Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22716 del 22/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22716 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERARDI FRANCESCO N. IL 09/02/1948
avverso l’ordinanza n. 197/2010 TRIBUNALE di LATINA, del
05/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/s7tdre le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 22/03/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5.12.2011 il Tribunale di Latina, in composizione
monocratica quale giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale,
rigettava l’incidente di esecuzione proposto da Francesco Berardi, volto alla
declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 670 comma 1, cod. proc. pen., della
notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa dalla Corte
di appello di Roma il 9.6.2006 che confermava di quella di primo grado del

Premesso che nelle more era stato proposto ricorso per cassazione avverso
la predetta sentenza, il giudice dell’esecuzione rilevava che dagli atti risultava
che la sentenza era stata integralmente trasmessa all’ufficio UNEP competente, in
data 14.9.2006 come estratto conforme e che la notifica all’imputato era stata
/
effettuata il 18.9.2006 con conseguente restituzione dell’atto in cancelleria.
Pertanto, all’imputato non era stato notificato un atto equipollente ma il rituale
estratto contumaciale con attestazione della conformità della copia notificata con
quella trasmessa dalla cancelleria all’ufficiale giudiziario; né il condannato aveva
adempiuto all’onere di fornire tutti gli elementi necessari al fine di dimostrare
l’irregolarità della notifica dell’estratto contumacia4 essendosi limitato a
produrre una copia dell’atto notificato che non può assumere alcun rilievo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Berardi, a mezzo del difensore di
fiducia.
Con il primo motivo di ricorso deduce l’incompetenza del Got a provvedere
quale giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 43 -bis comma 3 lett. b) r.d. n.12
del 1941.
Con il secondo motivo di ricorso ribadisce le doglianze relative alla
irregolarità della notifica dell’estratto contumaciale con conseguente nullità della
stessa. Rileva l’inidoneità dell’atto effettivamente notificato all’imputato ai fini di
cui agli artt. 128 e 548 cod. proc. pen. /richiamando l’insegnamento delle Sez. U.,
n. 35402, 09/07/2003.
Assume, quindi, che ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione
non è sufficiente la notifica del solo estratto della sentenza, ma occorre conoscere
la motivazione in quanto soltanto così è possibile enunciarne i capi ed i punti cui
si riferisce l’impugnazione.
Con memoria depositata 1’1.10.2012 il ricorrente ribadisce le suddette
d’oglianze sia avuto riguardo alla competenza del Got, sia alla regolarità della
notifica dell’estratto contumaciale.

2

Tribunale di Latina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice
professionale, i giudici onorari, in base all’art. 43

bis ord. giud., possono

trattare tutti i processi di cui all’art. 550 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione
tra fase di cognizione e fase di esecuzione (Sez. 3, n. 3355, 03/12/2004 – dep.
02/02/2005, Casocavallo, rv. 230648).

rientra tra quelli indicati all’art. 550 cod. proc. pen..
Quanto alla regolarità della notifica dell’estratto contumaciale, devg,
innanzitutto, rilevarsi che la decisione richiamata dal ricorrente (Sez. U, n. 35402
del 09/07/2003 – dep. 10/09/2003, Mainente, rv. 225362) non è in termini
atteso che, esaminando il più ampio tema della equipollenza di atti diversi
all’estratto contumaciale, ha escluso che la notificazione dell’ordine di esecuzione
della pena detentiva possa considerarsi equivalente all’avviso di deposito con
l’estratto contumaciale di sentenza.
Invero, come è stato già affermato da questa Corte,l’estratto della sentenza
contumaciale che, unitamente all’avviso di deposito, va in ogni caso notificato
all’imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello, non
consiste nella copia integrale della sentenza e non deve quindi contenere tutti gli
elementi formali di cui all’art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelli essenziali al
fine di dare notizia all’imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi
confronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di
impugnazione nel termine prescritto (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006 – dep.
30/01/2006, Raucci, rv. 233340).
Tanto ribadito, correttamente il giudice dell’esecuzione ha richiamato il
principio secondo il quale è onere della parte allegare gli elementi di fatto sui
quali fonda la dedotta irregolarità della notifica.
Alla luce degli atti del procedimento risulta la regolare notifica dell’estratto
contumaciale e, a fronte di ciò, il ricorrente non ha allegato l’atto allo stesso
notificato al fine di verificare le irregolarità dedotte.
Pertanto, anche sul punto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

3

Il ricorrente, nella specie non deduce che si tratta di procedimento che non

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 22 marzo 2013.

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