Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22711 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22711 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORSARIA GIOVANNI N. IL 31/08/1933
avverso la sentenza n. 564/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18.2.2015 la Corte d’Appello di Trieste confermava la
sentenza del Tribunale di Udine di condanna di Orsaria Giovanni per il reato di guida in
stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale (art.186,
commi 1 e 2 lett.c e 2 bis CdS).
2. La Corte territoriale, nel respingere gli appelli dell’imputato e del P.G., riteneva
infondata l’eccezione della difesa relativa al mancato avviso ex art.114 disp.att.c.p.p., in

nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso a seguito del sinistro e non
necessitava del consenso dell’interessato, e valutava congruo il trattamento
sanzionatorio.
3.

L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso

deducendo inosservanza di norme processuali, violazione di legge, vizio di motivazione
per contraddittorietà e manifesta illogicità, ed ha chiesto in subordine l’applicazione
dell’art.131 bis c.p.
Con il primo motivo rileva che il prelievo ematico era stato effettuato senza
l’osservanza delle prescrizioni di legge con conseguente inutilizzabilità degli esiti; lamenta
con il secondo e terzo motivo che prima del prelievo ematico l’Orsaria era risultato “lucido
e collaborante”, circostanza che obiettivamente si poneva in contrasto con la
sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza alcolica; con l’ultimo motivo evidenzia la
particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’effettuazione dell’alcoltest da parte
dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esame sia stato
ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine
generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale (arsona sottoposta alle
indagini, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art.114
disp.att.c.p.p., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta
della polizia giudiziaria, e non, invece, nell’ambito di un protocollo medico-terapeutico
(Sez.F, 6.8.2015, n.24886; Sez.4, 19.2.2014, n.7967).
Nel caso di specie, l’Orsaria aveva provocato un sinistro stradale ed era stato
condotto presso l’Ospedale di San Daniele del Friuli ove gli organi accertatori avevano
chiesto via fax la verifica del tasso alcolemico: il prelievo ematico, limitato alla ricerca di
sostanze alcoliche o stupefacenti, non era stato dunque effettuato nell’ambito di un
protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di P.G. che
necessitava dell’avviso al difensore in base al combinato disposto degli artt. 354 e 356
c.p.p.

quanto l’esame ematico per l’accertamento del tasso alcolemico era stato eseguito

2. L’inutilizzabilità dell’accertamento e la mancanza di altre prove sullo stato di
ebbrezza comportano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il
fatto non sussiste. L’accoglimento del motivo principale di impugnazione assorbe gli altri.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Il Consigli

ensore

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2016

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