. 11 della

21/10/2010, dep. 18/11/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del
29/05/2013, dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748
del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Contarini, Rv. 261400), senza che possa
integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. U, n. 19
del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391, e, tra le successive,
Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez.
1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1. n.

1.2. Svolte le indicate premesse, e passando alla concreta verifica di
legittimità della decisione impugnata, si rileva che il convincimento manifestato
dal Tribunale circa la sussistenza a carico dell’indagato, odierno ricorrente, di
gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio di cui della
imputazione provvisoria -al quale è riferita l’applicazione della misura custodialeappare immune da vizi giuridici e logici perché espressione di un percorso
argomentativo ragionevole e corretto nell’applicazione dei criteri di valutazione
del materiale indiziario, congruo con le acquisizioni processuali richiamate nella
decisione e coerente con i condivisi principi di diritto fissati da questa Corte e con
le regole della logica e della non contraddizione.
1.3. L’ordinanza, che ha ripercorso le fonti di prova utilizzate nell’ordinanza
genetica con ampi richiami ai loro contenuti (sintetizzati nella precedente parte
espositiva sub 2. e relativi sottoparagrafi), ha valorizzato le emergenze acquisite,
tratte dai contatti telefonici tra l’utenza in uso all’indagato e le utenze dei
coindagati sin dal mattino del giorno del fatto e in quello successivo, e in
particolare la frequente cadenza di tali contatti, la loro sospensione (per la
inattività dell’utenza dell’indagato) dal primo pomeriggio alla sera del giorno del
fatto, il tenore delle conversazioni intercorse, i riferimenti in esse contenuti (al
materiale ematico in relazione all’autovettura, alla indicazione della moto in
luogo dell’autovettura, ai parenti in luogo dei carabinieri); ha posto tali dati in
correlazione con quelli relativi alla certa intestazione dell’autovettura (utilizzata
dagli esecutori materiali per allontanarsi dal luogo dell’aggressione, risultata
positiva al lumino!, e oggetto di ripetuti riferimenti nelle conversazioni) alla
madre dell’indagato, che l’aveva fornita ai complici Calvari e Cristalli; ha
evidenziato che gli esiti della indagine tecnica riconducevano a questi ultimi il
materiale biologico recuperato dai bicchieri sequestrati dopo l’aggressione, e ha
ritenuto che tali elementi fossero dimostrativi, in termini coerenti con la verifica
demandata alla pendente fase del riesame, della sussistenza di una solida
piattaforma indiziaria con riferimento alla contestata piena partecipazione
dell’indagato alla condotta criminosa ascrittagli per il contributo attivo da lui

7

45847 del 26/02/2014, dep. 04/11/2014, Bentornato, non nnassimata).

prestato e per la sua emersa consapevolezza circa l’utilizzo da farsi
dell’autovettura prestata.
Il Tribunale è pervenuto a tale apprezzamento conclusivo, condividendo
l’analisi della vicenda cautelare svolta nell’ordinanza genetica, che ha
confermato, senza prescindere dalla congrua valutazione delle deduzioni e
obiezioni difensive poste a fondamento della istanza di riesame, che ha
giudicato, specificamente ripercorrendole (sì come sintetizzato sub 2.2. del
“ritenuto in fatto”), di limitata valenza e pertinenza a fronte degli elementi

1.4. Tali argomentazioni, strutturalmente coerenti e logicamente articolate,
resistono alle doglianze del ricorrente, che, prive di alcuna fondatezza nella
denunciata erronea applicazione delle regole pertinenti alle valutazioni proprie
del riesame cautelare, si risolvono, nell’esprimere un diffuso dissenso di merito
rispetto al non condiviso discorso argomentativo dell’ordinanza, nella
prospettazione -anche basandosi su mere asserzioni ovvero congetture- di
letture alternative di alcuni dati fattuali, tratti dalle conversazioni intercettate, e
del linguaggio in esse utilizzato, e nella reclamata loro diversa valutazione, che oltre a essere astratte dal confronto specifico e critico con le ragioni della
decisione e con la puntuale disamina, a esse sottesa, delle ulteriori, qui ignorate,
risultanze investigative e delle, già discusse e ora riproposte, osservazioni e
deduzioni difensive- sono estranee, per le implicazioni di merito che comportano,
al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura dinanzi
a questa Corte.

2. Non ha alcun fondamento il terzo motivo attinente alla dedotta violazione
di legge per l’omessa comunicazione ai difensori dell’ordinanza impugnata,
essendo assorbente il rilievo, al di là di ogni considerazione circa la specificità
della doglianza, che il ricorso è stato proposto dai difensori di fiducia del
ricorrente, avvocati Mario Chiariotti e Giuseppe Merolla, il primo dei quali, come
emerge dalla ordinanza impugnata, ha anche presentato l’istanza di riesame
nell’interesse del ricorrente, che ha poi assistito.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e -per i profili di colpa correlati alla irritualità della impugnazione- al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina
nella misura, ritenuta congrua, di euro mille.
La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1-ter, disco. att. cod. proc. pen.

8

emersi “all’evidenza gravemente indizianti”.

trasm essa copia ex art. 23

n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Ozna, il,1111146
P.Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015

Il Consigliere estensore

cod. proc. pen.

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