Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22705 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22705 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Bordin Manuela n. il 5/11/1958
avverso la sentenza n. 24/2012 pronunciata dal Tribunale di Novara il
23/1/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 5/4/2016 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. R. Aniello, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputata, l’avv.to R. Bertoncelli del foro di Milano che ha
concluso per l’accoglimento del relativo ricorso.

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 23/1/2015, il Tribunale di Novara ha
confermato la decisione in data 16/2/2012 con la quale il giudice di pace di
Novara ha condannato Manuela Bordin alla pena di giustizia, oltre al risarcimento
del danno in favore della parte civile costituita, in relazione al reato di lesioni
personali colpose commesso, ai danni di Lucia Andrei, in Novara, il 3/7/2009.
All’imputata era stata originariamente contestata la commissione del fatto
perché, alla guida del proprio autoveicolo, aveva proseguito la marcia

mezzo, così provocandone lesioni personali guaribili in due giorni.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputata, dolendosi della violazione di legge e del vizio di
motivazione in cui sarebbero incorsi entrambi i giudici del merito in relazione alla
ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta della Bordin e le lesioni patite
dalla persona offesa.
Nella specie, entrambi i giudici avevano trascurato di rilevare come l’evento
lesivo fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta della persona offesa
che era rimasta intenzionalmente aggrappata all’autovettura dell’imputata
nonostante la stessa fosse già in marcia e si stesse allontanando, a nulla valendo
l’affermazione della Andrei (a suo dire rimasta incastrata nel finestrino), attesa
l’evidente inverosimiglianza del fatto, tenuto anche conto dell’ammissione della
stessa persona offesa, secondo cui, quando era rimasta aggrappata
all’autovettura, il finestrino non si era alzato.

3. Coni memoria pervenuta in data 29/3/2016, la Andrei ha concluso
invocando l’integrale conferma della sentenza impugnata, con il favore delle
spese del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come il tribunale, giudicando in sede d’appello, abbia
correttamente confermato l’impostazione del giudizio di responsabilità condotto
nei confronti della Bordin dal primo giudice, avendo sottolineato come la
circostanza che la persona offesa fosse rimasta con le braccia all’interno del
finestrino dell’autovettura dell’imputata (circostanza attestata in modo
incontrovertibile a seguito dell’esame delle fonti di prova acquisite,
congruamente elaborate dai giudici del merito in forza di un discorso
giustificativo logicamente coerente e linearmente argomentato) avrebbe imposto

2

nonostante la persona offesa fosse rimasta attaccata al finestrino del proprio

all’imputata di non proseguire la propria marcia, per l’evidente rischio di causare
un prevedibile pregiudizio fisico ai danni della persona offesa, a nulla valendo
l’eventuale insistenza di quest’ultima nel richiedere spiegazioni o nel conservare
la propria posizione con le braccia all’interno dell’abitacolo; un simile
atteggiamento, del resto, non avrebbe in alcun caso potuto costituire una forma
di aggressione tale da scriminare il comportamento lesivo consapevolmente
adottato dall’odierna imputata.
Sotto altro profilo, del tutto coerentemente il tribunale piemontese ha

ansioso denunciati) quali effetti diretti della condotta violenta dell’imputata,
essendosi trattato di eventi pienamente coerenti e compatibili con l’entità e le
caratteristiche dell’azione lesiva in concreto accertata.

5. Le argomentazioni sin qui esposte impongono il rigetto del ricorso con la
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quanto all’istanza relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di cui alla
memoria della parte civile, osserva il collegio come debba in questa sede
ribadirsi il principio di diritto (qui condiviso e riproposto nella sua interezza) in
forza del quale nel giudizio di legittimità l’imputato non è tenuto al rimborso
delle spese processuali a favore della parte civile che, dopo avere depositato
memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza (cfr., da
ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 47553 del 18/09/2015, Rv. 265918; Sez. 5,
Sentenza n. 43484 del 07/04/2014, Rv. 261302; Sez. 1, Sentenza n. 41287 del
04/10/2012, Rv. 253613).
Nella specie, la Andrei, dopo aver depositato una memoria invocando la
liquidazione delle spese processuali, ha disertato l’udienza di discussione, così
determinando l’insussistenza del dovere dell’imputato di provvedere al rimborso,
in suo favore, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 5/4/2016

Il Consigliere estensore

ritenuto le conseguenze lesive sofferte dalla Andrei (la cervicalgia e lo stato

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