Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22707 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22707 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Alagna Salvatore n. il 30/10/1991
avverso la sentenza n. 1381/2014 pronunciata dalla Corte d’appello di
Palermo il 2/4/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 5/4/2016 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. R. Aniello, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv.to S. Pellegrino che ha concluso per l’accoglimento del relativo ricorso.

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 2/4/2015, la Corte d’appello di Palermo ha
confermato ia decisione in data 16/12/2013 con la quale il Tribunale di Sciacca
ha condannato Giuseppe Salvatore Alagna alla pena di giustizia in relazione al
reato di omesso soccorso stradale (di cui all’art. 189 c.d.s.), commesso in Menfi,
il 4/4/2011.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto

sarebbe incorsa la corte territoriale per aver trascurato di rilevare la nullità del
giudizio in ragione dell’omessa notificazione, nei confronti dell’imputato, del
decreto di citazione relativo al giudizio di primo grado, essendosi detta corte
limitata a un generico richiamo della verosimile avvenuta notificazione di detto
decreto ai sensi dell’art. 161 c.p.p., senza neppure rilevare la nullità verificatasi
per effetto dell’omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’erroneità del giudizio di
responsabilità formulato nei relativi confronti, siccome emesso sulla base di un
compendio probatorio del tutto insufficiente a tal fine.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è del tutto privo di fondamento.
Rileva il collegio come, la corte territoriale, dopo aver evidenziato come la
notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato fosse effettivamente
avvenuta ai sensi dell’art. 161 c.p.p., ha sottolineato come l’eventuale nullità
relativa alla notificazione di detto decreto (così come quella relativa all’omessa
notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari) costituiscano
nullità a regime intermedio, come tali non più rilevabili a seguito della pronuncia
della sentenza di primo grado, come viceversa incontestabilmente avvenuto nel
caso di specie.
Tale valutazione del giudice d’appello deve ritenersi corretta sul piano
giuridico, avendo la corte palermitana ritualmente individuato, nella pronuncia
della sentenza di primo grado, il termine di preclusione per il rilievo di dette
nullità, essendosi trattato di (eventuali) nullità verificatesi prima del giudizio.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la nullità conseguente alla notifica
all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di
fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime
intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è

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ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge in cui

inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in
considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, Sentenza
n. 40066 del 17/09/2015, Rv. 264505). Tale ultimo principio riposa sulle
indicazioni l’Io tempore fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui,
in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e
insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la
notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita
in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la

ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole
sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria
di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Rv.
229539).
Allo stesso modo, la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa
notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve
ritenersi a regime intermedio, e, pertanto, deve essere eccepita o rilevata
d’ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 5,
Sentenza n. 21875 del 20/03/2014, Rv. 262821).

4.

Del tutto priva di fondamento deve inoltre ritenersi la censura

genericamente sollevata dal ricorrente con riguardo all’insufficienza degli
elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, trattandosi di una censura
(oltre che del tutto infondata, in ragione della -logica e argomentata motivazione
elaborata dai giudici di merito) non adeguatamente articolata in termini critici al
fine di individuare gli eventuali passaggi argomentativi del giudice d’appello
sottoposti a censura dall’odierno ricorrente.

5. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 5/4/2016

Il Consigliere estensore

conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non

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