Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22706 del 05/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22706 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

su* ricorsd propostié da:
GIORDANO ALEX LUCA N. IL 30/11/1983
GIORDANO GIANCARLO N. IL 09/11/1952
avverso la sentenza n. 1384/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
uu
che ha concluso per

-.252Q,

06. it;■,:e.01A–k

Udito, per la parte civile, l’Avv

01_ 2A,e_ ett-e•

Udit i difensor Avv.

J , D,k,e0

otiu fut

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5 febbraio 2015 la Corte d’Appello di Torino confermava la
pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Ivrea nei confronti di Giordano Alex Luca e
Giordano Giancarlo, rispettivamente titolare e coadiuvante della ditta Oleosystems, per
aver cagionato per colpa la morte di Gioannini Walter e specificamente per aver violato
l’art.26, comma 2, lett.a) e b) del D.Igs.n.81/2008; riteneva il concorso di colpa della

Alex Luca le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata ed il beneficio
della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento della provvisionale
liquidata in favore delle parti civili.
2. Secondo l’ipotesi accusatoria la menzionata ditta Oleosystems aveva assunto
l’appalto per la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di revisione
dell’intero impianto idraulico della pressa “Comer”, da effettuarsi all’interno della M.C.N.
s.r.l. del Gioannini, senza tuttavia avere preliminarmente definito le modalità di
esecuzione per evitare interferenze tra i vari addetti alle due ditte e la conseguente
sommatoria dei rischi. A causa dell’assenza di tale coordinamento era avvenuto che il
Gioannini, salito su una scala per controllare l’arrivo della tubazione di mandata
dell’impianto idraulico„ a seguito della messa in moto della pressa, era stato
violentemente colpito al capo dal raccordo, che repentinamente si era sganciato, ed
aveva subito lesioni gravissime dalle quali era derivata la morte.
3. A motivo della pronuncia di condanna la Corte territoriale rilevava che le
operazioni di revisione della pressa “Comer”, che comportavano per loro natura la
modificazione dell’impianto idraulico del macchinario, con smontaggio e rimontaggio di
parti elettriche e meccaniche della pressa, erano state materialmente eseguite di
concerto tra il personale dell’impresa committente (il titolare Gioannini ed il dipendente
Mosso) e personale dell’impresa appaltatrice (l’imputato Giordano Giancarlo affiancato da
Gheorge Luca Benone, dipendente della Oleosystem) mediante l’utilizzo di attrezzature
dell’una e dell’altra ditta. In tale contesto, di continua ed ininterrotta sinergia durante
l’esecuzione dei lavori tra il personale delle due imprese, era stata eseguita il 30.4.2009
la prova di funzionalità dell’impianto revisionato, prima però che sulla pressa fossero
rimontati tutti i singoli pezzi e dunque in una situazione oggettivamente pericolosa, come
accertato dall’ispettore del lavoro Romano, sentito in dibattimento. Giordano Giancarlo
aveva dato il suo espresso assenso alla prova di funzionalità della pressa in quel
contesto, sollecitando l’accensione della macchina, senza prima accertarsi del corretto
funzionamento di tutti gli elementi che erano stati smontati e senza alcuna avvertenza di
tipo antinfortunistico idonea a tutelare la incolumità dei presenti.
4.

Gli imputati hanno proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia,

prospettando con unico motivo la contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione in
1

vittima in misura del 50%; riduceva le pene inflitte in prime cure, concedendo a Giordano

merito al nesso causale tra la condotta mancata e la produzione dell’evento.
L’infortunato, insieme al proprio dipendente Mosso, aveva eseguito personalmente la
revisione generale dell’impianto compresa la revisione delle elettrovalvole, interagendo
con la ditta appaltatrice per gli aspetti idraulici, e con il medesimo dipendente aveva
proceduto ad eseguire la prima prova di funzionamento della pressa nel corso della quale
si era verificato il tragico infortunio. Si poteva parlare, quindi, al più di responsabilità
omissiva del committente/infortunato che, procedendo alla prova di funzionamento senza

