Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22709 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22709 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Boumarouane Abdelhak n. il 1/1/1983
Boumarouane Kalid n. il 1/1/1983
avverso la sentenza n. 3057/2009 pronunciata dalla Corte d’appello di
Genova il 30/4/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 5/4/2016 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. R. Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 30/4/2015, la Corte d’appello di Genova ha
confermato la decisione in data 19/3/2009 con la quale il Tribunale di Chiavari
ha condannato Boumarouane Abdelak e Boumarouane Kalid alla pena di giustizia
in relazione al furto pluriaggravato dagli stessi commesso in Santa Margherita
ligure, il 20/6/2007.
In particolare, ai due imputati era stata contestata la commissione del reato
perché, nel chiedere l’elemosina a tale Gabriella Soracco, mentre uno era intento

voltarsi, cosicché il primo riusciva a impadronirsi di cinque o sei banconote da
50,00 euro ciascuna e di una banconota da 20,00 euro dall’interno del borsellino
che la vittima aveva temporaneamente aperto.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del comune difensore, hanno
proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, censurando la sentenza
impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente
riconosciuto la sussistenza, a carico degli imputati, delle circostanze aggravanti
relative alla commissione del fatto in tre o più persone e con destrezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come, sulla base di un discorso giustificativo coerente agli
elementi istruttori richiamati ed elaborato in termini di adeguata linearità
argomentativa, la corte territoriale abbia precisato come il reato di furto
contestato a carico dei due imputati fosse stato effettivamente commesso da tre
persone, essendo emerso che la terza persona (successivamente non più
rinvenuta), oltre ai due odierni imputati, fosse rimasta nei paraggi durante tutta
l’azione furtiva di questi ultimi (rimanendo in osservazione), e avendo la polizia
giudiziaria annotato di aver distintamente rilevato la compresenza di tre
rivenditori di fiori, riuniti tra loro poco dopo il fatto.
Sulla base di tali premesse, la corte d’appello ha dunque coerentemente
ritenuto la conseguente sussistenza di elementi critici sufficienti a lasciar ritenere
che queste tre persone (indicate come tutte di origine nord africana) avessero
agito tra loro di in concerto, a nulla rilevando la circostanza delle concrete
modalità di distribuzione tra gli stessi dei ruoli da assumere nell’esecuzione del
fatto, tra compiti concretamente operativi o funzioni di mero ausilio (anche solo
morale).
Gli indici di fatto così congruamente elaborati, sul piano logico, nella
motivazione della sentenza impugnata appaiono idonei a lasciar fondatamente

2

a ricevere il danaro, l’altro spintonava la vittima distraendola e costringendola a

ritenere che i tre soggetti osservati, collegati in un medesimo contesto, agissero
effettivamente di concerto tra loro, sì che le censure sul punto sollevate
dall’odierno ricorrente appaiono limitarsi a una semplice rilettura in fatto della
vicenda sottoposta a giudizio, come tale inammissibile in questa sede di
legittimità.

4.

Quanto all’avvenuto riconoscimento dell’aggravante dell’uso della

destrezza, varrà evidenziare come la corte territoriale, con motivazione immune

secondo cui la vittima, presa di mira dagli autori del furto, fosse stata derubata
dopo esser stata fatta girare con un colpo alle spalle da uno dei complici,
essendo stata così indotta a lasciar temporaneamente fuori controllo i propri
averi, consentendo all’altro correo di impadronirsi del suo denaro: si tratta di
condotte denotanti un’indiscutibile attuazione di forme insidiose, suscettibili di
raggiungere la finalità della consumazione del furto attraverso l’approfittamento
della situazione favorevole concretamente propiziata, allo scopo di eludere la
normale vigilanza della vittima, e dunque di una fattispecie concreta in tutto
sovrapponibile alle descrizioni tipiche della circostanza aggravante in esame
secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da
ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 9374 del 18/02/2015, Rv. 263235)

5. Sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere pronunciato
il rigetto dei ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5/4/2016

Il Consigliere estensore

da vizi d’indole logica o giuridica, abbia valorizzato la significativa circostanza

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