Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22727 del 12/05/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22727 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CENCI DANIELE
ha pronunciato la seguente
(39% ti
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENNARO FORTUNATO N. IL 08/10/1925 parte offesa nel
procedimento
GENNARO GIUSEPPINA N. IL 16/08/1959 parte offesa nel
procedimento
GENNARO NICOLO’ parte offesa nel procedimento
GENNARO PASQUALE parte offesa nel procedimento
GENNARO ANTONINO parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 5677/2014 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
05/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C que 0-4″1 Cc /3-14 e(AS
r4 ìi “As 11.(
Ch 1/47 1-0- Ct&ai1/43
SkY•121 – ~Vi o )
00—
rrite —O
IWYS is1A-5 2.41, ts,I-t v 1/41 Li1/4″9113
U/,,~ rx-c- r e-LA”— ,t-(y vietlw. L ta-
Lee(k-r%S-3 I L TYM n v (`’ A
n Cz riv ,ríA
—
,
rtv
Lt
vLTht Yif
fi c■ri-
Data Udienza: 12/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto, consistente nell’apposizione di un timbro in calce alla
richiesta del P.M., recante dicitura di difficile leggibilità («Visto, si accoglie per i
motivi addotti dal P.M. Genova, 5/2/2015») e firma, il G.i.p. del Tribunale di
Genova ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. il 30 settembre
2014 nel procedimento avviato nei confronti di Claudio Albani per l’omicidio
2.
Ricorrono per cassazione, tramite difensore, cinque persone offese, i
signori Gennaro, marito e figli della deceduta signora Antonia Capillo,
lamentando, con un unico motivo, violazione di legge: le pp.00, infatti, non
sarebbero state avvisate della richiesta di archiviazione, pur avendone fatto
espressa richiesta; la conseguente nullità andrebbe emendata con
l’annullamento del decreto di archiviazione impugnato.
3. Il P.G. presso la Corte di cassazione, nel suo intervento scritto ex art. 611
cod. proc. pen., rilevata la denunziata nullità per violazione dell’art. 408, comma
2, cod. proc. pen. e richiamata pertinente giurisprudenza di legittimità, chiede
l’annullamento senza rinvio del decreto e la trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica di Genova per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La verifica degli atti trasmessi, cui la Corte ha accesso in ragione del tipo
di vizio procedurale dedotto, dimostra che le persone offese, pur avendo (alla
penultima pagine della querela, depositata il 23 luglio 2013) chiesto di essere
avvisate ex art. 408 cod. proc. pen. in caso di richiesta di archiviazione, non
hanno avuto avviso dell’iniziativa del P.M.
In conseguenza, il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Genova
è nullo perché adottato in violazione del principio del contraddittorio per omesso
avviso alla persona offesa che ne ha fatto richiesta (cfr., ex plurimís, Sez. 5, n.
29871 del 25/05/2015, P.O. in proc. c/ignoti, Rv. 265296; Sez. 5, n. 38758 del
25/05/2015, RM, Rv. 265670; Sez, 4, n. 49764 del 13/11/2014, P.O. in proc.
c/ignoti, Rv. 261172; Sez. 2, n. 20186 del 08/02/2013, Azzarà, Rv. 255968;
Sez. 5, n. 5139 del 30/1/2010, dep. 2011, P.O. in proc. Cappellotto, Rv.
249694).
colposo di Antonia Capillo.
•
2. Il decreto del G.i.p. va, in conseguenza, annullato, senza rinvio, con
restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Genova affinché provveda agli avvisi prescritti per legge e per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
ebtkAN(411,h3A2
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone (rii
gli atti
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso il 12 maggio 2016.