Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22716 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22716 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALLARINO GIUSEPPE N. IL 09/03/1994
avverso la sentenza n. 942/2014 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
21/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELE CENCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
n-13 k„rer’W” cx1 12
che ha concluso per
IC

Udito, per la p e civile, l’Avv
Udit i difeior Avv.

Data Udienza: 14/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.In data 6 febbraio 2013 i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno
contestato a Giuseppe Fallarino la violazione dell’art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, per essere stato sorpreso in Benevento, alla via Casentini, alla guida del
motociclo Piaggio Beverly (correzione effettuata all’udienza del 21 novembre
2014 in primo grado rispetto alla originaria dicitura del capo di accusa “Liberty”)
modello 50 targato CP39243 sprovvisto di patente di guida perché mai

2.

Promossa azione penale dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Benvento, Giuseppe Fallarino è stato condannato da tale Tribunale,
con sentenza del 21 novembre 2014, impugnata dall’imputato con tempestivo
ricorso in cassazione.

3. Si censura la decisione proponendo un unico motivo, incentrato su
dedotta violazione di legge: si assume, infatti, che il decidente, disattendendo
richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, che il giorno
dell’udienza di discussione, il 21 novembre 2014, era ristretto agli arresti
donniciliari per altra causa, avrebbe determinato la nullità prevista dall’art. 178,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Richiamato, al riguardo, l’insegnamento
offerto dall’e Sezioni unite penali nella decisione n. 37483 del 2006, ric. Arena, si
invoca l’annullamento con rinvio della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, preliminarmente, osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.
116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito
amministrativo dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6
febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, necessariamente annullata senza
rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato.

2. Resta solo da precisare che l’art. 8 del richiamato d.lgs. n. 8 del 2016 ha
introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, art. 1: ha previsto, cioè, che le disposizioni come quella sopra
citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si
applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
2

conseguita .

vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia
stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non
essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito
amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge
di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli

29/03/2012., Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art. 9 d.lgs.
n. 8 del 2016 prevede espressamente tale obbligo.

4. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato e copia della presente decisione
va trasmessa al Prefetto di Benevento per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Benevento.
Così deciso il 14/04/2016.

artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U., n. 25457 del

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