Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22722 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22722 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLETANO ANGELO N. IL 08/08/1976
avverso l’ordinanza n. 934/2015 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
19/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott GIUSEPPE PAV,ICH,.
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Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza ex art. 310
cod.proc.pen.„ disposto con sentenza n. 49322 del 28 ottobre 2015 dalla 3
Sezione penale della Corte, il Tribunale del Riesame di Lecce emetteva, in data
19 gennaio 2016, nuova ordinanza con la quale, in accoglimento di appello
proposto dal Pubblico ministero, sostituiva con la custodia cautelare in carcere la
misura degli arresti domiciliari in origine applicata ad Angelo Napoletano in

delle censure contenute nella sentenza della Corte regolatrice, basate sul fatto
che per il reato contestato non é più prevista la presunzione assoluta di
adeguatezza della misura inframuraria, il Tribunale leccese confermava che solo
quest’ultima deve ritenersi idonea a soddisfare le esigenze cautelari correnti nel
caso di specie, evidenziando che nello specifico il Napoletano ricopre posizione di
vertice in un sodalizio criminoso dedito allo spaccio di stupefacenti, in un
contesto criminale di confronto anche cruento con associazioni concorrenti.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Napoletano, per il tramite del suo
difensore di fiducia.
Nell’unico motivo di ricorso, l’esponente lamenta violazione di legge in
riferimento all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione:
secondo il ricorrente, il Tribunale adìto si é limitato a confermare il precedente
giudizio di adeguatezza della sola misura inframuraria senza ulteriormente
circostanziarlo, pur a fronte del

dictum

della Corte regolatrice in sede

d’annullamento; inoltre, non risponde a verità che il giudice per le indagini
preliminari, nella primigenia ordinanza, non abbia fornito ragioni circa
l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, avendo egli di contro
espressamente illustrato le ragioni per cui tale misura é compatibile con le
esigenze cautelari ravvisabili nel caso specifico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato.
Si premette che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, la
presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma terzo, cod.
proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, inverte gli ordinari poli del
ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma
la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della
ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di
2

relazione al reato p. e p. dall’art. 74, D.P.R. 309/90 a lui contestato. Pur a fronte

esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli
atti, tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto della presunzione (Sez. 1,
Sentenza n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419); di tal che la regola
generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il
giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per
cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le
procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in
carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione

275 (Sez. 2, Sentenza n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598).
Nel caso di specie, é ben vero che la misura degli arresti domiciliari era stata
inizialmente applicata sul rilievo che, rispettandone le prescrizioni, l’indagato
sarebbe stato posto nelle condizioni di non godere di libertà sul territorio e che
conseguentemente gli sarebbe stata inibita la reiterazione dei traffici illeciti;
tuttavia, la suddetta presunzione relativa di adeguatezza della misura
inframuraria opera, secondo il testo novellato dell’art. 275, comma 3,
cod.proc.pen., solo quando siano acquisiti elementi dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, e non anche sul
semplice e generico rilievo che la meno afflittiva misura di cui all’art. 284 cod.
proc. pen. sarebbe sufficiente perché precluderebbe la possibilità dell’indagato di
muoversi liberamente sul territorio; non ne risulta cioé soddisfatta, come
correttamente rilevato nell’ordinanza impugnata, l’esigenza che sia fornita
specifica indicazione delle ragioni per le quali la misura meno afflittiva viene
ritenuta idonea allo scopo e proporzionata all’entità e gravità dei fatti di reato
oggetto di indagine e di cautela.
In questo senso, deve ritenersi che, secondo il principio di diritto enunciato
dalla Corte regolatrice con la sentenza d’annullamento con rinvio, l’ordinanza del
Tribunale del riesame abbia convenientemente motivato circa il mancato
superamento della detta presunzione relativa di adeguatezza della custodia in
carcere, sostituendo sul punto la propria valutazione a quella del giudice per le
indagini preliminari ed evidenziando in particolare che non sono emersi né
risultano allegati elementi idonei a ritenere sufficiente, a fini specialpreventivi, la
misura di cui all’art. 284 cod.proc.pen., a fronte della peculiare gravità delle
condotte contestate, della particolare insidiosità del sodalizio criminoso di
appartenenza’ del ricorrente, nonché del ruolo di vertice da questi ricoperto
all’interno del’ sodalizio stesso.

2. In base a quanto precede il ricorso va rigettato e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.
3

relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art.

Va inoltre disposta, in relazione alla posizione del ricorrente (tuttora agli
arresti domicíliari), la trasmissione di copia del presente provvedimento al
competente Tribunale del Riesame, affinché provveda a quanto stabilito dall’art.
92, disp.att. del cod.proc.pen., mandandosi alla Cancelleria per i connessi,
immediati adempimenti a mezzo fax.

P.Q.M.

processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al competente Tribunale Distrettuale del Riesame perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 92 disp.att. del c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati
adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2016.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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