Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22724 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22724 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IACONO SALVATORE N. IL 23/11/1969
avverso l’ordinanza n. 2086/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
14/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVIC1-1 .
le /sentite le conclusioni del PG Dott. _i42.7e..9 2′ 64611A Y, ~’ €”4″./
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Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Salvatore Iacono ricorre, a mezzo del suo difensore di fiducia, avverso
l’ordinanza con la quale, in data 14 dicembre 2015, il Tribunale del Riesame di
Catania rigettava il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza applicativa
della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 14 novembre
2015.

di cui all’art. 74, D.P.R. 309/1990 (capo A) e di una serie di episodi di cessione di
eroina e anche di cocaina (capo B): reati che si collocano a cavallo tra il 2009 e il
2010. Il compendio investigativo alla base della misura applicata allo Iacono
consiste in alcune intercettazioni che, oltre a rivelare l’organigramma del
sodalizio criminoso, fanno emergere il ruolo di

pusher

seriale assunto

dall’odierno ricorrente, che per tale condotta veniva anche tratto in arresto
mentre tentava di occultare un quantitativo di eroina; dalle conversazioni captate
emergevano anche i debiti di danaro che il suddetto indagato aveva contratto
con i suoi fornitori, appartenenti all’associazione criminosa, i quali gliene
sollecitavano il pagamento e fra loro discutevano delle somme provento di
spaccio dovute dallo Iacono Salvatore e dal fratello (i due vengono
correntemente chiamati puddisini). Oltre alle ulteriori emergenze investigative
concernenti il quadro indiziario relativo alla sussistenza della compagine
criminosa di cui al capo A, della quale si assume che lo Iacono sia compartecipe,
vi sono anche, a completare il quadro indiziario, le dichiarazioni rese dal
collaboratore di giustizia Corrado Ferlisi, il quale conferma la posizione di pusher
assunta dallo tacono per conto di soggetti appartenenti all’associazione.
Circa il quadro cautelare, il Collegio giudicante affronta il tema della
presunzione relativa di adeguatezza dell’estrema misura custodiale, presunzione
configurabile in relazione alla contestazione del reato associativo e nella specie
ritenuta non superata, pur a fronte dell’ampio arco temporale decorso, in
relazione alla stabilità dei rapporti che lo Iacono aveva con gli appartenenti al
sodalizio criminoso, tali da far ritenere tuttora evidente il rischio di recidivanza.

2. Il ricorso presentato nell’interesse dello Iacono é articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla formazione del quadro indiziario, largamente basato
su conversazioni telefoniche e ambientali scarsamente conducenti, intervenute
essenzialmente fra terze persone e non dimostrative dell’appartenenza dello
Iacono al sodalizio criminoso: costui, si deduce nel ricorso, é persona che
2

Nell’ambito del procedimento de quo lo Iacono risponde del reato associativo

acquista stupefacente anche per uso proprio, essendo tossicodipendente, e
comunque la motivazione articolata nell’impugnata ordinanza appare centrata
soprattutto sugli elementi di conferma della sussistenza dell’associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre non fornisce elementi concreti in
ordine alla posizione dello Iacono nel sodalizio; e detti elementi non sono
neppure rinvenibili nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Ferlisi.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in
riferimento alle esigenze cautelari, così come regolate sulla base della novella

