Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22710 del 05/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22710 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCALZO VINCENZO N. IL 25/05/1979
BRANCA GIOSUE’ N. IL 14/06/1975
avverso la sentenza n. 2509/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 09/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
RoLe,ut
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

(Ai_e2(20

otfU

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

A,Cxxviis:t

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza in data 9.10.2014, parzialmente
riformando la pronuncia di primo grado assolveva Scalzo Savino dal reato di concorso in
tentato furto pluriaggravato, e e riduceva la pena inflitta per il medesimo fatto a Scalzo
Vincenzo e Branca Giosuè.
Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, Scalzo Vincenzo
aveva tentato di rubare un’autovettura Fiat Punto, lasciata regolarmente chiusa dal

pressi, mentre Branca Giosuè lo aspettava a bordo dell’auto con cui erano giunti sul
posto e su cui Scalzo Vincenzo era poi risalito per darsi alla fuga; non era stata invece
raggiunta la prova del contributo causale alla condotta illecita da parte del terzo
imputato, Scalzo Savino, la cui assoluzione aveva comportato l’esclusione dell’aggravante
dell’art.625 n.5 c.p.
2. Hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori
di fiducia.
Scalzo Vincenzo deduce vizio di motivazione relativamente al diniego delle
circostanze attenuanti generiche.
Branca Giosuè lamenta il medesimo vizio motivazionale con riferimento alla
ritenuta partecipazione al fatto ed al trattamento sanzionatorio, in particolare alla misura
della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e
violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante dell’art.625 n.2 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi prospettati a sostegno dei ricorsi sono infondati.
4. Per quanto attiene alla doglianza di Scalzo Vincenzo, appare corretta e immune
da censure l’argomentazione sviluppata dalla Corte territoriale per il rigetto delle
circostanze attenuanti generiche, avendo rilevato che non vi erano circostanze idonee ad
essere positivamente valutate a tal fine e che risultavano a carico dell’imputato
precedenti penali specifici.
5.

Quanto invece alla posizione del Branca, la Corte territoriale ha motivato la

pronuncia di condanna valorizzando la circostanza che questi era alla guida
dell’autovettura con la quale i tre imputati si erano diretti a Pescara dalla Puglia e a bordo
della quale Scalzo Vincenzo era risalito, per darsi alla fuga, subito dopo aver tentato di
rubare la Fiat Punto: egli aveva dunque fornito un vero e proprio contributo causale
all’evento e, a dimostrazione dell’indispensabile elemento soggettivo, era stata ritenuta
rilevante la circostanza che a bordo dell’autovettura da lui condotta e nella sua
disponibilità, erano stati rinvenuti oggetti pertinenti alla contestata condotta furtiva (un
giravite, una pinzetta, cinque blocchi di accensione con relative chiavi, due chiavi per
accensione, cinque centraline bloccasterzo ed una sega per ferro). L’aggravante della
1

proprietario su una via di Pescara, forzandone la portiera con uno spadino rinvenuto nei

violenza sulle cose andava poi ravvisata nell’uso dello spadino utilizzato per forzare la
portiera sinistra dell’auto, trovata aperta, e che il proprietario aveva dichiarato di aver
lasciato regolarmente chiusa.
5.1. Le argomentazioni sviluppate dai giudici di appello sono immuni da censure.
Questa Corte Suprema ha infatti più volte affermato che ai fini della configurabilità
della fattispecie di concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume
rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento

reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con
maggiori incertezze e difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di
partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo
apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito
criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto
della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della
produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le
condotte degli altri concorrenti (Sez.4, 22.5.2007, n.24895; Sez.6, 22.5.2012, n.36818;
Sez.6, 13.5.2014, n.36125).
Orbene, la Corte di L’Aquila ha fatto buon governo di questi principi evidenziando
in che cosa è consistita la condotta agevolatrice del Branca rispetto al fatto reato.
Ha ancora ben precisato le ragioni di configurabilità dell’aggravante della violenza
sulle cose, aggravante che per la sua natura oggettiva si comunica al concorrente ai sensi
dell’art.118 c.p.
Ha infine ridotto la pena irrogata in prime cure, tenuto conto del modesto apporto
del Branca alla commissione del delitto e alla sua buona personalità, rilevando come lo
stato di incensuratezza non fosse più da solo sufficiente alla concessione delle invocate
attenuanti generiche.
Non sussiste dunque il denunciato vizio motivazionale.
6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2016

Il Consiglie

ensore

Il Presidente

lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA