Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22708 del 05/04/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22708 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MENICHETTI CARLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TYSHCHUK ROMAN N. IL 07/03/1987
avverso la sentenza n. 1270/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. n „,02,0 Q02.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 05/04/2016
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Genova con sentenza in data 17.2.2015 confermava la
sentenza di condanna resa nei confronti di Tyshchuk Roman per il reato di concorso in
furto semplice avvenuto all’interno di un supermercato.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, per due
distinti motivi.
Con un primo motivo si deduce inosservanza di norma prevista a pena di
dell’imputato nel reato di furto: il verbalizzante aveva ricavato la presenza di due persone
nel supermercato da una fonte rimasta anonima, inidonea a fondare il convincimento del
giudice ex art.195, commi 4 e 7, c.p.p. e la Corte aveva erroneamente ritenuto raggiunta
la prova di una partecipazione dell’imputato al fatto, benché fosse rimasto all’esterno
dell’esercizio commerciale.
Con un secondo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla denegata attenuazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata
concessione delle attenuanti di cui agli artt.62 n.4, 62 bis e 114 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha dato atto, in base al verbale di
arresto, che l’agente di polizia Testini Roberto, transitando nei pressi del supermercato,
aveva osservato personalmente due persone uscire dal negozio con un pesante zaino,
che ad un successivo controllo risultava contenere merce sottratta dagli scaffali ed
occultata per evitarne il pagamento. E’ vero che un passante, rimasto sconosciuto, aveva
segnalato allo stesso Testini di aver notato due individui armeggiare con fare sospetto tra
gli scaffali del supermercato, ma il verbalizzante – come correttamente ritenuto dai
giudici di merito – non si limitò ad una testimonianza de relato ma riferì di un
comportamento di cui ebbe percezione diretta.
3. Quanto al secondo motivo, il ragionamento con cui è stata esclusa la possibilità
di riconoscere le invocate attenuanti è del pari immune da censure: secondo la Corte il
danno lieve non era ravvisabile in base al valore complessivo dei beni asportati, i gravi
precedenti a carico, di cui alcuni specifici, ostavano alla concessione delle attenuanti
generiche, infine le evidenti modalità di commissione del reato impedivano l’applicazione
dell’art.114 c.p.
Si tratta di valutazioni corrette e ben argomentate, in relazione alle quali non sono
ravvisabili i vizi denunciati.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
inutilizzabilità e manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto concorso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2016
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Il Presidente
Il Consigl er