al 2009-2010; che anche sotto il profilo del tempo decorso doveva comunque
essere valutata l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e
l’adeguatezza e proporzionalità dell’irroganda misura cautelare; e che, a fronte di
ciò, si é trascurato di considerare che lo Iacono é stato sottoposto a misura
inframuraria, pur ricoprendo solo il ruolo di pusher e pur avendo beneficiato, per
fatti successivi, della misura degli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi
al Ser.T. per seguire un programma di recupero, mentre altri associati con
funzioni di maggiore rilevanza nel sodalizio associativo sono stati sottoposti agli
arresti domiciliari.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento all’art.
89 D.P.R. 309/1990: l’esponente denuncia che, pur essendo stata richiesta
l’applicazione degli arresti domiciliari con autorizzazione a seguire un programma
riabilitativo (documentato dall’esponente mediante allegati al ricorso), il
Tribunale adìto ha omesso di motivare anche graficamente sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
L’impugnata ordinanza si diffonde nel delineare, sul piano oggettivo, il detto
contesto associativo; e, in base ai contatti intercorrenti fra lo Iacono e i vertici
dell’associazione criminosa, emerge che l’odierno ricorrente é stabilmente
collegato a tali personaggi da rapporti dare-avere riferiti alle forniture di eroina e
cocaina che l’odierno ricorrente avrebbe poi ceduto a terzi, nonché
all’esposizione debitoria dello Iacono per detti rifornimenti di sostanza
stupefacente; la stabilità dei collegamenti fra lo Iacono e il suddetto contesto
associativo é poi riscontrata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Ferlisi. Sul piano della gravità indiziaria, oggetto del presente scrutinio, ne
risultano confermate l’intraneità dello Iacono al più volte citato sodalizio
criminoso e la consapevolezza dell’indagato di agire in modo funzionale agli scopi
di un sodalizio criminoso.
3

legislativa di cui alla legge n. 47/2015: evidenzia l’esponente che i fatti risalgono

2. Parimenti infondato é il secondo motivo di ricorso.
La fondatezza, sul piano indiziario, della contestazione del reato associativo
di cui si é detto integra infatti la presunzione relativa di adeguatezza della misura
inframuraria applicata allo Iacono, e del resto detta presunzione non può dirsi
superata a fronte del tempo decorso, avuto riguardo a quanto ampiamente
evidenziato nell’impugnata ordinanza in ordine alle ulteriori condotte criminose
successivamente poste in essere dall’odierno ricorrente, fino a epoca recente. In
tal senso deve ritenersi sufficientemente espletata dal Tribunale etneo l’analisi in

luce del novum legislativo di cui alla legge n. 47/2015: alla luce della recente
giurisprudenza della Corte, infatti, in tema di richiesta di sostituzione di misura
cautelare, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015,
n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione
di reati non é sufficiente fare riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato
dovendosi altresì valutare le peculiarità dell’intera vicenda cautelare (vds. da
ultimo Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949).

3. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso.
Invero, come correttamente rilevato dal ricorrente, vi é mancanza anche
grafica di motivazione, nell’impugnata ordinanza, in ordine alla richiesta di
sostituzione della misura in atto applicata con quella degli arresti domiciliari per
consentire allo Iacono di frequentare un programma riabilitativo presso idonea
struttura, richiesta rivolta ex art. 89, D.P.R. 309/1990 e in ordine alla quale il
Tribunale etneo ha totalmente omesso di motivare sia sull’adeguatezza e
completezza del programma (del quale il ricorrente ha fornito documentazione),
sia con riguardo alla sussistenza o meno di eccezionali esigenze cautelari tali da
rivelarsi ostative alla sostituzione della misura inframuraria: in proposito si
ricorda che dette esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non potrebbero
ravvisarsi eo ipso sulla base della contestazione del reato di cui all’art. 74, D.P.R.
309/1990 (Sez. 6, Sentenza n. 1694 del 20/12/2013, Tancona, Rv. 258350);
esse, d’altronde, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma
si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza
da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente,
valutato anche in termini di probabilità (Sez. 3, Sentenza n. 27075 del
19/03/2014, Gueli, Rv. 259649).

4. Pertanto l’impugnata ordinanza va annullata, con rinvio al Tribunale di
Catania, limitatamente alla scelta della misura cautelare idonea, a fronte della
richiesta di sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti
4

punto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, anche alla

domiciliari avanzata dallo Iacono in funzione della sottoposizione del medesimo a
programma terapeutico-riabilitativo.
Va inoltre disposta, in relazione alla posizione del ricorrente, la trasmissione
di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario
competente, affinché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma

1-ter,

disp.att. del cod.proc.pen..

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al punto concernente la
selezione della misura cautelare.
Rigetta nel resto il ricorso.
La Corte dispone la trasmissione del presente provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.
94, c. 1-ter disp.att. del c.p.p..
Così deciso in Roma il 22 aprile 2016.

P.Q.M.

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