manuale della mazza battente senza spegnere la macchina bensì con la pressa in
funzione, aveva compiuto consapevolmente un’operazione in condizioni improprie. In
detto contesto, la condotta umana doverosa (la programmazione e il coordinamento delle
modalità di esecuzione e di intervento nelle operazioni di revisione della pressa) richiesta
agli imputati non avrebbe quindi determinato alcun differente esito degli eventi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo addotto a sostegno dei ricorsi è infondato.
2. Come correttamente esposto dai giudici di merito, il Gioannini aveva affidato
alla Oleosystems dei Giordano i lavori di manutenzione straordinaria e di revisione
dell’intero impianto idraulico di una pressa, sita all’interno della propria azienda M.C.N. Ai
sensi dell’art.26, comma 2, lett.a) e b) del D.Igs.n.81/2008, i datori di lavoro, contraenti
dell’appalto, avrebbero dovuto cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto e
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui venivano esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.
Sul punto questa Corte ha affermato più volte che ai fini della operatività dei detti
obblighi di coordinamento e cooperazione, connessi al contratto di appalto, occorre avere
riguardo all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le
organizzazioni facenti capo alle imprese che cooperano tra loro, che può essere fonte di
ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori, coesistendo in un medesimo contesto più
organizzazioni facenti capo a soggetti diversi (Sez.4, 12.3.2015, n.14167; Sez.4,
17.6.2015, n.44792).
Nel caso di specie, non erano state previste le concrete modalità esecutive del
lavoro né valutati i rischi inerenti alle interferenze tra le due imprese: difettavano dunque
sia ogni forma di coordinamento sia reciproche informazioni.
3. L’oggetto degli odierni ricorsi attiene unicamente al nesso di causalità tra le
dette omissioni ed il decesso del Gioannini, che, secondo gli assunti difensivi, dipese

aver portato a termine il montaggio della pressa e compiendo il tentativo di sblocco

dall’avere l’infortunato eseguito una prova di funzionamento della pressa senza che ne
fosse stato completato il montaggio ed inoltre con il macchinario in moto, evento
totalmente indipendente dai profili di colpa contestati agli imputati.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha infatti correttamente sottolineato che se i responsabili delle
due imprese, committente ed appaltatrice, prima di iniziare i lavori, che implicavano una
continua interferenza da parte loro, avessero evidenziato, come prescrive la normativa, i

rispetto della normativa di protezione e prevenzione antinfortunistica, anziché limitarsi,
dopo un generico accordo verbale, all’esecuzione congiunta di un’opera così complessa e
articolata ed al compimento dei rispettivi interventi, senza una preventiva reciproca
informazione sul contenuto e sulla portata degli stessi, certamente non sarebbe stata
realizzata una prova di funzionalità della pressa, non ancora interamente rimontata, nelle
pericolose condizioni e con le modalità descritte.
I giudici di appello hanno poi richiamato quanto già ritenuto dal Tribunale di Ivrea
sull’attiva partecipazione del Gioannini all’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria della pressa, sia in prima persona che fornendo manodopera e materiali,
nell’ottica di ottimizzazione dei tempi e di risparmio dei costi tipica della gestione di
piccole imprese come la M.C.N. L’intervento eseguito comprendeva la revisione
dell’impianto idraulico, ossia un compito in relazione al quale il Gioannini non aveva però
alcuna competenza, mentre era esperto dell’aspetto meccanico: di qui l’appalto e
l’operare congiunto tra le due imprese. Del tutto congruo dunque il rilievo dei giudici di
merito di una condotta imprudente del Gioannini, che aveva contribuito all’evento
salendo volontariamente sulla pressa in movimento. La direzione del precollaudo doveva
però essere gestita dall’unica persona competente in materia idraulica, ossia Giordano
Giancarlo, il quale, non solo era stato gravemente negligente in fase di progettazione,
per aver modificato l’impianto della pressa inserendo un tubo a gomito anziché dritto,
come era in precedenza, ed aveva omesso di provvedere ad un corretto serraggio del
medesimo, procurandone il difetto di tenuta e lo sganciamento, ma al momento del fatto
avrebbe dovuto impedire che l’operazione di collaudo venisse eseguita con la macchina
non completamente rimontata ed in funzione.
4. Non sussiste pertanto il denunciato vizio di motivazione dell’impugnata
sentenza, che ha messo bene in luce come fu proprio la mancanza di ogni coordinamento
tra i lavori meccanici e gli idraulici – entrambi necessari per procedere alla revisione della
pressa – e di ogni valutazione delle aree di rischio inferenti a dette due attività a
provocare l’oggettiva situazione di pericolo in cui si è inserito il comportamento del
Gioannini.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

3

rischi connessi ai rispettivi interventi, programmandone le modalità di esecuzione nel

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2016

Il Consigli& – nsore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA