Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22713 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22713 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
POZZI RICCARDO N. IL 18/08/1985
avverso la sentenza n. 112/2013 GIUDICE DI PACE di DESIO, del
29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Tft
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Monza con sentenza in data 29 maggio 2014 ha dichiarato
estinto per remissione di querela, accettata dall’imputato, il reato di lesioni colpose gravi
contestato a Pozzi Riccardo in relazione ad un sinistro stradale.
A sostegno della pronuncia il rilievo che la ripetuta assenza della parte offesa
andava valutata come manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare
l’istanza di punizione e dunque come remissione tacita extraprocessuale della querela

2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano
per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.152 c.p.).
Argomenta in proposito che la remissione tacita non può mai essere ricavata
dall’omessa comparizione in udienza della persona offesa, quand’anche protrattasi nel
tempo e non confortata dall’allegazione di un legittimo impedimento, trattandosi di un
comportamento processuale meramente omissivo a cui non è attribuibile alcuna valenza
extraprocessuale, ed in particolare improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità
dell’azione penale. Richiama ancora l’orientamento di questa Corte regolatrice secondo
cui la mancata presentazione del querelante all’udienza non è idonea ad integrare gli
estremi della remissione tacita della querela neppure se successiva all’avviso, notificato
alle parti, con cui il giudice abbia informato le stesse circa le conseguenze remissorie
dell’omessa comparizione del querelante (così Sez.5, 8.3.2000, n.8372; Sez.2,
29.10.2009, n.44709; Sez.Un., 30.10.2008, n.46088). Infine, proprio con specifico
riguardo al procedimento davanti al Giudice di Pace, osserva come la normativa speciale
introdotta dal D.Lgs.28.8.2000, n.274 non abbia modificato tale orientamento poiché la
disposizione dell’art.28, comma 3 – secondo cui la mancata comparizione delle persone
offese equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela,
qualora sia stata già presentata – ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente
alla procedura attivata con il ricorso immediato ex art.21, nel caso di pluralità di persone
offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Il Procuratore ricorrente si richiama al principio delle Sezioni Unite di questa Corte
(sent.15.12.2008, n.46088) secondo cui la remissione tacita ha natura esclusivamente
extra-processuale e non può consistere in un evento desumibile dal comportamento, sia
pure omissivo, tenuto dal querelante in sede processuale dibattimentale (Sez.5,
18.7.2007, n.28573; Sez.4, 29.1.2014, n.4059).
Anche nel procedimento davanti al Giudice di Pace la mancata comparizione del
querelante in udienza, al di fuori dell’ipotesi di ricorso immediato (artt.21, 28 e 30
D.Lgs.n.274 del 2000) non può essere interpretata come remissione tacita della querela,

1

sporta il 10.9.2010.

nonostante la eventuale sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice
(Sez.4, 5.5.2008, n.17663; Sez.6, 24.3.2010, n.11142).
2. Ne consegue che in mancanza di manifestazioni inequivoche ed
extraprocessuali del querelante, assolutamente incompatibili con la volontà di persistere
nella pretesa punitiva, e non ricorrendo l’ipotesi menzionata di ricorso immediato, il
Giudice di Pace avrebbe dovuto procedere al dibattimento e decidere nel merito e non
limitarsi ad una pronuncia in rito.

nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di
Monza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 2016

Il Consigli

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Il Presidente

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al primo giudice per

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