Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22712 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22712 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricor9 proposto da:
PISTONE ENRICA N. IL 24/02/1963
FANTAUZZA DANIELE N. IL 06/08/1982
FANTAUZZA ANNA MARIA N. IL 17/07/1985
FANTAUZZA EZIO N. IL 02/03/1988
avverso la sentenza n. 491/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 31/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

6-i Vck,

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Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 31.3.2015 la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava
la sentenza di condanna di Pistone Enrica, Fantauzza Daniele, Fantauzza Anna Maria e
Fantauzza Ezio guaio responsabili ciascuno del reato di cui all’art.95 DPR n.115/2002 per
avere falsamente dichiarato di versare nelle condizioni di reddito previste per
l’ammissione al gratuito patrocinio, con l’aggravante dell’ottenimento dell’ammissione
medesima, in realtà non spettante.

fiducia, prospettando, con unico motivo ampiamente articolato, violazione di legge penale
e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale tenuto conto della incertezza
derivante dal contenuto del modello ISEE rilasciato dall’INPS, allegato alla domanda
inoltrata il 27.3.2008, e valido sino ad ottobre 2008 ed indicante, seppure con riferimento
all’anno precedente, dati assolutamente rientranti nella soglia massima per l’ammissione
al beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, perché meramente ripropositivi di censure già
esaminate e disattese dai giudici di merito.
Questa Corte si è infatti ripetutamente pronunciata nel senso della inammissibilità
del ricorso per cassazione se fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e
motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di secondo grado, sia per la
insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per
la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un
errore logico e giuridico determinato e non assolvono alla funzione tipica di critica
puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione (così Sez.6, 28.5.2009, n.22445;
Sez.3, 5.5.2010, n.29612; Sez.2, 29.1.2014, n.11951; Sez.3, 18.7.2014, n.44882).
2. Nel caso di specie la Corte di Caltanissetta – premesso che la determinazione
del reddito per il gratuito patrocinio deve comprendere tutti i redditi dei singoli
componenti del nucleo familiare, sia da lavoro dipendente, sia da partecipazione agli utili
di una compagine sociale – ha con ragionamento immune da censure ritenuto irrilevante
la circostanza che la certificazione ISEE provenisse direttamente dall’INPS, ed ha
valorizzato piuttosto il dato che essa era stata redatta sulla scorta di quanto
unilateralmente dichiarato al CAF dagli interessati, per cui aveva valore di mera
autocertificazione. Del resto l’art.76 DPR n.115/2002, nel fissare la soglia massima di
reddito per usufruire del beneficio, faceva riferimento al reddito imponibile risultante
dall’ultima dichiarazione, comprensivo degli aumenti per il reddito dei singoli componenti
del nucleo familiare, e dunque il mero richiamo alla dichiarazione ISEE non era corretto.
2.1. Quanto poi all’errore sulla legge penale, ha richiamato e fatto proprio il
constante insegnamento di questa Corte Suprema secondo cui deve essere considerato

1

2. Hanno proposto congiunti ricorsi gli imputati, a mezzo del comune difensore di

errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del
reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini proprio di altre branche del
diritto, introdotte dalla norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa,
dovendosi intendere per “legge diversa dalla legge penale” ai sensi dell’art.47 c.p. quella
destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non
esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche
implicitamente: poiché l’art.76 cit. è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice

n.37590; Sez.4, 2.4.2015, n.14011).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della
cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 2016

Il Consigli

nsore

Il Pr- .idente

di cui al successivo art.95, non costituisce legge extrapenale (Sez.4, 21.10.2010,

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