Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22725 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22725 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRIER’ BIAGIO N. IL 03/02/1975
avverso l’ordinanza n. 34/2016 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
16/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
1>(e/sentite le conclusioni del PG Dott. 6,4„,:e..
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Uditi difØisor Avv.;

1+4,votx. coutfomo,

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Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 16 febbraio 2016, il Tribunale del riesame di
Taranto rigettava l’appello presentato da Biagio Carrieri avverso ordinanza con la
quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto rigettava la
richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a lui
applicata in delazione alla detenzione di grammi 420 di eroina, accertata il 9
aprile 2015.

alle argomentazioni in base alte quali il Tribunale del riesame ha rigettato la
sostituzione della misura: argomentazioni riferite al fatto che il luogo di proposta
restrizione domiciliare del Carrieri (presso l’abitazione della madre) sarebbe
ubicato in prossimità del luogo ove lo stupefacente veniva rinvenuto, laddove obietta il ricorrente – trattasi di luogo del comune di Carosino del tutto diverso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é manifestamente infondato, oltreché per certi versi generico, e
perciò inammissibile.
Le motivazioni in base alle quali il Tribunale del riesame di Taranto ha
rigettato la richiesta di sostituzione della misura inframuraria con quella degli
arresti domiciliari hanno ben più ampia portata rispetto a quella prospettata dal
ricorrente. Ed invero, non solo vi si fa riferimento alle ridotte dimensioni
dell’abitato di Carosino (il che di per sé vanifica l’argomento difensivo sopra
riportato), ma altresì vi si evidenzia la conseguente facilità che il Carrieri
avrebbe, ove ristretto agli arresti domiciliari anche con controllo a distanza, nel
riallacciare i rapporti con la malavita locale e nel porre in essere analoghe
condotte criminose; e vi é richiamata anche una violazione ex art. 385 cod.pen.,
con ciò che ne consegue in termini di compatibilità della posizione del Carrieri
con la concessione dell’invocato regime cautelare domiciliario.
L’aspecificità del ricorso va poi riferita al fatto che la doglianza, fondata in
sostanza su un argomento sostanzialmente solo geografico, non fornisce (ove
mai ciò potesse avere rilievo) alcun’altra precisazione in ordine alla distanza
intercorrente tra il luogo di richiesta assegnazione domiciliare del ricorrente e il
luogo ove era stato trovato lo stupefacente.

2. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
2

Quale unico motivo del ricorso, si contesta vizio di motivazione con riguardo

sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Va inoltre disposta, in relazione alla posizione del ricorrente, la trasmissione
di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario
competente, affinché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma

1-ter,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte dispone la trasmissione del presente provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.
94, c. 1-ter disp.att. del c.p.p..
Così deciso in Roma il 22 aprile 2016.

disp.att. del cod.proc.pen..

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