Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2272 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2272 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MENKO AGRON N. IL 22/12/1983
avverso la sentenza n. 9840/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza dell’8.3.2012 il &IP del Tribunale di Bergamo applicava a Menko
Agron, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444
c.p.p. di anni 2, mesi 8 di reclusione ed curo 6.000,00 di multa per i reati di cui
all’art.73 DPR 309/90 ascritti, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V.
Propone ricorso per cassazione Menko Agron, denunciando la omessa o comunque
apparente motivazione in relazione alla esclusione di cause di non punibilità ex art,129
c.p.p.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti é un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
2.2. Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
‘soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilitd, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano le
condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p., atteso
quanto emerso a seguito dell’arresto eseguito dalla p.g. e dalle dichiarazioni
confessorie.
2.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della sonyna di curo
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il ConsigIier est.

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