Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22703 del 29/03/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22703 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Paumier Moreno José Luis n. il 5/9/1970
avverso la sentenza n. 518/2012 pronunciata dal Tribunale di Parma il
27/2/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 29/3/2016 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Loy, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 29/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Paumier Moreno Josè Luis è stato tratto a giudizio per rispondere della
violazione dell’art. 116, comma 15, prima parte, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285,
per essere stato sorpreso, in Parma il 26/4/2010, alla guida dell’autovettura Opel
Zafira, targata CE609PY, sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita.
Promossa azione penale, il Tribunale di Parma, con la sentenza di cui in
epigrafe – riconosciuta la responsabilità dell’imputato – lo ha condannato alla
pena di euro 6.000,00 di ammenda.

cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di
motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado in relazione al
mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena
e delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si
procede non è previsto dalla legge come reato.
2.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma 13,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio
2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione
alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, secondo la previsione dell’art. 2, co. 2 cod. pen..
2.2. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il
26/4/2010 e pertanto, in assenza di sufficienti periodi di sospensione del relativo
termine, il reato si è prescritto in data anteriore all’entrata in vigore del citato
d.lgs. n. 8/2016. Si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all’una o
all’altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti
dell’art. 129 cod. proc. pen.).
La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le
quali la questione concernente la “aboliti° criminis” è pregiudiziale rispetto a
quella – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per
cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601
del 28/02/2008 – dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400).
Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza va annullata per la intervenuta

aboliti° crimínis.

3. L’art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui all’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè

2

Avverso detta sentenza, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per

che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili. La norma si è resa necessaria per rendere non operante la regola
posta dall’art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente
alla loro entrata in vigore.

commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone,
ai sensi dell’art. 9, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa
competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relativo
procedimento.
Tuttavia, sotto tale profilo assume rilievo anche la circostanza che i termini
di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell’entrata in
vigore del citato decreto legislativo, poiché la statuizione per la quale “nei casi
previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la
trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti
penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” trova applicazione, per
dettato del medesimo art. 9, co. 1 “salvo che il reato risulti prescritto o estinto
per altra causa alla medesima data”.
Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
come reato.
Così deciso in Roma, il 29/3/2016

Il Consigliere estensore

In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni

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